L.R. Abruzzo 15/2002
Disciplina delle acque minerali e termali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo ricerca, coltivazione, utilizzazione, vigilanza e sanzioni sulle acque minerali naturali, di sorgente e termali. Prevede pianificazione quinquennale, permessi e concessioni, autorizzazioni per stabilimenti e imbottigliamento, canoni e contributi, incentivi per termalismo e turismo termale. Molte disposizioni operative sono state modificate nel tempo; restano rilevanti soprattutto per titoli, canoni e controlli ancora attivi.
Disciplina regionale delle acque minerali, di sorgente e termali in Abruzzo
Disciplina regionale delle acque minerali, di sorgente e termali in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 15 del 2002 regola l’intera filiera delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nel territorio regionale. Definisce funzioni amministrative, pianificazione, ricerca e coltivazione, utilizzazione industriale e termale, controlli, sanzioni e misure di promozione del comparto.
Ambito, finalità e natura delle risorse
La disciplina riguarda la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio abruzzese. La Regione mira a un uso razionale della risorsa idrica, nel quadro della gestione dei bacini interessati e con particolare attenzione al fabbisogno idropotabile, alla tutela e valorizzazione delle acque e allo sviluppo sostenibile dei territori coinvolti.
Le acque minerali naturali, di sorgente e termali, insieme alle relative pertinenze, sono qualificate come patrimonio indisponibile della Regione Abruzzo.
Definizioni essenziali
La legge richiama le nozioni di:
- acque minerali naturali, riconosciute ai sensi del d.lgs. 176/2011;
- acque di sorgente, destinate al consumo umano e imbottigliate alla sorgente, riconosciute ai sensi del d.lgs. 176/2011;
- acque termali, cioè acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici ai sensi della normativa storica richiamata.
Riparto delle funzioni amministrative
La Regione conserva il potere di pianificazione territoriale e programmazione economica del settore, nonché la vigilanza e la statistica mineraria.
Le funzioni oggi sono ripartite principalmente tra:
- la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio, per pianificazione mineraria, vigilanza, statistica e istruttoria/rilascio di permessi di ricerca e concessioni;
- la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute, per l’utilizzazione delle risorse e l’autorizzazione all’apertura al pubblico degli stabilimenti;
- la stessa struttura competente sul territorio per la verifica della congruità dei prelievi rispetto al bilancio idrogeologico.
Il testo originario prevedeva anche una futura riorganizzazione complessiva del settore; tale previsione è stata abrogata.
Strumenti di pianificazione e programmazione
Gli strumenti di governo della materia sono il Piano regionale delle acque minerali e termali, il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, i pareri preventivi, i controlli e gli incentivi.
La Regione può inoltre stipulare accordi di programma, intese istituzionali e altre forme di cooperazione con enti pubblici e privati. È prevista anche la possibilità di modificare concessioni già rilasciate per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per una migliore utilizzazione della risorsa; se non si raggiunge un accordo, la Regione può intervenire unilateralmente con obbligo di indennizzo nei casi di pregiudizio al soggetto interessato.
Piano regionale delle acque minerali e termali
La pianificazione avviene sulla base del Piano regionale, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale dopo consultazione degli enti interessati e delle associazioni di categoria, con avviso pubblico e termine per osservazioni.
Il Piano ha contenuti molto ampi: individua aree potenzialmente coltivabili, località oggetto di ricerca, giacimenti, caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche, impianti di utilizzazione, misure igieniche di protezione delle sorgenti, classificazione delle acque, centri termali per il termalismo sociale, quantità di risorsa erogata e sfruttabile, aree vietate alla ricerca o utilizzazione, zone di protezione ambientale e di rispetto assoluto, flussi dei curandi e ogni altro elemento utile a una corretta gestione.
Il Piano è composto da relazione illustrativa, elaborati grafici e cartografici e mappa delle aree e dei giacimenti. Le variazioni possono essere apportate in ogni momento dalla Giunta, nel rispetto della concertazione e dei principi di trasparenza e pubblicità.
I comuni interessati devono adeguare gli strumenti urbanistici alle zone di protezione ambientale e alle zone di rispetto assoluto igienico-sanitario entro sei mesi dalla pubblicazione della legge.
Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo
È istituito un Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo, presso la Giunta regionale. Ne fanno parte dirigenti regionali competenti in materia di sviluppo economico e turismo, territorio, aree protette e VIA, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, sviluppo del turismo e legislazione, oltre a componenti nominati dal Presidente della Giunta su indicazione delle categorie interessate e dei sindaci dei comuni termali.
Il Comitato dura fino alla fine della legislatura, svolge funzioni propositive e consultive e rende pareri non vincolanti su richiesta di Giunta, Consiglio, enti pubblici e associazioni di categoria. La partecipazione è gratuita.
Ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali
La ricerca consiste nell’individuazione dei giacimenti e delle risorse sottese, dell’estensione, delle quantità e qualità delle acque. È riservata principalmente alla Regione, ma può essere svolta anche da privati muniti di permesso e in possesso di idoneità tecnica ed economica.
L’oggetto della ricerca comprende, in sintesi:
- individuazione di scaturigini e falde non affioranti;
- delimitazione del bacino idrogeologico e dell’area di protezione igienico-sanitaria;
- studi geologici, geochimici, geofisici e idrogeologici;
- accertamenti sulle caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e, per le acque minerali, sulle proprietà favorevoli alla salute;
- captazioni provvisorie per gli accertamenti.
Le caratteristiche delle acque sono determinate secondo il d.lgs. 176/2011 e la legge statale sul termalismo.
Limiti, obblighi e diritti nella fase di ricerca
La ricerca è ammessa per un’area non superiore a 200 ettari e per un tempo non superiore a due anni. La struttura regionale competente sui bacini idrografici può vietarla o sospenderla in presenza di abbassamenti delle falde, inquinamenti, particolari assetti idrogeologici o esigenze ambientali.
Il ricercatore deve:
- comunicare l’avvio dei lavori almeno 30 giorni prima ai sindaci e ai proprietari/possessori interessati;
- trasmettere ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione sui lavori e sui risultati;
- comunicare immediatamente il rinvenimento di falde o la captazione di sorgenti;
- invitare ASL e struttura regionale competente ad assistere ai prelievi;
- adottare misure contro l’inquinamento;
- trasmettere gli elementi conoscitivi alla Regione per l’aggiornamento del Piano;
- ripristinare i luoghi e risarcire i danni se non emergono falde utilizzabili.
I possessori dei fondi non possono opporsi ai lavori, salvi i divieti minerari generali. Il ricercatore deve risarcire i danni e può essere tenuto a depositare una cauzione, su richiesta del proprietario; in mancanza di accordo, l’importo è determinato dalla struttura regionale. La coltivazione non può iniziare prima del pagamento dell’eventuale indennità di esproprio.
La ricerca può essere prorogata per giustificati motivi. Il ricercatore ha inoltre diritto a un indennizzo, a carico del concessionario, per l’attività svolta e per le opere utilizzabili nella successiva coltivazione.
Titolo di permesso di ricerca
L’istanza di permesso va presentata alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo ed è corredata, tra l’altro, da mappa dell’area, progetto di ricerca, relazione idrogeologica, prova dei requisiti tecnici ed economici, certificazioni antimafia e penali, studio sugli impatti ambientali, invii ai comuni e ai proprietari interessati e impegno al rispetto degli obblighi di legge.
Se vi sono più istanze concorrenti, prevale quella con capacità tecnico-economica e programma di ricerca più idonei, valutando anche ricadute economiche e sostenibilità ambientale; a parità prevale la domanda presentata prima.
Il permesso è rilasciato dal dirigente regionale competente dopo istruttoria tecnica e conferenza di servizi; per le zone vincolate si acquisiscono i pareri degli organi competenti. Il provvedimento contiene generalità del titolare, durata, superficie, diritto proporzionale, data di avvio lavori e condizioni. Il permesso non è trasferibile senza autorizzazione preventiva; il cessionario subentra nei diritti e obblighi, mentre la cessione non autorizzata comporta decadenza.
Coltivazione e concessione mineraria
La coltivazione è l’attività di sfruttamento dei giacimenti ed estrazione delle acque. È subordinata a concessione mineraria rilasciata dalla Regione previo procedimento a evidenza pubblica, nel rispetto della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione.
La concessione:
- dura al massimo 30 anni, in misura proporzionata agli investimenti programmati;
- non può essere separata dall’area di rispetto igienico-sanitario;
- attribuisce il diritto-dovere di coltivazione e utilizzazione.
Non può essere rilasciata a soggetti falliti o in procedure concorsuali, a chi abbia condanne che incidono sulla moralità professionale, a chi non sia in regola con sicurezza sul lavoro o contratti collettivi, e a chi abbia gravi violazioni fiscali o contributive definitivamente accertate, con disciplina dettagliata dell’esimente per regolarizzazione tempestiva.
In caso di parità tra offerte, è preferito il titolare del permesso di ricerca e, in subordine, il proprietario dell’area.
Sono disciplinati anche la possibilità di sospensione dell’attività per fondati motivi, la consegna del bene e delle pertinenze alla Regione se la concessione viene meno e l’obbligo di esibire la documentazione antimafia in caso di società e di trasferimento rilevante di quote.
La legge contiene anche una norma speciale secondo cui le concessioni perpetue in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 si trasformano in concessioni temporanee di 20 anni.
Dal 2022 è previsto che, in caso di vendita o subentro nella proprietà dello stabilimento termale, la concessione si trasferisca al nuovo proprietario purché assuma l’impegno a mantenere operative le strutture termali almeno sei mesi l’anno.
Istanza di concessione e procedura
L’istanza per la concessione deve essere corredata da ampia documentazione tecnica, urbanistica, geologica, ambientale, antimafia e societaria, oltre al certificato camerale e alla prova dei requisiti economico-professionali. La Provincia, nel testo storico, svolgeva la funzione istruttoria, ma la disciplina consolidata attribuisce oggi la funzione alla Regione.
È inoltre previsto il contributo di istruttoria per i procedimenti di permesso, concessione, trasferimento o modifica: euro 300,00, da versare alla Regione e da allegare all’istanza.
La concessione è rilasciata con provvedimento espresso e, in generale, previa riconosciuta esistenza e coltivabilità del giacimento. Il provvedimento contiene generalità del concessionario, durata, delimitazione dell’area, diritto proporzionale, indennizzi, obblighi di esproprio e di apertura al pubblico, eventuali limiti di prelievo, prescrizioni e condizioni. Sono allegati planimetrie, verbale di delimitazione, programma di coltivazione e progetto dello stabilimento.
Trasferimento, modifiche societarie, successione e rinnovo della concessione
La concessione può essere trasferita per atto tra vivi solo con autorizzazione regionale e con possesso dei requisiti soggettivi del subentrante. La cessione senza autorizzazione è nulla e comporta decadenza.
Se il titolare è una società, ogni modifica della ragione sociale o trasformazione è soggetta ad autorizzazione regionale; in mancanza si applica la decadenza. L’autorizzazione presuppone la verifica dei requisiti dei legali rappresentanti, amministratori e imprenditori individuali subentranti.
In caso di fallimento del concessionario, la Regione pronuncia la decadenza.
In caso di morte del concessionario, la concessione può essere trasferita all’erede che ne faccia richiesta entro nove mesi dal decesso, o, se vi sono più eredi, a condizione che nominino un rappresentante unico o costituiscano società commerciale. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia.
Il rinnovo della concessione è stato storicamente disciplinato, ma la relativa norma è oggi abrogata; resta quindi rilevante solo la disciplina generale sulla scadenza e sui titoli ancora vigenti per effetto della norma transitoria.
Diritto proporzionale, canoni e oneri economici
Per la ricerca è dovuto un diritto proporzionale annuo anticipato pari a euro 11,57 per ettaro o frazione, soggetto ad aggiornamento biennale in base agli indici ISTAT.
Per la concessione, il titolare deve corrispondere un diritto proporzionale annuo anticipato pari a:
- euro 2.892,16 per le acque minerali;
- euro 1.446,00 per le acque di sorgente.
Il pagamento va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno successivo al primo, pena decadenza. Il concessionario deve trasmettere la quietanza agli uffici competenti entro un mese.
È previsto anche un canone per l’uso delle pertinenze funzionali pari al 5% del loro valore fino a quando restano utilizzate. Inoltre, dal 1° gennaio 2011 è stato introdotto un canone di prelievo/produzione per l’imbottigliamento e le attività termali, con importi differenziati per acqua minerale, termale e di sorgente.
Per i concessionari che sottoscrivono un protocollo d’intesa con la Regione Abruzzo contenente patti sulla difesa dei livelli occupazionali, il canone può essere ridotto. Se però le imprese riducono i livelli occupazionali, cessano i canoni agevolati e tornano applicabili quelli ordinari.
I canoni semestrali vanno versati entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento, con autocertificazione dei volumi emunti e imbottigliati. I semestri si chiudono il 30 giugno e il 31 dicembre. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento comporta sanzione amministrativa e interessi; se la regolarizzazione non avviene nei termini, può essere disposta la decadenza.
Dal 2012 una quota pari al 10% dei proventi del canone di concessione è destinata al comune sede della concessione e ripartita annualmente tra i comuni interessati.
Obblighi del concessionario nella fase di coltivazione
La coltivazione implica obblighi tecnici e di informazione, tra cui:
- misurazioni annuali di portata, temperatura e altri elementi del giacimento;
- invio dei risultati delle analisi batteriologiche e chimico-fisiche;
- eventuali analisi aggiuntive prescritte dalla Regione;
- invio annuale del programma dei lavori per l’anno successivo.
L’attività deve essere esercitata in modo continuativo durante il periodo concessorio, salvo sospensioni autorizzate, con obbligo di manutenzione delle opere e degli impianti.
Aree di salvaguardia, espropri e pubblica utilità
Le zone di rispetto assoluto igienico-sanitario sono parti integranti della miniera e sono soggette a esproprio a favore della Regione e a spese del concessionario. Le pertinenze costruite dal concessionario in tali zone appartengono alla Regione.
Le zone di protezione ambientale sono vincolate e ogni attività è subordinata a nulla osta preventivo della struttura regionale competente. Se sopravvengono ragioni idrogeologiche, inquinamento o impoverimento della falda, la Giunta può sospendere la coltivazione per aree determinate e per tempo definito.
Le opere necessarie alla protezione del giacimento, alla captazione, adduzione, accumulo, utilizzazione e sicurezza sono dichiarate di pubblica utilità. Per le opere fuori dalla zona di rispetto possono essere ordinati occupazione d’urgenza ed esproprio, con indennità a carico del concessionario.
Il permesso edilizio per le opere nell’area di rispetto ambientale è subordinato all’accertamento del possesso della concessione mineraria.
Autorizzazioni per utilizzazione, imbottigliamento e acqua di sorgente
L’utilizzazione di una sorgente di acqua minerale naturale riconosciuta è subordinata ad autorizzazione regionale, rilasciata entro 60 giorni dall’istanza. La stessa disciplina vale per l’immissione in commercio dell’acqua di sorgente.
L’autorizzazione riguarda:
- apertura ed esercizio di stabilimenti di imbottigliamento;
- apertura ed esercizio di stabilimenti termali;
- uso dell’acqua minerale per bevande analcoliche;
- estrazione dei sali.
La domanda si presenta al SUAP del comune competente. Il silenzio oltre i 60 giorni equivale a diniego. La modulistica è definita dalla Giunta regionale.
La vigilanza sanitaria sugli impianti e sulla commercializzazione è affidata alle ASL secondo il piano regionale integrato dei controlli.
Requisiti degli stabilimenti di imbottigliamento e termali
Per gli stabilimenti di imbottigliamento la domanda deve indicare dati del richiedente, nome commerciale dell’acqua, caratteristiche, periodo di conservazione, eventuali trattamenti e deve essere corredata da analisi, documentazione tecnica, planimetrie, concessione o contratto autorizzato, schema di regolamento interno, etichette e dichiarazione del direttore sanitario.
Per gli stabilimenti termali la domanda deve indicare generalità del richiedente, cure cui lo stabilimento è destinato e periodo di apertura; deve inoltre essere corredata da regolamento interno, dichiarazione del direttore sanitario, dati analitici dell’acqua e documenti tecnici richiesti.
Per gli stabilimenti stagionali l’autorizzazione indica le date di apertura e chiusura di ciascuna stagione; ogni variazione va comunicata almeno 15 giorni prima.
Etichettatura e commercializzazione
Le etichette delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente devono riportare le indicazioni previste dalla normativa statale richiamata. Le acque possono essere contenute in recipienti fino a due litri per il consumo umano diretto.
Resta fermo il richiamo alle norme statali in materia di salvaguardia, utilizzazione e commercio delle acque minerali, termali e di sorgente.
Promozione del termalismo e del turismo termale
La Regione incentiva l’apertura e la valorizzazione degli stabilimenti termali, favorisce l’accreditamento e il convenzionamento con il sistema sanitario e può finanziare progetti di cure per categorie deboli, studi di idrologia medica, ricerche idrogeologiche, nuove captazioni, ristrutturazioni, ampliamenti e opere di protezione.
Hanno priorità le aziende dotate di marchio di qualità termale. I contributi devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato.
Sul versante formativo, la Regione promuove aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale per figure ausiliarie del settore termale.
Per il turismo termale la Regione può concedere incentivi a comuni e privati per strutture ricettive, riqualificazione urbana, impianti sportivi e per il tempo libero, sicurezza locale, eventi culturali e innovazione tecnologica e gestionale. È prevista anche la possibilità di interventi finanziari tramite FIRA e attività di promozione nazionale e internazionale.
Soggetti beneficiari e procedimento di erogazione degli incentivi
Possono beneficiare dei contributi comuni, consorzi, aziende termali, consorzi di aziende e alberghi, imprenditori privati del settore termale e ricettivo, ONLUS e associazioni, nonché agenzie di sviluppo locale.
Le domande di contributo vanno presentate al Presidente della Giunta regionale con relazione tecnica, progetto di massima, computo metrico e piano finanziario entro i termini fissati dalla Giunta. Sono ammesse anche domande per stralci funzionali, se inseriti in un progetto organico o comunque funzionali.
La Giunta determina i criteri di accesso, istruttoria ed erogazione. Gli oneri sono coperti tramite appositi capitoli di bilancio.
Vigilanza, controlli e statistica
Alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo spettano vigilanza, controllo, coordinamento e monitoraggio delle attività. Il Servizio Risorse del Territorio esercita anche le funzioni di polizia mineraria e sicurezza del lavoro.
I titolari di concessioni devono installare misuratori e strumentazioni tecniche entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e inviare ogni sei mesi i risultati delle misurazioni. Devono inoltre tenere registri aggiornati sugli interventi, sugli infortuni, sulle prescrizioni e sui volumi emunti.
Entro il 31 dicembre di ogni anno i titolari comunicano quantità imbottigliate, numero delle prestazioni termali e ulteriori informazioni richieste. La Direzione usa i dati ai fini statistici e di promozione e redige anche studi quinquennali sugli interventi e risultati.
Sanzioni, decadenza, revoca e contenzioso
Sono previste sanzioni amministrative per:
- ricerca senza permesso o in difformità;
- coltivazione senza concessione o in difformità;
- mancati adempimenti tecnici e informativi;
- omesse o irregolari comunicazioni annuali;
- omissioni nella trasmissione dei dati di controllo;
- omessi pagamenti dei canoni dovuti.
La decadenza del permesso o della concessione può essere pronunciata per molte ipotesi, tra cui inadempimenti agli obblighi di ricerca, mancato avvio o sospensione ingiustificata dei lavori, mancato pagamento del diritto proporzionale, perdita dei requisiti tecnici ed economici, trasferimenti non autorizzati, assenza di autorizzazione sanitaria, fallimento, venir meno delle caratteristiche dell’acqua e danno ambientale grave; è espressamente richiamata anche la decadenza in caso di gravi violazioni fiscali o contributive.
La decadenza è preceduta da contestazione con termine di 30 giorni per le controdeduzioni. Non spettano rimborsi o indennità, salvo quanto previsto per la revoca.
La revoca è ammessa solo per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili che impediscano la prosecuzione dell’attività; in tal caso è previsto il rimborso delle spese convalidabili.
Alla scadenza del titolo l’area va restituita libera e in buono stato, con le opere funzionali eseguite. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello di decadenza sono pubblicati sul BUR Abruzzo e fanno cessare l’obbligo di versare il diritto proporzionale e gli altri obblighi del titolo.
Disposizioni transitorie e regime dei titoli esistenti
Le concessioni e i permessi già rilasciati conservano efficacia fino alla loro scadenza naturale, purché sussistano le condizioni richieste dalla legge e sia presentata la documentazione prevista. Le istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore furono trasmesse alla Provincia entro 60 giorni, secondo la regola allora vigente; nel testo consolidato questo profilo ha rilievo storico.
La legge contiene anche norme transitorie su pianificazione mineraria e bacini strategici, ma tali disposizioni risultano oggi abrogate o comunque superate dalle successive modifiche legislative e organizzative.
Valutazione di attualità
Il provvedimento non è storicamente superato: disciplina ancora in modo operativo il settore in Abruzzo, soprattutto per concessioni, autorizzazioni, canoni, controlli e promozione termale. Alcune parti originarie sono però state abrogate o profondamente riscritte, e molte scadenze transitorie del 2002 sono ormai esaurite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 lug 2002L.R. Abruzzo 11/2002
- Legge · 10 lug 2002L.R. Abruzzo 13/2002
- Legge · 10 lug 2002L.R. Abruzzo 14/2002
- Legge · 20 lug 2002L.R. Abruzzo 16/2002
- Legge · 29 lug 2002L.R. Abruzzo 19/2002
- Legge · 29 lug 2002L.R. Abruzzo 18/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →