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Legge

L.R. Abruzzo 11/2002

Disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 11/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina, dal 1° gennaio 2002, l’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, fissando aliquote differenziate per tipologia di concessione e prevedendo il pagamento diretto da parte del concessionario alle scadenze del canone. È stata abrogata una disposizione del 1972. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Imposta regionale sulle concessioni statali di beni demaniali e patrimoniali indisponibili

Imposta regionale sulle concessioni statali di beni demaniali e patrimoniali indisponibili

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, il regime dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Interviene sull’accertamento, liquidazione e riscossione del tributo e ne determina le aliquote in rapporto alle diverse tipologie di concessione.

Ambito di applicazione e decorrenza

Dal 1° gennaio 2002 la Regione Abruzzo provvede direttamente all’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, richiamata dalla normativa statale e dalla disciplina regionale del 1972. La legge opera quindi nell’ambito territoriale abruzzese e con riferimento alle concessioni rientranti nelle categorie indicate.

Aliquote dell’imposta

L’imposta si applica sul canone statale con aliquote differenziate in base alla natura della concessione:

  • 2% per concessioni a enti pubblici e consorzi di bonifica per impianti pubblici o di pubblico interesse;
  • 10% per concessioni per finalità turistico-ricreative;
  • 10% per concessioni per trabocchi;
  • 20% per concessioni per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive;
  • 100% per concessioni minerarie.

L’aliquota prevista per le concessioni a enti pubblici e consorzi di bonifica è stata successivamente ridotta rispetto all’originaria misura del 20%.

Modalità e termini di pagamento

Il pagamento dell’imposta è effettuato direttamente dal concessionario. Il versamento deve avvenire alle stesse scadenze previste per il pagamento del relativo canone di concessione statale, mediante apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo, con la causale indicata dalla legge.

Abrogazione di norma previgente

La legge abroga il comma 1 dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 1972, n. 1, intervenendo così sul precedente assetto regionale in materia.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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