Cassazione Penale, Sentenza n. 17870/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP (che aveva negato la custodia cautelare in carcere). Le imputazioni rilevanti per la sede cautelare erano: per Domenico Araniti e Daniel Barillà reati di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p., capi C e F) e per Barillà anche la partecipazione all'articolazione territoriale dell'associazione di tipo 'ndranghetistica denominata "Cosca Araniti" (capo A, art. 416-bis c.p.), oltre ad altre contestazioni correlate. Il PM deduceva vizi di valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria e sollevava quattro motivi di cassazione volti ad affermare che i giudici di merito avrebbero sottovalutato la rilevanza delle intercettazioni, delle dichiarazioni del collaboratore Chindemi e degli elementi che, a suo avviso, dimostravano la funzione mafiosa dell'attività elettorale svolta da Barillà.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati i primi, secondi e quinti (sintetizzati nei punti relativi alla partecipazione di Barillà all'associazione mafiosa e al concorso esterno) perché il Tribunale aveva valutato in modo motivato e non illogico la insufficiente gravità indiziaria: mancava la prova che l'attività politica e di procacciamento voti di Barillà fosse funzionalmente posta al servizio degli interessi della cosca o avesse concretamente rafforzato la sua operatività. Quanto allo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) la Cassazione ha confermato che, pur tenendo conto delle modifiche della legge n.43/2019, l'ordinanza ha correttamente escluso l'esistenza di accordi sinallagmatici provati e/o della necessaria relazione funzionale tra procacciatore e consorteria. Inoltre è stato richiamato il principio che, se il procacciatore è estraneo alla consorteria, occorre dimostrare l'uso del metodo mafioso nella raccolta dei voti; se è intraneo, può essere sufficiente la prova che agisce nell'interesse dell'associazione. Nel caso concreto tali requisiti non sono stati soddisfatti. Pertanto è stato confermato il rigetto dell'appello cautelare e la mancata applicazione della misura carceraria.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'articolo prevede, tra gli scopi del reato mafioso, anche l'interferenza elettorale (terzo comma). La Corte evidenzia che la condotta di interferenza elettorale può essere autonoma rispetto all'infiltrazione della pubblica amministrazione, ma per qualificare la partecipazione o il concorso esterno è necessario dimostrare che l'attività del singolo sia funzionalmente riferibile e rilevante per il rafforzamento o la conservazione dell'organizzazione.
art. 416-ter cod. pen.
Dopo la novella di cui alla legge n.43/2019 la norma punisce chi accetta la promessa di procure di voti da soggetti appartenenti alle associazioni mafiose anche in cambio della promessa di soddisfare interessi dell'associazione. Tuttavia la giurisprudenza richiede di individuare il rapporto funzionale tra procacciatore e consorteria: se il procacciatore è intraneo alla mafia non è necessario provare il metodo mafioso; se è estraneo (uti singulus) è necessaria la prova che l'attività di procacciamento sia stata realizzata con metodo mafioso.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in funzione della nozione di concorso di persone nel delitto di associazione mafiosa: per il concorso esterno è richiesta la prova che gli impegni assunti dal terzo abbiano carattere serio e concreto e un'incidenza effettiva sulla conservazione o rafforzamento dell'organizzazione.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina l'intervento del Tribunale in composizione collegiale per le misure cautelari; qui indicata come base giurisdizionale per l'ordinanza del Tribunale della Libertà che ha riesaminato la richiesta di custodia cautelare.
legge n. 43 del 2019
Ha modificato il testo dell'art. 416-ter ampliando le modalità di contemperamento tra promessa di voti e controprestazioni, includendo la promessa di soddisfare interessi o esigenze dell'associazione. La Corte chiarisce che la modifica non abbatte l'esigenza probatoria del giudizio circa la relazione funzionale tra procacciatore e consorteria.
Massime di principio
- Per integrare la partecipazione a un'associazione mafiosa (art. 416-bis) non basta la contiguità familiare o sociale: è necessario dimostrare un rapporto stabile, organico e funzionale che traduca la vicinanza in un contributo concreto alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione.
- Nel caso di concorso esterno o di mediatori politici è richiesta la prova che gli impegni presi abbiano carattere serio e concreto e un'effettiva incidenza sul rafforzamento della capacità operativa della consorteria; non è sufficiente la mera esistenza di contatti o di appoggi elettorali.
- Per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter), dopo la riforma del 2019, occorre sempre preliminarmente stabilire il rapporto funzionale tra chi procura i voti e la mafia: se il procacciatore è intraneo alla consorteria non è indispensabile provare che il voto sia stato raccolto con 'metodo mafioso'; se è estraneo, è invece necessaria la prova dell'uso di modalità mafiose nella raccolta dei consensi.
- Le intercettazioni o le dichiarazioni di collaboratori devono contenere elementi concreti e non generici per fondare la gravità indiziaria: riferimenti vaghi, prive di riscontri o senza indicazione di utilità concrete non sono di per sé sufficienti a motivare misure cautelari gravose.
- In sede di riesame cautelare il giudice di merito compie valutazioni di gravità indiziaria che la Cassazione sindaca solo per vizi di logicità o carenza motivazionale: una valutazione plausibile e motivata della insufficienza degli indizi viene confermata.
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