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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/255

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/255 della Commissione del 6 febbraio 2023 relativo al rinnovo dell'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione della naringina come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sulla base della valutazione scientifica positiva dell’EFSA e del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Fissa specifiche condizioni d’uso, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, incluso l’uso di dispositivi di protezione individuale ove necessario. Contestualmente abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 e introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte.

Rinnovo dell'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012

Ambito di applicazione

Si applica alla naringina impiegata come additivo per mangimi, classificata nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, destinata a tutte le specie animali. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di additivo, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti naringina. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 27 febbraio 2023, con termini differenziati per premiscele e per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/255: rinnovo dell’autorizzazione della naringina come additivo per mangimi

Il regolamento rinnova l’autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. La Commissione richiama la valutazione positiva dell’EFSA e ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione, introducendo al contempo specifiche misure di tutela degli utilizzatori e regole di etichettatura per garantire un migliore controllo dell’impiego.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda la naringina, additivo classificato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, destinato a tutte le specie animali. Le prescrizioni toccano l’additivo stesso, le premiscele che lo contengono, nonché i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale sostanza. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e reca anche il riferimento al SEE.

Presupposti del rinnovo e valutazione scientifica

La Commissione sottolinea che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi per mangimi e che la domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, con la documentazione prevista dal paragrafo 2. Nel parere del 24 marzo 2022, l’EFSA ha concluso che la naringina continua a essere sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. Ha inoltre rilevato che l’additivo non provoca grave irritazione o corrosione oculare, non è irritante per la pelle e non è classificato come sensibilizzante cutaneo, pur non potendo escludere, in assenza di dati, una possibile sensibilizzazione delle vie respiratorie.

Condizioni autorizzative e requisiti tecnici

L’allegato fissa le condizioni operative dell’autorizzazione. La naringina, con purezza pari o superiore al 90% e con caratteristiche chimiche e identificative specificate nell’allegato, deve essere determinata nell’additivo mediante HPLC con rivelatore UV secondo la monografia della Farmacopea europea 2.2.29. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Etichettatura e informazioni agli operatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare la dicitura relativa al tenore massimo raccomandato di 5 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%. Se l’uso della premiscela comporta il superamento di tale soglia, devono essere indicati in etichetta il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Misure di protezione per la salute degli utilizzatori

La Commissione richiama l’esigenza di misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per gli utilizzatori dell’additivo. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi i mezzi di protezione delle vie respiratorie. Il regolamento richiama il rispetto della legislazione dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.

Abrogazione del precedente regolamento

A seguito del rinnovo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 è abrogato. Il nuovo atto sostituisce quindi il precedente titolo autorizzativo della naringina, che aveva una durata di 10 anni.

Regime transitorio

Per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni, il regolamento prevede un periodo transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 27 agosto 2023, secondo le regole precedenti, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il regime transitorio si applica ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 27 febbraio 2024. Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 27 febbraio 2025.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione della naringina, identificata nell’allegato con numero 2b16058, è rinnovata ai sensi dell’articolo 1 e alle condizioni dell’allegato, per la categoria "additivi organolettici" e il gruppo funzionale "aromatizzanti".

Base giuridica e valutazione scientifica

Il rinnovo si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sugli articoli 5 e 14. La Commissione richiama il parere EFSA del 24 marzo 2022, secondo cui l’additivo continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso autorizzate.

Condizioni di impiego e limiti di etichettatura

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L’etichetta dell’additivo deve indicare un tenore massimo raccomandato di 5 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%. Se tale livello viene superato, l’etichetta della premiscela deve riportare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Abrogazione del precedente regime

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012, che aveva autorizzato la naringina per un periodo di 10 anni.

Misure transitorie

Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 27 agosto 2023, in conformità alle norme precedenti, possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la deroga vale per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 27 febbraio 2024; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 27 febbraio 2025.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareetichettaturasalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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