Direttiva 2009/149
Direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009 , che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato I della direttiva 2004/49/CE, rivedendo gli indicatori comuni di sicurezza ferroviaria e sostituendo gli indicatori relativi ai costi connessi agli incidenti con indicatori sull’impatto economico degli stessi. Introduce definizioni comuni e metodi di calcolo armonizzati per consentire confronti omogenei tra Stati membri e per supportare la valutazione degli obiettivi comuni di sicurezza. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 18 giugno 2010 e applicare annualmente la notifica dei nuovi indicatori a partire dal primo periodo di riferimento 2010.
Modifica la direttiva 2004/49/CE sui contenuti degli indicatori comuni di sicurezza ferroviaria e sui metodi comuni di calcolo dell’impatto economico degli incidenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, e incide sulle autorità nazionali preposte alla sicurezza ferroviaria, nonché sui gestori dell’infrastruttura e sulle imprese ferroviarie per la raccolta e trasmissione annuale dei dati. L’intervento riguarda il settore ferroviario rientrante nell’ambito della direttiva 2004/49/CE, con particolare riferimento agli indicatori comuni di sicurezza, agli incidenti ferroviari, alle merci pericolose, ai suicidi, ai precursori di incidenti, alla sicurezza tecnica dell’infrastruttura e alla gestione della sicurezza. Sono esclusi, nella definizione di "incidente grave", gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi.
Indicatore di sicurezza ferroviaria e costi degli incidenti
La direttiva 2009/149/CE della Commissione interviene sulla direttiva 2004/49/CE in materia di sicurezza delle ferrovie comunitarie, con l’obiettivo di aggiornare gli indicatori comuni di sicurezza e di armonizzare il calcolo dell’impatto economico degli incidenti ferroviari. Il considerando evidenzia che la finalità principale dei CSI è misurare le prestazioni di sicurezza e supportare la valutazione degli obiettivi comuni di sicurezza, anche in termini di accettazione del rischio da parte della società.
Finalità della modifica normativa
La modifica risponde all’esigenza di abbandonare gli indicatori relativi ai costi connessi a tutti gli incidenti in favore di indicatori centrati sull’impatto economico degli incidenti sulla società. La direttiva si colloca nel quadro della revisione dell’allegato I della direttiva 2004/49/CE, anche sulla base della raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea ERA/REC/SAF/02-2008.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
La disciplina riguarda il settore ferroviario rientrante nella direttiva 2004/49/CE e, sul piano operativo, coinvolge le autorità nazionali preposte alla sicurezza, i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie. Le autorità di sicurezza sono tenute alla notifica annuale degli indicatori comuni di sicurezza; alcuni dati relativi alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono trasmessi separatamente.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 18 giugno 2010 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, e inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali oppure corredarle di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.
Indicatori comuni di sicurezza
L’allegato sostituito disciplina gli indicatori comuni di sicurezza da notificare ogni anno, con primo periodo di riferimento il 2010. È previsto che eventuali nuovi fatti o errori emersi dopo l’invio della relazione siano corretti o integrati alla prima occasione utile e, comunque, entro la relazione annuale successiva.
Indicatori relativi agli incidenti
La direttiva mantiene e dettaglia gli indicatori sugli incidenti ferroviari, imponendo la raccolta di dati sul numero totale e relativo di incidenti gravi, con suddivisione per collisioni di treni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi a bordo del materiale rotabile e altre tipologie. Sono richiesti anche i dati sul numero di persone gravemente ferite o decedute, classificati per categorie: passeggeri, addetti, utilizzatori dei passaggi a livello, persone non autorizzate negli impianti ferroviari e altri terzi.
Merci pericolose, suicidi e precursori di incidenti
Sono introdotti indicatori specifici per gli incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose, per i suicidi e per i precursori di incidente. Tra i precursori figurano rotaie danneggiate, sghembi di binari, guasti all’apparato di segnalamento laterale, superamenti di segnali disposti a via impedita e ruote o assali danneggiati. I precursori devono essere comunicati anche quando non hanno generato incidenti; se invece provocano un incidente, l’evento deve essere contabilizzato anche nelle categorie pertinenti degli incidenti.
Impatto economico degli incidenti
L’allegato introduce indicatori di costo totale e relativo in euro per misurare l’impatto economico degli incidenti. Essi comprendono il numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il VPC, il costo dei danni all’ambiente, il costo dei danni materiali al materiale rotabile o all’infrastruttura e il costo dei ritardi conseguenti agli incidenti. Le autorità possono notificare l’impatto economico di tutti gli incidenti oppure soltanto degli incidenti gravi, ma devono indicare chiaramente la scelta nella relazione annuale di cui all’articolo 18 della direttiva 2004/49/CE.
Metodo di calcolo del VPC e dei ritardi
Il VPC è definito come somma del valore intrinseco della sicurezza e dei costi economici diretti e indiretti. Il valore intrinseco della sicurezza è basato su studi di disponibilità a pagare (WTP) condotti negli Stati membri; i costi diretti e indiretti includono spese mediche e di riabilitazione, spese legali e processuali, costi di polizia e di pronto intervento, costi amministrativi connessi all’assicurazione e perdite di produzione. I principi comuni richiedono campioni rappresentativi della popolazione e stime fondate su costi reali sostenuti dalla società.
Per il costo dei ritardi, la direttiva distingue tra treni passeggeri e merci e introduce formule che utilizzano il valore del tempo, il numero medio di passeggeri per treno, le tonnellate medie per treno e i fattori K1 e K2, destinati a riflettere la maggiore percezione negativa del ritardo rispetto al normale tempo di percorrenza. Il costo dei ritardi deve essere calcolato per tutti gli incidenti, gravi e leggeri, sulla base dei ritardi reali registrati o, se necessario, stimati sulle linee interessate.
Definizioni armonizzate
L’appendice contiene un apparato definitorio molto dettagliato per garantire uniformità di applicazione. Sono definite, tra le altre, le nozioni di incidente grave, danno significativo, interruzione prolungata del traffico, treno, collisione, deragliamento, incidente ai passaggi a livello, incidente a persone causato da materiale rotabile in movimento, incendio a bordo del materiale rotabile, passeggero, personale, decesso, lesione grave, incidenti e merci pericolose, suicidio, ATP, passaggio a livello attivo e passivo, audit e unità di misura come km-treno, passeggeri-km, km di linea e km di binario.
Rilievi pratici per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto sul piano della compliance documentale e statistica: richiede sistemi di raccolta dati affidabili, criteri omogenei di classificazione degli eventi e capacità di quantificare l’impatto economico secondo metodologie armonizzate. La misura non introduce direttamente sanzioni, ma rafforza gli obblighi informativi e la tracciabilità dei dati di sicurezza, con effetti rilevanti sulla reportistica regolatoria del settore ferroviario.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I della direttiva 2004/49/CE
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I della direttiva 2004/49/CE con l’allegato della presente direttiva, introducendo nuovi indicatori comuni di sicurezza e nuove definizioni comuni.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 18 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Indicatori comuni di sicurezza annuali
L’allegato stabilisce che le autorità preposte alla sicurezza devono notificare annualmente gli indicatori comuni di sicurezza, con primo periodo di riferimento il 2010. Gli indicatori relativi alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono trasmessi separatamente; eventuali nuovi fatti o errori devono essere corretti alla prima occasione utile e comunque entro la relazione annuale successiva.
Indicatori relativi agli incidenti
Sono previsti indicatori sul numero totale e relativo di incidenti gravi, suddivisi per collisioni di treni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi al materiale rotabile e altri. Sono inoltre richiesti i dati sul numero totale e relativo di persone gravemente ferite o decedute, ripartiti per categorie di vittime.
Indicatori su merci pericolose, suicidi e precursori
L’allegato introduce indicatori per gli incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose, per i suicidi e per i precursori di incidenti, tra cui rotaie danneggiate, sghembi di binari, guasti all’apparato di segnalamento laterale, superamento di segnale disposto a via impedita e ruote o assali danneggiati.
Impatto economico degli incidenti
L’allegato definisce indicatori di costo totale e relativo in euro per l’impatto economico degli incidenti, comprendendo il numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il VPC, il costo dei danni all’ambiente, il costo dei danni materiali al materiale rotabile o all’infrastruttura e il costo dei ritardi. Le autorità possono notificare l’impatto economico di tutti gli incidenti oppure solo degli incidenti gravi, ma la scelta deve essere indicata chiaramente nella relazione annuale.
Metodologia del VPC e dei costi di ritardo
L’appendice definisce il VPC come somma del valore intrinseco della sicurezza e dei costi economici diretti e indiretti, con riferimento a studi WTP e a costi reali sostenuti dalla società. Stabilisce anche formule e criteri per il costo dei ritardi dei treni passeggeri e merci, distinguendo fra valore del tempo, fattori K1 e K2 e registrazione di ritardi reali o stimati.
Definizioni tecniche e basi di calcolo
L’appendice contiene definizioni armonizzate di incidente grave, danno significativo, interruzione prolungata del traffico, treno, collisione, deragliamento, incidente ai passaggi a livello, passeggero, personale, deceduto, ferito grave, ATP, passaggio a livello attivo e passivo, audit, km-treno, passeggeri-km, km di linea e km di binario, per garantire uniformità di applicazione e comparabilità dei dati.
Come è indicizzato
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