Ordinanza del 12/12/2017 n. 2014 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in presenza di gravi e fondati motivi oppure la sospensione dell’esecuzione dell’atto quando sussista un danno grave e irreparabile. Il periculum in mora ricorre, in particolare, quando l’importo richiesto è elevato rispetto alla situazione patrimoniale dell’istante e l’esecuzione provvisoria può arrecare pregiudizi definitivi e irreversibili.
Sussistenza del periculum in mora ai fini della sospensione cautelare
Sussistenza del periculum in mora nelle misure cautelari
La pronuncia riguarda i presupposti per ottenere la sospensione cautelare nell’ambito del processo tributario, con particolare riferimento al periculum in mora e all’applicazione dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
Presupposti normativi della sospensione
L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 distingue due ipotesi:
- la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, subordinata alla sussistenza di “gravi e fondati motivi”;
- la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, subordinata alla presenza di un “danno grave e irreparabile”.
Il collegio deve quindi verificare, in relazione alla specifica richiesta cautelare, se ricorrano i presupposti indicati dalla norma.
Bilanciamento tra i presupposti cautelari
La valutazione giudiziale deve essere effettuata mediante un bilanciamento complessivo degli elementi rilevanti, secondo la metafora dei “vasi comunicanti”. Ciò significa che il maggiore rilievo attribuibile a uno dei presupposti può compensare il minore rilievo dell’altro, nell’ambito di una valutazione unitaria dell’esigenza cautelare.
Condizioni indicative del periculum in mora
Il periculum in mora sussiste quando la pretesa di pagamento riguarda un importo elevato in rapporto alla situazione patrimoniale dell’istante. In tale situazione, l’esecuzione provvisoria può determinare conseguenze particolarmente gravose, tali da compromettere in modo significativo la posizione economica del soggetto interessato.
La rilevanza cautelare aumenta quando l’esecuzione sia idonea a provocare pregiudizi definitivi e irreversibili, non adeguatamente eliminabili mediante il successivo accoglimento dell’impugnazione. In presenza di tali elementi, risulta integrato il periculum in mora necessario per la concessione della sospensione.
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