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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/263

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione del 7 febbraio 2023 relativo all’autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’argilla sepiolitica come additivo per mangimi nella categoria degli additivi tecnologici, nei gruppi funzionali leganti e antiagglomeranti, per alcune specifiche specie/categorie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, che ha ritenuto l’additivo sicuro entro determinati livelli massimi di impiego e efficace nelle funzioni dichiarate, imponendo al contempo cautele per gli utilizzatori per i rischi da inalazione e da esposizione a silice cristallina e nichel. Sono previste regole transitorie per lo smaltimento delle scorte già prodotte ed etichettate secondo la disciplina previgente.

Autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo tecnologico per mangimi destinati a ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, con relative condizioni d’uso e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’utilizzo dell’argilla sepiolitica, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti che la contengono, limitatamente ai ruminanti da latte, ai suidi svezzati e da ingrasso, ai salmonidi e ai polli da ingrasso. Il regolamento riguarda il territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre testo rilevante ai fini del SEE. Restano escluse, in pratica, le altre specie e categorie animali per le quali l’EFSA non ha tratto conclusioni sulla sicurezza e per le quali la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni.

Autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 autorizza l’argilla sepiolitica come additivo tecnologico per mangimi, nei gruppi funzionali dei leganti e degli antiagglomeranti. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce la rivalutazione dell’additivo già autorizzato in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Presupposti scientifici e destinatari dell’autorizzazione

La Commissione richiama il parere EFSA del 4 maggio 2022, secondo cui l’additivo è sicuro, alle condizioni proposte, per ruminanti da latte, suinetti svezzati, suini da ingrasso e altri suidi in crescita fino a 20 000 mg/kg di mangime completo, per i salmonidi fino a 17 600 mg/kg e per i polli da ingrasso fino a 10 000 mg/kg. L’EFSA non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza per altre specie e categorie animali; perciò l’autorizzazione è circoscritta alle specie espressamente indicate nell’allegato.

Condizioni di impiego e livelli massimi

L’allegato fissa i livelli massimi di impiego per ciascuna specie: 20 000 mg/kg per ruminanti da latte, 20 000 mg/kg per suidi svezzati e da ingrasso, 17 600 mg/kg per salmonidi e 10 000 mg/kg per polli da ingrasso, riferiti al mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Sono inoltre riportate le caratteristiche tecniche dell’additivo: sepiolite almeno al 40%, illite almeno al 25%, carbonati non oltre il 35%, forma in polvere ed esenzione da amianto.

Sicurezza per gli utilizzatori e obblighi operativi

L’EFSA ha evidenziato un rischio da inalazione per gli utilizzatori, in particolare per la presenza di silice cristallina e nichel, e ha qualificato l’additivo come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Per questo l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre il rischio; se tali misure non bastano, occorre usare dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione cutanea e respiratoria. È inoltre richiesto il rispetto della normativa UE sulla protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi a silice cristallina e nichel.

Metodi di identificazione e controllo

Il regolamento indica i metodi di analisi per la caratterizzazione dell’additivo: diffrazione dei raggi X (XRD) e fluorescenza a raggi X (XRF) oppure spettrometria di assorbimento atomico (AAS). I riferimenti tecnici completi sono rinviati ai documenti del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Misure transitorie e continuità commerciale

Per evitare interruzioni immediate del mercato, il regolamento prevede un regime transitorio. La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 agosto 2023, in conformità alla normativa applicabile prima del 28 febbraio 2023, possono restare commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 28 febbraio 2024 secondo le regole previgenti, è consentita la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 28 febbraio 2033.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata in allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria degli additivi tecnologici e nei gruppi funzionali "leganti" e "antiagglomeranti", alle condizioni specificate nell’allegato.

Valutazione scientifica e motivi dell’autorizzazione

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, e richiama la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, l’argilla sepiolitica è sicura per ruminanti da latte, suinetti svezzati, suini da ingrasso e altri suidi in crescita fino a 20 000 mg/kg di mangime completo, per i salmonidi fino a 17 600 mg/kg e per i polli da ingrasso fino a 10 000 mg/kg, senza effetti negativi su consumatori o ambiente, ed è efficace come legante e antiagglomerante.

Condizioni d’uso e misure di protezione

L’allegato impone che nelle istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. Va prestata particolare attenzione alla normativa UE sulla protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi alla silice cristallina e al nichel.

Specie autorizzate e livelli massimi

L’autorizzazione riguarda: ruminanti da latte fino a 20 000 mg/kg di mangime completo; suidi svezzati e da ingrasso fino a 20 000 mg/kg; salmonidi fino a 17 600 mg/kg; polli da ingrasso fino a 10 000 mg/kg. Per le altre specie e categorie animali non è stata confermata la sicurezza.

Caratteristiche dell’additivo e metodi di analisi

L’allegato descrive l’additivo come silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, in polvere, contenente almeno 40% di sepiolite e almeno 25% di illite, con carbonati fino al 35% ed esente da amianto. Sono indicati numeri CAS/EINECS e formula chimica. La caratterizzazione può essere effettuata mediante diffrazione dei raggi X (XRD) e fluorescenza a raggi X (XRF) o spettrometria di assorbimento atomico (AAS), con rinvio ai rapporti del laboratorio di riferimento.

Periodo di autorizzazione

Per le voci dell’allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 28 febbraio 2033.

Misure transitorie

L’articolo 2 consente che la sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 agosto 2023, in conformità alle norme previgenti, possano essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 28 febbraio 2024 in conformità alle norme previgenti, la commercializzazione e l’uso sono ammessi fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresicurezza dei lavoratoriautorizzazioni e controlli tecnici

Testo integrale

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