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Sentenza

Sentenza n. 1281/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 2216/2024 del 14/11/2024 resa dal Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 1.500,00. Ha dedotto di avere notificato il titolo all'amministrazione, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e che il Ministero non aveva provveduto all'attivazione della carta né all'accredito della somma. Dopo il rinvio disposto per consentire il deposito della prova della notificazione del titolo, la ricorrente ha prodotto la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza e l'avvenuta notifica ai fini dell'intimazione ad adempiere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato all'amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha rilevato che l'amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuta consegna della carta docente con l'accredito dell'importo dovuto. Ha quindi ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica del docente per euro 1.500,00, riferiti agli anni scolastici indicati nel titolo, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, autorizzato a delegare le proprie funzioni, con il compito di dare completa esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà porre in essere anche le operazioni contabili necessarie, comprese eventuali modifiche di bilancio, e la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non potrà giustificare l'inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, spese forfettarie e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, nominando, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima della promozione dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • l. 107/2015

    È la fonte del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; in presenza di tali presupposti, la mancata dimostrazione dell'adempimento giustifica l'ordine di esecuzione.
  • L'amministrazione è tenuta a dare piena e concreta esecuzione al giudicato secondo il contenuto dispositivo del titolo, non essendo sufficiente una mera attività preparatoria o l'adozione di atti interni privi dell'effettiva attribuzione del beneficio riconosciuto.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla formale richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La carenza di stanziamenti di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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