Cassazione Penale, Sentenza n. 18555/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, alla luce della remissione di querela e della natura del delitto divenuto procedibile a querela di parte, il reato si è estinto. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto pluriaggravato contestando: 1) l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 c.p., sostenendo che i cavi elettrici non erano certamente destinati ad autovetture; 2) l'omessa indicazione dell'avviso di cui all'art. 545‑bis c.p.p. relativo all'applicazione delle pene sostitutive per pene detentive brevi e, più in generale, le ragioni ostative all'applicabilità di tali pene. Con memoria successiva il difensore ha poi documentato la remissione della querela da parte della persona offesa (20/02/2025) e l'accettazione di tale remissione da parte dell'imputato tramite procura (13/03/2025). Dopo le modifiche del d.lgs. n.150/2022 il reato è procedibile a querela di parte.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
La Corte era stata chiamata a valutare se i cavi elettrici potessero integrare la circostanza aggravante (destinazione ad autovetture); il ricorso contestava tale qualificazione come errata o non adeguatamente motivata
art. 545‑bis cod. proc. pen.
Contestata l'assenza dell'avviso previsto per l'applicazione delle pene sostitutive nelle pene detentive brevi; la questione è stata sollevata come vizio procedurale/di motivazione dell'ordine giudiziale
d.lgs. n. 150/2022
Ha reso il reato in questione procedibile a querela di parte; ciò ha reso efficace la remissione di querela della persona offesa, determinando l'estinzione del reato una volta accettata
istituto della remissione di querela
La remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dall'imputato, estingue il reato procedibile a querela di parte; la Corte ha annullato la sentenza impugnata in ragione di tale estinzione
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato una volta validamente accettata: il giudice deve dichiarare l'estinzione e può annullare la sentenza senza rinvio quando l'estinzione è sopravvenuta.
- La successiva produzione in Cassazione di documentazione probatoria (es. remissione della querela e accettazione) può incidere direttamente sull'esito del ricorso determinando l'estinzione del processo anche se la sentenza di merito aveva confermato la condanna.
- Le questioni di qualificazione delle circostanze aggravanti (es. destinazione di cose oggetto di furto) richiedono motivazione specifica; il ricorrente può impugnare la valutazione dei fatti e della loro rilevanza ai fini aggravanti, ma tale censura può diventare irrilevante se sopravviene l'estinzione del reato.
- L'omissione dell'avviso previsto dall'art. 545‑bis c.p.p. può costituire vizio quando si discute l'applicabilità di pene sostitutive per pene brevi; tuttavia il rilievo di tale vizio può essere superato se il procedimento si estingue per remissione della querela.
- Le spese del procedimento possono essere poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela accettata, in conformità alla valutazione della Corte.
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