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Direttiva 2009/150

Direttiva 2009/150/CE della Commissione, del 27 novembre 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flocoumafen come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/150/CE della Commissione integra la direttiva 98/8/CE iscrivendo il flocoumafen nell'allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi rodenticidi di tipo 14. L'iscrizione è subordinata a condizioni stringenti di riduzione del rischio, a causa dei rischi per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente, e ha durata limitata a cinque anni. Gli Stati membri devono adeguare il proprio diritto interno entro il 30 settembre 2010 e applicare le nuove disposizioni dal 1 ottobre 2011.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il flocoumafen come principio attivo nell'allegato I, con condizioni specifiche per i biocidi rodenticidi di tipo 14.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE, limitatamente ai prodotti del tipo 14 (rodenticidi) contenenti flocoumafen. Incide sull'iscrizione del principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE e, di riflesso, sulle autorizzazioni nazionali di immissione sul mercato, modifica e revoca dei prodotti interessati. Non riguarda altre tipologie di biocidi. Gli Stati membri devono recepire e applicare le disposizioni entro i termini fissati dalla direttiva.

Direttiva 2009/150/CE: iscrizione del flocoumafen nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene sulla disciplina dell'immissione sul mercato dei biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per includere il flocoumafen tra i principi attivi autorizzabili nell'allegato I. Il provvedimento nasce dall'esito della valutazione effettuata nel quadro del programma di esame dei principi attivi biocidi previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e si fonda sull'uso del flocoumafen nei rodenticidi di tipo 14.

Finalità e motivazioni

Dai lavori di valutazione emerge che i biocidi contenenti flocoumafen non presentano rischi per l'uomo, salvo incidenti fortuiti che coinvolgano bambini, ma determinano un rischio per gli animali non bersaglio. La Commissione considera tuttavia la sostanza essenziale per motivi di salute pubblica e di igiene, ritenendo quindi giustificata l'iscrizione nell'allegato I, così da consentire agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti interessati in modo armonizzato.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi, contenenti flocoumafen. L'intervento non ha portata generale sull'intera disciplina dei biocidi, ma opera come modifica puntuale dell'allegato I della direttiva 98/8/CE, con effetti sulle procedure autorizzative nazionali relative ai prodotti contenenti tale sostanza.

Condizioni materiali per l'autorizzazione dei prodotti

L'allegato inserito dalla direttiva stabilisce una serie di requisiti specifici che gli Stati membri devono applicare in sede di autorizzazione:

  • la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve superare 50 mg/kg;
  • sono ammessi solo prodotti pronti all'uso;
  • i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
  • è vietato l'uso come polvere tracciante;
  • l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente deve essere ridotta al minimo mediante tutte le misure di mitigazione disponibili.

Tra le misure espressamente richiamate figurano l'uso esclusivamente professionale, la fissazione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di impiegare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di valutazione per le condizioni ulteriori da imporre caso per caso, purché coerenti con l'obiettivo di riduzione del rischio.

Durata dell'iscrizione e riesame comparativo del rischio

L'iscrizione del flocoumafen nell'allegato I è temporanea e dura cinque anni. La scelta è motivata dai profili di rischio e dalle caratteristiche della sostanza, descritta come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossica o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile. Prima di un'eventuale reiscrizione, la sostanza dovrà essere sottoposta a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.

Recepimento e decorrenza applicativa

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1 ottobre 2011. La direttiva richiede inoltre che gli atti nazionali riportino un riferimento alla direttiva, oppure siano corredati da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Impatto operativo per operatori e autorità nazionali

Per gli operatori del settore biocidi, la direttiva comporta la possibilità di immissione sul mercato di rodenticidi contenenti flocoumafen soltanto nel rispetto delle condizioni tecniche e di etichettatura imposte. Per le autorità nazionali, il punto centrale è l'adeguamento delle procedure di autorizzazione, modifica e revoca, nonché l'adozione delle misure di mitigazione del rischio richieste dall'allegato. Il recepimento tempestivo è essenziale per garantire applicazione simultanea negli Stati membri e uniformità di trattamento nel mercato interno dei biocidi.

Disposizioni principali

Iscrizione del flocoumafen nell'allegato I

L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE inserendovi il flocoumafen come principio attivo. L'iscrizione consente che i biocidi contenenti tale sostanza, usati come rodenticidi, possano essere autorizzati, modificati o revocati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

Condizioni specifiche di autorizzazione

L'allegato stabilisce condizioni vincolanti per le autorizzazioni nazionali: concentrazione nominale non superiore a 50 mg/kg; solo prodotti pronti all'uso; presenza di un agente repulsivo e, se del caso, di un colorante; divieto di impiego come polvere tracciante; obbligo di ridurre al minimo l'esposizione primaria e secondaria di uomo, animali non bersaglio e ambiente mediante misure di riduzione del rischio, tra cui uso esclusivamente professionale, limite massimo dell'imballaggio e scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

Durata limitata dell'iscrizione e riesame

Per le caratteristiche del flocoumafen, potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, l'iscrizione è limitata a cinque anni. Prima di una eventuale reiscrizione nell'allegato I, la sostanza deve essere sottoposta a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 ottobre 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti fitosanitarisalute pubblicasicurezza dei prodottiambiente

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