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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18858/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva annullato la decisione del G.I.P. di Cassino e disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) nei confronti di Gianmarco Ripa per i reati commessi con ordigno esplosivo (artt. 110 c.p., 4 e 6 L. n. 895/1967) relativi all'esplosione posta sul davanzale dell'abitazione di Amedeo Trotta il 7 maggio 2024. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.) e contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rilevati dal Tribunale, in particolare censurando l'identificazione attraverso il video manipolato, il valore probatorio della frase whatsapp "Non mi vedo nemmeno in faccia", la presunta capacità distintiva della tuta con la scritta "LP Limits", l'assenza di tracce di esplosivo sugli indumenti e la rilevanza della presenza di Ripa nei contatti con gli altri coindagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazione logica, coerente e non contraddittoria sui gravi indizi di colpevolezza: a) le registrazioni e le conversazioni intercettate (tra Magliulo e Minchella) dimostrano un tentativo di alterare il video e di depistare le indagini; b) il messaggio di Ripa del 10 maggio con la frase "Non mi vedo nemmeno in faccia" è stato valutato come ammissione di presenza nella scena ripresa e sollievo per non essere riconoscibile; c) l'analogia del capo con immagine pubblicata da Ripa è stata considerata elemento indiziario aggiuntivo; d) le contraddizioni e l'inattendibilità delle dichiarazioni di Magliulo rafforzano il quadro indiziario. Di conseguenza la misura cautelare applicata dal Tribunale è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e ordinato di versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Norma richiamata per la partecipazione al reato; la Corte la enumera tra le imputazioni che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare in presenza di gravi indizi.

  • Legge n. 895 del 1967, artt. 4 e 6

    Norme relative agli esplosivi; utilizzate per qualificare penalmente la condotta (posizionamento e detenzione/uso dell'ordigno) a carico dell'indagato.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato come criterio per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione di misure cautelari; la Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale secondo tale parametro.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Fondamento giuridico della censura in cassazione (vizio della motivazione). La Corte giudica la censura manifestamente infondata perché il giudice di merito ha motivato logicamente.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Richiamato in relazione alla forma del ricorso presentato conformemente agli obblighi di deposito e rappresentanza.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma prevista per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata; applicata dalla Corte.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha valutato che il ricorso non sia stato proposto in colpa e ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000.

Massime di principio

  • Per disporre misure cautelari in fase pregiudiziale è sufficiente un quadro di elementi indiziari gravi, concreti e convergenti: la Cassazione non annulla se la motivazione del giudice di merito appare logica e coerente.
  • Conversazioni e messaggi (anche informali) che dimostrano consapevolezza, sollievo o organizzazione di depistaggi possono avere alto valore probatorio nella valutazione dei gravi indizi.
  • La manipolazione volontaria di prove (es. video) e la programmazione di versioni alternative agli investigatori rafforzano l'affermazione dell'elemento soggettivo e la partecipazione al reato.
  • L'identificazione basata su elementi indiziari concorrenti (aspetto fisico compatibile, capi d'abbigliamento riconoscibili, foto pubbliche) può integrare il quadro indiziario anche se singolarmente non decisiva.
  • L'assenza di tracce di esplosivo su indumenti non esclude la responsabilità quando siano plausibili spiegazioni (tempo trascorso, lavaggi); non è un elemento risolutivo da solo.
  • Le dichiarazioni reticenti o contraddittorie di un coindagato (che tenta di scagionare altri o ammette alterazioni) possono essere valutate come inattendibili e contributive alla formazione del convincimento indiziario.
  • In cassazione non è consentito sostituire la ricostruzione probatoria del giudice di merito con una alternativa se la motivazione è adeguata, coerente e non manifestamente illogica.

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