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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/254

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/254 della Commissione del 6 febbraio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda talune norme tecniche relative alla gestione dei contingenti tariffari

Normativa europea32023R0254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro applicativo dei contingenti tariffari agricoli gestiti con titoli, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Le correzioni riguardano soprattutto la disciplina delle domande multiple, il momento di costituzione delle cauzioni, le modalità di indicazione nei titoli, gli obblighi di notifica degli Stati membri e l’aggiornamento di diversi contingenti e allegati tecnici. Sono inoltre introdotti adeguamenti specifici per alcuni contingenti relativi a carni, formaggi e Skyr, oltre a modifiche ai modelli IMA 1.

Modifica di talune norme tecniche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sulla gestione dei contingenti tariffari agricoli con titoli di importazione ed esportazione.

Ambito di applicazione

Si applica alla gestione, da parte degli Stati membri e degli operatori economici, dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione di prodotti agricoli disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, con particolare riguardo ai titoli, alle cauzioni, alle notifiche alla Commissione e ai modelli documentali. Incide su specifici contingenti identificati da numeri d’ordine (tra cui 09.4264, 09.4268, 09.4269, 09.4281, 09.4282, 09.4225, 09.4226 e 09.4227) e si applica ai periodi di presentazione delle domande di titoli che iniziano dopo l’entrata in vigore, con talune eccezioni temporalmente differite previste all’articolo 2 e nell’allegato.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 in materia di contingenti tariffari agricoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/254 della Commissione interviene sul sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Le modifiche hanno natura prevalentemente tecnica e operativa, ma incidono su profili rilevanti per gli operatori: presentazione delle domande, cauzioni, contenuto dei titoli, obblighi di comunicazione degli Stati membri e aggiornamento dei contingenti e dei modelli documentali.

Finalità delle modifiche

Dai considerando emerge l’esigenza di correggere alcune rigidità o incoerenze applicative del sistema, evitare penalizzazioni eccessive, ridurre rischi di cattiva gestione o abuso e migliorare la qualità e chiarezza dei dati. In più punti il regolamento mira ad allineare le norme tecniche del regolamento (UE) 2020/761 con altre disposizioni dell’ordinamento UE, oltre a chiarire il trattamento di specifici contingenti tariffari per prodotti agricoli.

Ambito applicativo

Il regolamento si applica alla gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione di prodotti agricoli soggetti a titoli. I destinatari pratici sono gli operatori economici richiedenti titoli e le autorità nazionali emittenti, nonché gli Stati membri per quanto riguarda le notifiche alla Commissione. L’intervento riguarda alcuni contingenti identificati da numeri d’ordine specifici, tra i quali 09.4264, 09.4268, 09.4269, 09.4281, 09.4282, 09.4225, 09.4226 e 09.4227.

Domande di titolo e irricevibilità per superamento del numero massimo

L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/761 viene sostituito. Se un richiedente presenta, per un determinato contingente, un numero di domande superiore al massimo consentito dall’articolo 6, paragrafo 3, nessuna delle domande relative a quel contingente è ricevibile. Rispetto alla disciplina previgente, viene eliminata la conseguenza dell’incameramento della cauzione per tutte le domande, con l’obiettivo dichiarato di evitare una penalizzazione eccessiva.

Cauzione per i titoli collegati ai contingenti tariffari

L’articolo 9 è riformulato. Quando il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760, il richiedente deve costituirla presso l’autorità emittente prima della fine del periodo di presentazione delle domande, per l’importo previsto per ciascun contingente negli allegati II-XIII. Tuttavia, l’autorità emittente può imporre che la cauzione sia costituita il giorno stesso della presentazione della domanda, secondo l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1237.

Indicazioni da riportare nei titoli e termini temporali

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), viene modificato per imporre l’inserimento, nella sezione 24 del titolo di importazione o nella sezione 22 del titolo di esportazione, della dicitura secondo cui l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica. La modifica serve a evitare interpretazioni errate in relazione al rinvio dei termini quando una scadenza cade in un giorno festivo, sabato o domenica.

Obblighi di notifica degli Stati membri

L’articolo 16, paragrafo 5, è sostituito. Entro quattro mesi oppure 210 giorni di calendario dopo la scadenza del periodo di validità dei titoli in questione, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione:

  • i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione;
  • i quantitativi di prodotti oggetto di titoli di importazione immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente.

Modifiche ai contingenti e agli allegati tecnici

Gli allegati I, VIII, IX, X, XII e XIV.5 del regolamento (UE) 2020/761 sono aggiornati con diverse modifiche puntuali.

Soppressione del contingente 09.4264

La riga relativa al contingente tariffario 09.4264 è soppressa dagli allegati I e XII, in quanto il contingente è privo di volume.

Contingenti 09.4268 e 09.4269: pollame

Per i contingenti di carni di pollame 09.4268 e 09.4269:

  • si applicano le norme sulla registrazione dell’operatore nella banca dati LORI;
  • si applica il requisito del quantitativo di riferimento;
  • la prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta solo se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760.

Contingenti 09.4281 e 09.4282: carni bovine e suine dal Canada

Per i contingenti 09.4281 e 09.4282 viene precisato che i quantitativi sono espressi in equivalente carcassa.

  • 09.4281: 15 000 000 kg, con ripartizione in quattro sottoperiodi da 25% ciascuno.
  • 09.4282: 80 548 000 kg, con ripartizione in quattro quote del 25%. Viene anche eliminato il richiamo al quantitativo totale disponibile negli anni precedenti.

Contingenti 09.4226 e 09.4227: prodotti islandesi

Per il contingente 09.4226, relativo allo Skyr, viene inserito il codice TARIC 0406105010 (Ex04061050). Per il contingente 09.4227, relativo ai formaggi escluso lo Skyr, la designazione e i codici NC vengono aggiornati per escludere espressamente lo Skyr con codice TARIC 0406105010. Per entrambi i contingenti, come anche per il 09.4225, viene eliminato il requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale.

Modelli IMA 1

I modelli di certificati IMA 1 dell’allegato XIV.5 sono aggiornati per maggiore chiarezza:

  • nella casella 16 delle parti A.1 e A.2 deve figurare il numero del contingente tariffario di riferimento;
  • nella parte A.2, la casella 3 viene modificata da «Numero e data della fattura» a «Acquirente», per evitare confusione con la casella 4.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In linea generale, l’articolo 1 si applica ai periodi di presentazione delle domande di titoli che iniziano dopo l’entrata in vigore.

Alcune disposizioni hanno decorrenze specifiche:

  • l’articolo 1, punto 2, nonché il punto 3, lettera b), punti i) e ii), il punto 3, lettera c), punti i) e ii), e il punto 6 dell’allegato si applicano dal primo giorno del periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione, oppure dal primo periodo di presentazione delle domande che si apre dopo tale periodo, se del caso;
  • il punto 1, lettera b), e il punto 5, lettera b), dell’allegato si applicano al periodo contingentale che inizia nel luglio 2023.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori e i consulenti che assistono imprese importatrici o esportatrici, il regolamento richiede attenzione soprattutto su: corretta gestione del numero massimo di domande per contingente, tempistica della cauzione, verifica delle nuove indicazioni da riportare nei titoli, aggiornamento dei documenti IMA 1 e controllo delle regole specifiche applicabili a singoli contingenti. Per gli Stati membri, assume rilievo l’ampliamento dei dati da notificare alla Commissione e l’adeguamento dei sistemi interni di gestione dei contingenti.

Disposizioni principali

Domande eccedenti il numero massimo per contingente

L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/761 è sostituito: se, per un determinato contingente tariffario, un richiedente presenta un numero di domande superiore al massimo consentito dal paragrafo 3, nessuna delle domande presentate per quel contingente è ricevibile. Viene eliminata la precedente previsione di irricevibilità e incameramento delle cauzioni per tutte le domande.

Cauzione per i titoli di importazione o esportazione

L’articolo 9 è riscritto per stabilire che, quando il rilascio del titolo è subordinato a cauzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760, il richiedente la costituisce presso l’autorità emittente prima della fine del periodo di presentazione delle domande, per l’importo previsto in ciascun contingente tariffario negli allegati II-XIII. È però attribuita all’autorità emittente la facoltà di imporre la costituzione della cauzione il giorno di presentazione della domanda, in conformità al regolamento delegato (UE) 2016/1237.

Formula da riportare nei titoli e disapplicazione della proroga dei termini

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), è modificato per imporre, nella sezione 24 del titolo di importazione o nella sezione 22 del titolo di esportazione, la dicitura che l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica. La modifica allinea tale disposizione all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, evitando dubbi interpretativi sul rinvio dei termini quando la scadenza cade in giorno festivo, sabato o domenica.

Notifiche annuali degli Stati membri alla Commissione

L’articolo 16, paragrafo 5, è sostituito: entro quattro mesi o 210 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validità dei titoli, gli Stati membri devono notificare alla Commissione sia i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o esportazione, sia i quantitativi di prodotti oggetto di titoli di importazione immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente.

Modifiche agli allegati sui contingenti tariffari

Gli allegati I, VIII, IX, X, XII e XIV.5 del regolamento (UE) 2020/761 sono adeguati. Tra le principali modifiche: soppressione del contingente 09.4264 per assenza di volume; estensione ai contingenti 09.4268 e 09.4269 delle norme su LORI e quantitativo di riferimento; precisazione che per i contingenti 09.4281 e 09.4282 i quantitativi sono espressi in equivalente carcassa; inserimento del codice TARIC per lo Skyr nei contingenti 09.4226 e 09.4227; eliminazione del requisito di prova di attività commerciale per alcuni contingenti; aggiornamento dei modelli IMA 1.

Contingenti 09.4268 e 09.4269: LORI, quantitativo di riferimento e prova di attività commerciale

Per i contingenti di carni di pollame 09.4268 e 09.4269 si prevede che si applichino anche le regole sulla registrazione dell’operatore nella banca dati LORI e sul quantitativo di riferimento. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta solo quando sia sospeso il requisito del quantitativo di riferimento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760.

Contingenti canadesi per carni bovine e suine

Per i contingenti 09.4281 e 09.4282, relativi rispettivamente a carni bovine e carni suine provenienti dal Canada, viene chiarito che i quantitativi sono espressi in equivalente carcassa. Nell’allegato VIII il contingente 09.4281 è indicato per 15 000 000 kg, suddivisi in quattro sottoperiodi trimestrali da 25% ciascuno; nell’allegato X il contingente 09.4282 è indicato per 80 548 000 kg, suddivisi in quattro quote del 25%.

Contingenti per prodotti islandesi: Skyr e formaggi

Per i contingenti 09.4226 (Skyr) e 09.4227 (formaggi, escluso lo Skyr) viene aggiornato il codice TARIC: per lo Skyr è inserito il codice 0406105010 (Ex04061050); per il contingente sui formaggi viene precisato che esso esclude lo Skyr del codice TARIC 0406105010. Per entrambi i contingenti è soppressa la prova dello svolgimento di un’attività commerciale. Anche per il contingente 09.4225 è eliminato tale requisito.

Modelli IMA 1

Nei modelli di certificati IMA 1 dell’allegato XIV.5, parte A.1 e A.2, la casella 16 deve indicare il numero del contingente tariffario cui il certificato si riferisce. Inoltre, nella parte A.2, la casella 3 passa da «Numero e data della fattura» a «Acquirente» per evitare confusione con la casella 4.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica ai periodi di presentazione delle domande di titoli che iniziano dopo l’entrata in vigore. Tuttavia, alcune modifiche dell’allegato si applicano dal primo giorno del periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione o, se del caso, dal primo periodo di presentazione delle domande che si apre dopo tale periodo; altre si applicano al periodo contingentale che inizia nel luglio 2023.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecommercio internazionaledoganecontingenti tariffariprocedimenti amministrativi

Testo integrale

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