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Legge

L.R. Abruzzo 19/2002

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2001, n. 77 - "Disposizioni in materia di Comunita' giovanili e istituzione della Consulta regionale dei giovani".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 19/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 19 del 2002 aggiorna la L.R. n. 77/2001 sulle comunità giovanili e sulla Consulta regionale dei giovani, precisando la documentazione da allegare alla domanda, le modalità di istruttoria e pubblicazione degli elenchi delle domande ammesse o escluse. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA, quindi dal 8 agosto 2002.

Modifiche alla disciplina regionale sulle comunità giovanili

Modifiche alla disciplina delle comunità giovanili in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo 29 luglio 2002, n. 19 interviene sulla L.R. 19 dicembre 2001, n. 77, integrando la disciplina delle comunità giovanili e della Consulta regionale dei giovani. Il provvedimento disciplina in modo più puntuale la presentazione delle domande, l’istruttoria e la pubblicazione degli esiti.

Documentazione richiesta per la domanda

La domanda di accesso, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente ed essere corredata da specifica documentazione. In particolare, occorrono:

  • copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, limitatamente ai soggetti indicati dalla legge regionale richiamata;
  • copia del bilancio e della relazione consuntiva dell’organo di amministrazione o del rappresentante legale per l’ultimo esercizio finanziario, se l’ente opera da almeno un anno alla data della domanda;
  • regolamento di funzionamento della comunità giovanile, con previsioni su assenza di fini di lucro, perseguimento delle finalità regionali, elettività e gratuità delle cariche, formazione del bilancio annuale, modalità di approvazione del bilancio, scioglimento, devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale e individuazione del rappresentante legale;
  • relazione illustrativa sull’attività eventualmente già svolta;
  • progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con mezzi necessari e preventivo di spesa, se si richiedono benefici economici;
  • relazione sull’utilizzazione dell’immobile richiesto in uso e impegno al suo recupero, se si chiedono benefici connessi all’uso dell’immobile;
  • dichiarazione di non aver già ricevuto benefici regionali per il medesimo titolo.

Progetti pluriennali e regolarizzazione della domanda

Quando i progetti hanno carattere pluriennale, la durata massima consentita è triennale. In tal caso devono essere descritte, per ciascun anno, le diverse fasi di realizzazione con l’indicazione delle relative spese. La legge consente la regolarizzazione o la rettifica di irregolarità ed errori formali della domanda o della documentazione. La Regione può inoltre richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame.

Istruttoria e pubblicazione degli esiti

L’esame delle domande è affidato al Servizio competente in materia di Diritto allo Studio e Politiche Giovanili. L’istruttoria comprende la verifica preliminare dell’ammissibilità, la formazione dell’elenco delle domande inammissibili con l’indicazione dei motivi di esclusione e la formazione dell’elenco delle domande ammissibili secondo i criteri previsti dalla normativa richiamata. L’elenco delle domande ammesse è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 7 agosto 2002, la decorrenza è dall’8 agosto 2002.

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