Cassazione Penale, Ordinanza n. 11132/2026 del 24/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato in appello una sentenza del Tribunale di Milano; la Corte di appello, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, concedendo le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata e rideterminando la pena in anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 1.500 di multa, con conferma nel resto. Contro tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mancanza di motivazione sulle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. e conseguente violazione del diritto di difesa, sostenendo inoltre che non fosse stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della condotta contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di pena concordata in appello, il controllo del giudice di secondo grado sia limitato alla legalità della pena e che, una volta accolta la richiesta concordata, non sia necessaria una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello non devoluti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La richiesta concordata delle parti in appello vincola il giudice al solo controllo di legalità della pena, senza possibilità di modificare il negozio processuale stipulato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il ricorso era fondato sul vizio di motivazione, ritenuto però non configurabile nel caso deciso.
art. 129 c.p.p.
Non sussiste l'obbligo del giudice di appello di motivare sul mancato proscioglimento quando decide su pena concordata, salvo i limiti propri della delibazione richiesta.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata, quando difettano le condizioni per il ricorso.
art. 610, comma 1, c.p.p.
Richiamato in rapporto alla disciplina della trattazione camerale partecipata.
art. 611 c.p.p.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di appello definito con pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado esercita un controllo limitato alla legalità della pena e non può alterare l'accordo processuale tra le parti.
- Quando l'imputato aderisce a una definizione concordata in appello e rinuncia ai motivi di impugnazione, il giudice non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né a verificare d'ufficio l'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove oltre i limiti della devoluzione residua.
- Il ricorso per cassazione che censuri, contro una sentenza resa su pena concordata, la mancata motivazione sul proscioglimento o sulla prova oltre ogni ragionevole dubbio è inammissibile se mira a riaprire questioni già precluse dalla rinuncia ai motivi di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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