Sentenza del 06/02/2017 n. 29181 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il ricorso per revocazione. La controversia riguardava una precedente sentenza con cui era stata annullata una cartella di pagamento relativa a IRES, IRPEF, IRAP e IVA per il 2003, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia sosteneva che la sentenza revocanda contenesse un errore di fatto, avendo affermato che l'Ufficio aveva rettificato gli importi dichiarati, mentre la cartella sarebbe derivata dalla liquidazione della dichiarazione Mod. 770/2004 e dal mancato versamento delle ritenute IRPEF operate sui dipendenti. Contestava inoltre che la CTR, nel giudizio di revocazione, non avesse esaminato concretamente i documenti decisivi né indicato le ragioni del raffronto tra la sentenza e gli atti processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, relativo all'omesso esame di un fatto decisivo e alla motivazione apparente della CTR, ritenendo generica e tautologica l'affermazione secondo cui non vi sarebbe stato contrasto tra la sentenza e gli atti processuali. La CTR avrebbe dovuto indicare specificamente i documenti e gli atti dai quali risultava se l'Ufficio avesse effettuato una mera liquidazione sulla base della dichiarazione oppure una vera rettifica. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione per errore di fatto richiede una falsa percezione della realtà processuale, immediatamente rilevabile dagli atti e non derivante da una valutazione giuridica. Nel caso concreto, il giudice della revocazione doveva verificare analiticamente se la sentenza precedente avesse erroneamente qualificato l'attività dell'Ufficio.
Art. 360, n. 5, codice di procedura civile
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
È viziata la sentenza che omette l'esame di un fatto decisivo e controverso, soprattutto quando tale omissione impedisce di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La decisione tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della pronuncia. Una motivazione meramente apparente o tautologica non soddisfa tale requisito.
Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo e la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni. La distinzione tra mera liquidazione e rettifica sostanziale può essere decisiva per valutare la legittimità della cartella.
Art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Anche in questo ambito occorre distinguere l'attività di liquidazione dei dati dichiarati da una modifica sostanziale degli importi, che richiederebbe un diverso procedimento.
Art. 360, n. 3, codice di procedura civile
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto. Nel caso concreto il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del motivo relativo al vizio motivazionale.
Massime di principio
- Quando una sentenza viene impugnata per errore di fatto revocatorio, il giudice deve confrontare concretamente l'affermazione contenuta nella sentenza con gli specifici atti e documenti processuali, indicandoli espressamente.
- Una motivazione che si limiti ad affermare, senza ulteriori spiegazioni, che non esiste contrasto tra la sentenza e gli atti è apparente e può determinare la cassazione della decisione.
- Nel contenzioso tributario è essenziale distinguere tra liquidazione automatizzata della dichiarazione, basata sui dati dichiarati, e rettifica sostanziale degli importi: le due attività hanno presupposti e conseguenze procedurali differenti.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia ragione sul merito fiscale: il giudice di rinvio dovrà effettuare il concreto esame degli atti e stabilire se vi sia stato un errore di fatto nella sentenza originaria.
- Chi deduce un errore di fatto deve indicare con precisione il documento, il dato processuale e il passaggio della sentenza che risultano tra loro incompatibili; il giudice deve poi motivare specificamente su tale confronto.
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