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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/256

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/256 della Commissione del 6 febbraio 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 come additivo per mangimi destinati ai cani e di un preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 come additivo per mangimi destinati ai gatti (titolare dell’autorizzazione: NBF Lanes s.r.l.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, due preparati batterici a base di Limosilactobacillus reuteri come additivi zootecnici per cani e gatti. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione sulla base dei pareri EFSA, pur imponendo misure di monitoraggio post-commercializzazione, prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. L’autorizzazione è concessa per usi specifici, con tenori minimi indicati in allegato e con scadenza del periodo di autorizzazione al 27 febbraio 2033.

Autorizzazione di due preparati di Limosilactobacillus reuteri come additivi per mangimi destinati rispettivamente ai cani e ai gatti, con condizioni d’uso, etichettatura e misure di sicurezza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi nell’Unione europea, in particolare a due preparati di Limosilactobacillus reuteri: DSM 32203 per cani e DSM 32264 per gatti. Riguarda il titolare dell’autorizzazione NBF Lanes s.r.l., gli operatori del settore dei mangimi che producono, immettono sul mercato o utilizzano additivi e premiscele che li contengono, e gli utilizzatori finali per quanto concerne la sicurezza d’uso. Si applica alle condizioni fissate nell’allegato, con efficacia diretta negli Stati membri, ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Non risultano esclusioni ulteriori rispetto alla delimitazione per specie animale e alle condizioni tecniche previste.

Autorizzazione di due preparati di Limosilactobacillus reuteri come additivi per mangimi per cani e gatti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/256 della Commissione autorizza due preparati di Limosilactobacillus reuteri come additivi per mangimi, rispettivamente per cani e per gatti, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. L’atto si fonda sui pareri scientifici EFSA e prende atto che, alle condizioni d’uso proposte, i preparati non comportano effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente, pur richiedendo cautele specifiche per l’uso e per la protezione degli utilizzatori.

Fondamento normativo e iter autorizzativo

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’adozione dell’atto di autorizzazione. Le domande, presentate ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e corredate della documentazione prescritta dall’articolo 7, paragrafo 3, riguardano due preparati: Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 per cani e Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 per gatti.

Valutazione scientifica e profilo di sicurezza

Dai pareri EFSA del 27 novembre 2018 e del 29 giugno 2022 emerge che i due preparati non incidono negativamente sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità indica tuttavia che i prodotti devono essere considerati potenziali sensibilizzanti delle vie respiratorie e che, in assenza di dati, non è stato possibile concludere se siano irritanti per la pelle e per gli occhi o sensibilizzanti della pelle. È inoltre segnalata l’efficacia nel migliorare la consistenza fecale, con una riserva sulla diminuzione lineare del tenore di umidità delle feci che, se prolungata, potrebbe porre problemi di stipsi e quindi di beneficio a lungo termine.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione

I due prodotti sono autorizzati come additivi zootecnici, nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’impiego nei cani per il ceppo DSM 32203 e nei gatti per il ceppo DSM 32264, secondo le condizioni tecniche indicate in allegato.

Condizioni tecniche per il preparato destinato ai cani

Per il preparato Limosilactobacillus reuteri DSM 32203, identificato con il numero 4b1850, l’allegato prevede:

  • composizione dell’additivo: preparato con tenore minimo di 1 × 10^11 CFU/g;
  • forma: solida;
  • specie bersaglio: cani;
  • tenore minimo nel mangime completo: 1 × 10^10 CFU/kg con umidità al 12%;
  • fine del periodo di autorizzazione: 27 febbraio 2033.

Sono inoltre imposti:

  • monitoraggio successivo all’immissione sul mercato sugli effetti sulla stipsi in caso di uso a lungo termine;
  • indicazione nelle istruzioni d’uso delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico;
  • avvertenza in etichetta per l’uso oltre cinque settimane, tenendo conto delle caratteristiche del mangime e della dieta integrata, della razza del cane e della disponibilità di acqua, per evitare la stipsi;
  • adozione di procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori, con ricorso ai dispositivi di protezione individuale se i rischi non sono eliminabili o riducibili al minimo, inclusi mezzi di protezione di pelle, occhi e vie respiratorie.

Condizioni tecniche per il preparato destinato ai gatti

Per il preparato Limosilactobacillus reuteri DSM 32264, identificato con il numero 4b1851, l’allegato prevede:

  • composizione dell’additivo: preparato con tenore minimo di 1 × 10^11 CFU/g;
  • forma: solida;
  • specie bersaglio: gatti;
  • tenore minimo nel mangime completo: 1 × 10^10 CFU/kg con umidità al 12%;
  • fine del periodo di autorizzazione: 27 febbraio 2033.

Anche per questo preparato sono previste:

  • attività di monitoraggio post-commercializzazione sugli effetti sulla stipsi in caso di uso a lungo termine;
  • indicazione nelle istruzioni d’uso delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico;
  • avvertenza in etichetta per l’integrazione alimentare oltre cinque settimane, considerando caratteristiche del mangime e della dieta, razza del gatto e disponibilità di acqua, al fine di evitare la stipsi;
  • misure organizzative e procedure operative per la protezione degli utilizzatori e, se necessarie, adeguati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi e controllo

L’allegato richiama i metodi di analisi utilizzabili per l’identificazione e il conteggio degli additivi. L’identificazione può avvenire mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA; il conteggio nell’additivo e nei mangimi composti si effettua con metodo di semina per spatolamento su piastra usando agar MRS, secondo EN 15787. Il documento rinvia inoltre alle informazioni dettagliate del laboratorio di riferimento.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Autorizzazione dei due additivi

Sono autorizzati, come additivi per mangimi appartenenti alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", il preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 per cani e il preparato di Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 per gatti, alle condizioni indicate nell’allegato.

Fondamento giuridico e valutazione scientifica

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 e i pareri EFSA del 27 novembre 2018 e del 29 giugno 2022, dai quali risulta l’assenza di effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente, nonché l’efficacia nel migliorare la consistenza fecale.

Condizioni di efficacia e rischi considerati

La Commissione evidenzia che i preparati possono essere efficaci ma che, in assenza di dati completi, non è stato possibile concludere sulla potenziale irritazione cutanea e oculare o sulla sensibilizzazione cutanea; i prodotti sono considerati potenziali sensibilizzanti delle vie respiratorie. Viene inoltre segnalato il possibile rischio di stipsi in caso di uso prolungato, con conseguente necessità di monitoraggio post-immissione sul mercato e di avvertenze in etichetta.

Prescrizioni specifiche per il preparato destinato ai cani

Per Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 (numero di identificazione 4b1850) è previsto un tenore minimo di 1 × 10^11 CFU/g nel preparato e un tenore minimo di impiego pari a 1 × 10^10 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. L’allegato impone monitoraggio post-commercializzazione sugli effetti sulla stipsi in caso di uso a lungo termine, indicazione in etichetta della necessità di valutare razza, dieta, caratteristiche del mangime e disponibilità di acqua per usi superiori a cinque settimane, oltre a istruzioni su conservazione e stabilità al trattamento termico.

Prescrizioni specifiche per il preparato destinato ai gatti

Per Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 (numero di identificazione 4b1851) è previsto un tenore minimo di 1 × 10^11 CFU/g nel preparato e un tenore minimo di impiego pari a 1 × 10^10 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Sono imposti monitoraggio post-commercializzazione sugli effetti sulla stipsi, istruzioni su conservazione e stabilità al trattamento termico e un’avvertenza in etichetta per usi superiori a cinque settimane, tenendo conto di caratteristiche del mangime e della dieta, razza del gatto e disponibilità di acqua.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare o ridurre al minimo i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Metodi di analisi

L’allegato richiama metodi di identificazione e conteggio: identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA, e conteggio nell’additivo e nei mangimi composti mediante semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15787).

Durata dell’autorizzazione

Per entrambi i preparati, la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 27 febbraio 2033.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e benessere animaleetichettatura dei mangimi

Testo integrale

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