L.R. Emilia-Romagna 14/2013
RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per l’Emilia-Romagna il censimento, la gestione, la manutenzione e la fruizione della REER, con catasto, regole d’uso, divieti, sanzioni e strumenti di pianificazione e finanziamento. Prevede anche programmi triennali di interventi straordinari e modifica alcune leggi regionali su turismo e agriturismo.
Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER) e valorizzazione attività escursionistiche
Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche
La legge istituisce e disciplina la Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER), quale infrastruttura per la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale e storico-culturale regionale. La disciplina riguarda l’intero territorio dell’Emilia-Romagna e organizza censimento, gestione, fruizione, manutenzione, pianificazione e promozione dei percorsi escursionistici.
Oggetto, finalità e definizioni
La Regione promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale. La REER è considerata infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche e allo sviluppo sostenibile delle zone con maggiori criticità economico-sociali.
Ai fini della legge, l’escursionismo è l’attività turistica, ricreativa e sportiva svolta su tracciati ubicati prevalentemente fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all’esplorazione di ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso.
Composizione della REER e identificazione dei percorsi
Fanno parte della REER solo i percorsi inseriti nel Catasto regionale. Possono esservi ricompresi strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste, tratti di viabilità minore extraurbana e aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.
I percorsi devono essere segnalati e mantenuti; per garantire la continuità possono svilupparsi, per brevi tratti, anche su tipologie di strade diverse o sovrapporsi ad altre infrastrutture viarie non appartenenti alla REER, se opportunamente segnalate. Ogni percorso si contraddistingue con un logo identificativo approvato dalla Regione, da riportare sulla cartellonistica e sul materiale informativo secondo le modalità fissate dal regolamento attuativo.
Fruizione e limiti al transito
La fruizione è consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati; i fruitori devono comunque adottare livelli di cautela adeguati al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale.
Il transito è sempre consentito nelle forme sopra indicate, salvo restrizioni motivate introdotte dall’ente titolare della strada, d’intesa con il Comune o con l’Unione competente e sentita la consulta territoriale e, per i territori interessati, gli enti gestori dei parchi e della biodiversità. Le limitazioni possono essere disposte per sicurezza, caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per previgenti limitazioni, e devono risultare dal Catasto e dalla segnaletica.
Per il transito motorizzato l’ente titolare può imporre divieti anche parziali, per motivi di sicurezza, pregio dei percorsi, impatto ambientale, fragilità del terreno o gravi danneggiamenti causati dai mezzi a motore. Le interdizioni devono essere motivate e segnalate, anche in via temporanea o in relazione alle condizioni meteorologiche.
Sono previste deroghe temporanee per manifestazioni, con cauzione o altra garanzia, durata indicata, prescrizioni comportamentali e obbligo di ripristino a carico del richiedente. Ulteriori deroghe possono essere concesse dagli enti gestori dei parchi e della biodiversità, in accordo con l’ente titolare della viabilità.
Restano sempre consentiti il transito per manutenzione, per attività agro-silvo-pastorali ed economiche regolarmente esercitate, per la caccia secondo la normativa di settore e per soccorso e protezione civile.
Pianificazione territoriale e interesse pubblico
La REER costituisce riferimento necessario per il quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ed è inserita nel Sistema informativo territoriale regionale.
I percorsi inclusi nella REER sono dichiarati di interesse pubblico per i valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici, naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute connessi all’escursionismo.
L’eventuale mutamento di destinazione d’uso dei terreni su cui ricadono i percorsi può avvenire solo in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all’interesse pubblico che li connota, previo parere consultivo della consulta territoriale.
Percorsi su aree private e accordi con i proprietari
Prima dell’inserimento nella REER di tratti di viabilità privata mediante servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi che definiscano modalità d’uso e limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Se i soggetti interessati intendono avviare iniziative imprenditoriali, gli accordi possono prevedere anche supporto tecnico e semplificazione delle procedure.
La volontà di inserire tratti privati nella REER deve essere comunicata con raccomandata o mezzo equivalente. In mancanza di accordo preventivo, i destinatari possono presentare osservazioni entro sessanta giorni; la Regione risponde entro i trenta giorni successivi o comunque prima dell’inserimento.
Se l’accordo non si raggiunge, la Regione promuove il procedimento di assoggettamento a servitù di passaggio secondo la normativa vigente. Gli accordi possono inoltre contenere regole comportamentali e divieti ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità della rete.
Catasto della REER e informazione all’utenza
È istituito presso la Regione il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali, che archivia, classifica e descrive il sistema dei percorsi. La catalogazione include dati utili alla fruizione e manutenzione: servizi, difficoltà, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivelli, tempi di percorrenza, soggetto gestore, tratti privati, convenzioni, servitù e divieti o limitazioni permanenti o temporanei.
In prima applicazione il Catasto recepisce integralmente la banca dati “Sentieri” della deliberazione regionale del 2009, con eventuale adeguamento della segnaletica e indicazione degli accordi con privati e delle servitù esistenti.
Le informazioni devono essere rese facilmente fruibili anche tramite strumenti informatici e promozionali. È previsto un portale regionale open data, articolato in sezioni provinciali e aperto ai contributi di soggetti esterni interessati, con indicazione delle possibilità di transito per le diverse tipologie di fruitori, anche in relazione a restrizioni permanenti o temporanee dovute al meteo.
Funzioni della Regione e dei Comuni
La gestione della REER spetta alla Regione e ai Comuni, anche in forma associata, con la collaborazione degli enti di gestione dei parchi e della biodiversità, del volontariato e dell’associazionismo di settore, nel rispetto delle prerogative del CAI.
La Regione:
- organizza, aggiorna e gestisce il Catasto, recependo la base dati “Sentieri” e sanando lacune ed errori segnalati dai Comuni o dalle Unioni;
- aggiorna annualmente il Catasto con deliberazione, acquisendo proposte di modifica, nuovi inserimenti e proposte motivate di fuoriuscita;
- coordina i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- stipula accordi per percorsi di valenza regionale e, se necessario, predispone programmi di gestione anche in collegamento con reti nazionali o di regioni limitrofe;
- promuove la validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche e valida dati provenienti da altre fonti;
- fornisce consulenza e documentazione tecnica in collaborazione con il CAI;
- promuove la formazione degli operatori;
- approva il Programma triennale degli interventi straordinari;
- approva il regolamento attuativo;
- indice la Conferenza regionale della REER;
- cura il sito regionale e il portale informativo.
I Comuni, singolarmente o tramite Unione o convenzione, sovrintendono la porzione di REER nel proprio territorio e la manutenzione ordinaria. Devono predisporre e approvare entro il 30 novembre dell’anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria e di omogeneizzazione della segnaletica. Per tali attività si avvalgono prioritariamente di associazioni di promozione sociale, volontariato e operatori agricoli del territorio, ferme restando le prerogative del CAI.
I Comuni verificano il rispetto delle regole di manutenzione, raccolgono informazioni per l’aggiornamento del Catasto, trasmettono alla Regione le proposte di variazione e implementazione corredate da parere e documentazione, inviano proposte per il Programma triennale e possono stipulare convenzioni per il controllo dei divieti.
La Regione può concedere contributi a Comuni e Unioni per sostenere tali attività, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta.
Coordinamento tecnico centrale e consulte territoriali
Presso la Regione è istituito, senza oneri aggiuntivi, il Coordinamento tecnico centrale della REER, che supporta la definizione dei contenuti tecnici, dei criteri di gestione, dell’aggiornamento del Catasto e della cartografia escursionistica regionale. Il Coordinamento è nominato con atto dirigenziale, dura per la legislatura e sostituisce il precedente coordinamento tecnico previsto dalla disciplina del 2009.
Ne fanno parte rappresentanti delle strutture regionali competenti, della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali dell’Emilia-Romagna, dell’UNCEM Emilia-Romagna, del CAI, dell’ANCI Emilia-Romagna e dell’UPI Emilia-Romagna; la composizione può essere integrata. Le associazioni presenti in tutte le province e attive nei settori attinenti alla legge possono nominare congiuntamente propri rappresentanti con funzioni propositive e consultive, con garanzia di rappresentanza per l’escursionismo su ruote, per le tematiche ambientali e per gli sport all’aria aperta.
Presso ciascun Comune o Unione competente è istituita la Consulta territoriale della REER, con funzioni consultive, propositive e di supporto. Dura cinque anni e deve includere rappresentanti degli enti locali associativi dei comuni montani, dei parchi e delle aree protette; sono inoltre rappresentati CAI, associazioni previste dalla legge, associazioni locali più attive e associazioni economiche interessate. È sempre assicurata la partecipazione degli enti e istituzioni direttamente coinvolti negli interventi esaminati.
L’Assessore regionale competente indice annualmente la Conferenza regionale della REER, momento di confronto, proposta e verifica sulle tematiche dell’escursionismo regionale. Vi partecipano i componenti del Coordinamento e un rappresentante per ciascuna consulta territoriale.
Programma triennale degli interventi straordinari
Ogni tre anni l’Assemblea legislativa approva il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER, proposto dalla Giunta con il supporto del Coordinamento tecnico centrale e sulla base delle proposte di Comuni e Unioni, corredate dal parere delle consulte territoriali e degli enti gestori delle aree protette interessate.
Il programma, anche in relazione ad altre programmazioni regionali, mira a:
- favorire la fruizione turistica sostenibile e la promozione della REER;
- coinvolgere le comunità locali in servizi di accoglienza e animazione;
- preservare il patrimonio storico-culturale di centri storici e borghi rurali;
- sostenere la pratica sportiva all’aria aperta per la prevenzione delle patologie da sedentarietà;
- integrare la rete con il trasporto pubblico locale;
- favorire l’intermodalità del trasporto ecologico;
- introdurre buone pratiche su energia, acque e materiali, con attenzione alla regimazione delle acque superficiali;
- garantire fruibilità e sicurezza, anche tramite manutenzione straordinaria;
- promuovere la corretta fruizione e conservazione dei percorsi;
- migliorare i servizi di fruizione e l’aggiornamento del Catasto, anche regolando l’uso della rete in relazione alle diverse attività sportive e del tempo libero.
Il programma è attuato con bandi annuali che stabiliscono modalità e criteri di erogazione dei contributi e devono prevedere almeno un intervento tra le misure di promozione e sviluppo territoriale e almeno un intervento tra quelle di sicurezza, manutenzione e miglioramento della fruizione.
Divieti e tutela della rete
Sulla REER è vietato, in aggiunta alle norme statali e regionali di tutela ambientale e alle regole delle aree protette e dei siti Natura 2000:
- danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi, o sovrapporvi infrastrutture non consentite;
- danneggiare o asportare segnaletica, cartelli illustrativi, ricoveri, rifugi, attrezzature delle aree di sosta e arredi;
- segnalare i percorsi in modo difforme dal regolamento, salvo segnalazioni provvisorie per manifestazioni autorizzate, da rimuovere entro dieci giorni dalla fine dell’evento;
- tenere comportamenti o velocità pericolose;
- compiere interventi non autorizzati sui percorsi, salvo manutenzione della percorribilità, segnaletica, interventi colturali e taglio dei boschi;
- arrecare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture e attrezzature, raccogliere prodotti agricoli;
- usare mezzi motorizzati in violazione delle regole di fruizione.
Sanzioni, vigilanza e misure accessorie
La vigilanza e il controllo, con applicazione delle sanzioni amministrative, sono delegati ai Comuni e agli enti gestori delle aree protette per i territori di competenza, anche in forma associata, avvalendosi della Polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie. La Regione può inoltre stipulare accordi con il Corpo forestale dello Stato.
Sono previste le seguenti sanzioni:
- da 100 a 1.000 euro per uso di segnaletica non autorizzata, danneggiamento della segnaletica o delle opere per percorribilità e sosta, o danneggiamento/alterazione intenzionale di tratti della REER;
- sanzione secondo il Codice della strada per accesso o transito in contrasto con le regole di fruizione o per comportamento pericoloso;
- da 500 a 2.500 euro per chi chiuda tratti della REER.
In caso di reiterazione la sanzione è raddoppiata. Per le violazioni più gravi è prevista anche la sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, con possibilità di intervento d’ufficio degli enti competenti e rivalsa delle spese. In caso di reiterazione delle violazioni più lievi è inoltre prevista l’interruzione da uno a cinque anni di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla legge e di cui il trasgressore fruisca con oneri a carico di Regione, Comuni o Unioni.
Regolamento attuativo
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve approvare il regolamento attuativo, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale.
Il regolamento disciplina in particolare:
- caratteristiche tecniche della segnaletica e termine per l’adeguamento di quella esistente;
- tabelle segnaletiche per attrazioni naturalistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose;
- limiti e modalità d’uso del logo REER;
- criteri di progettazione e realizzazione degli itinerari;
- requisiti di sicurezza per le diverse modalità di fruizione;
- struttura e aggiornamento del Catasto;
- modalità di catalogazione e informazioni minime da riportare;
- criteri generali di manutenzione;
- requisiti formativi e competenze dei soggetti che svolgono la validazione tecnica.
Modifiche ad altre leggi regionali
La legge introduce alcune modifiche alla normativa regionale vigente, prevedendo in particolare che:
- nell’ambito dei contributi per animazione e accompagnamento turistico possano beneficiare dei contributi anche i privati le cui proprietà sono interessate dal passaggio di percorsi REER, limitatamente agli edifici sulla medesima proprietà;
- nei bandi per incentivi turistici e per agriturismo possa essere previsto un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della REER.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, da adeguare secondo la disciplina contabile regionale vigente.
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