Direttiva 2009/151
Direttiva 2009/151/CE della Commissione, del 27 novembre 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tolilfluanide come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/151/CE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il tolilfluanide nell’allegato I tra i principi attivi ammessi nei biocidi. L’iscrizione riguarda esclusivamente il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, e comporta specifiche condizioni di autorizzazione e misure di riduzione del rischio. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 30 settembre 2010 e la data di applicazione dal 1º ottobre 2011.
Modifica della direttiva 98/8/CE per includere il tolilfluanide nell’allegato I come principio attivo approvato per i biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sull’autorizzazione, modifica e revoca dei biocidi contenenti tolilfluanide utilizzati come preservanti del legno, limitatamente al tipo di prodotto 8 di cui all’allegato V della direttiva 98/8/CE. Restano esclusi gli usi per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno esposto agli agenti atmosferici, che non devono essere autorizzati. Le misure riguardano sia l’immissione sul mercato sia le condizioni d’uso industriale o professionale e le connesse etichettature/schede di sicurezza.
Modifica della direttiva 98/8/CE per l’iscrizione del tolilfluanide
La direttiva 2009/151/CE interviene sulla disciplina dei biocidi contenuta nella direttiva 98/8/CE, iscrivendo il tolilfluanide nell’allegato I come principio attivo approvato per il tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno. L’intervento si fonda sulla valutazione svolta nell’ambito del programma decennale di riesame previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e sui risultati della relazione di valutazione esaminata dal comitato permanente sui biocidi.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione rileva che i biocidi contenenti tolilfluanide e destinati alla conservazione del legno possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione nell’allegato I consente agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni secondo l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. La direttiva mira anche a garantire un’applicazione simultanea negli Stati membri, così da assicurare parità di trattamento dei prodotti sul mercato e il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda esclusivamente i biocidi contenenti tolilfluanide utilizzati come preservanti del legno, limitatamente al tipo di prodotto 8 di cui all’allegato V della direttiva 98/8/CE. Non sono ammessi, e pertanto non devono essere autorizzati, gli usi per il trattamento in situ di legno in esterno e del legno esposto agli agenti atmosferici.
Condizioni materiali e misure di riduzione del rischio
L’allegato alla direttiva stabilisce che le autorizzazioni dei prodotti contenenti tolilfluanide devono rispettare specifiche condizioni di sicurezza. In particolare:
- i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale devono essere utilizzati con opportuni dispositivi di protezione individuale, salvo dimostrazione, nella domanda di autorizzazione, che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;
- devono essere adottate misure per proteggere suolo e acqua, tenendo conto dei rischi inaccettabili emersi in valutazione;
- le etichette e/o le schede di sicurezza devono indicare che, dopo il trattamento, il legno va conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare scoli diretti sul suolo o nelle acque e per consentirne la raccolta ai fini di riutilizzo o smaltimento.
Dati del principio attivo e tempistica dell’iscrizione
L’allegato riporta i dati identificativi del principio attivo: denominazione comune tolilfluanide, denominazione IUPAC "Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansolfenammide/ Tolilfluanide", numero CE 211-986-9, numero CAS 731-27-1 e purezza minima di 960 g/kg. La data di iscrizione è fissata al 1º ottobre 2011; il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 30 settembre 2013; la scadenza dell’iscrizione è il 30 settembre 2021.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 settembre 2010 e applicarle dal 1º ottobre 2011. Tali misure devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Iscrizione del tolilfluanide nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all’allegato della direttiva. Il tolilfluanide è inserito come nuova voce n. 29 tra i principi attivi approvati per i biocidi del tipo di prodotto 8.
Condizioni di autorizzazione e limiti d’uso
I prodotti contenenti tolilfluanide non devono essere autorizzati per il trattamento in situ di legno in esterno o per il legno esposto ad agenti atmosferici. Per i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale devono essere previste, salvo prova contraria nella domanda di autorizzazione, misure di protezione individuale e altre misure idonee a ridurre i rischi a livelli accettabili. Devono inoltre essere imposte misure per tutelare suolo e acqua, incluse istruzioni su conservazione del legno trattato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e sulla raccolta degli scoli per riutilizzo o smaltimento.
Termine di recepimento e applicazione differita
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 settembre 2010 e applicarle dal 1º ottobre 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Dati identificativi del principio attivo e durata dell’iscrizione
Nell’allegato è indicato che il tolilfluanide ha denominazione IUPAC "Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansolfenammide/ Tolilfluanide", numero CE 211-986-9, numero CAS 731-27-1 e purezza minima di 960 g/kg. La data di iscrizione è il 1º ottobre 2011, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 30 settembre 2013 e la scadenza dell’iscrizione è il 30 settembre 2021.
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