Regolamento (UE) 2023/253
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/253 del Consiglio del 6 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/253 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, che disciplina le misure restrittive connesse alla situazione in Ucraina. A seguito di una sentenza del Tribunale nella causa T-714/20, viene soppressa una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a restrizioni. Si tratta quindi di un intervento puntuale e strettamente esecutivo, senza introdurre nuovi criteri sostanziali o nuove categorie di sanzioni.
Modifica dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014, con soppressione di una voce dall’allegato I.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, cioè sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni. L’effetto è diretto in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/253 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, adottato in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il provvedimento è motivato, in particolare, dalla sentenza del Tribunale nella causa T-714/20, che rende necessario l’aggiornamento dell’allegato I.
Oggetto della modifica
Il contenuto normativo è essenziale e puntuale: l’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive viene soppressa la voce n. 161, riferita a Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV.
Effetti giuridici
La soppressione comporta l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati ai fini del regime sanzionatorio UE. Il regolamento non introduce nuove misure, non modifica i criteri sostanziali di inserimento e non disciplina procedure ulteriori: il suo effetto è esclusivamente quello di rimuovere un nominativo dall’allegato I.
Entrata in vigore e portata
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori italiani, l’atto rileva quindi immediatamente sul piano dell’aggiornamento delle liste sanzionatorie da considerare in attività di compliance, controlli e verifiche soggettive.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato in base all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 269/2014 e serve ad adeguare l’elenco sanzionatorio alla luce della sentenza del Tribunale nella causa T-714/20.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nell’elenco delle persone di cui all’articolo 2 del regolamento base è soppressa la voce n. 161 relativa a Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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