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Circolare

Circolare numero 170 del 23-12-2004

SOMMARIO: L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative che gli associati all’UNIMPRESA verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula, in data 10 novembre 2004, di una Convenzione tra l’Istituto e UNIMPRESA per la riscossione delle quote associative tramite modello F24. Le quote vengono versate insieme alla contribuzione obbligatoria e l’importo associativo è incluso nel totale dovuto. La circolare chiarisce che l’INPS non assume obblighi di esazione coattiva né responsabilità verso terzi, disciplina il rimborso spese a favore dell’Istituto e affida la gestione dei rapporti finanziari alla Sede Centrale. La Convenzione dura un anno e si rinnova tacitamente salvo disdetta entro il 30 giugno; sono inoltre indicati sede, codice fiscale e coordinate bancarie dell’Associazione, mentre per gli aspetti operativi si rinvia alla circolare n. 205 del 1° ottobre 1998.

Convenzione con UNIMPRESA per la riscossione delle quote associative tramite mod. F24

Convenzione INPS-UNIMPRESA per la riscossione delle quote associative tramite F24

La circolare dà comunicazione della stipula, in data 10 novembre 2004, di una Convenzione tra l’Istituto e l’Associazione Nazionale di Artigianato e Piccole e Medie Imprese (UNIMPRESA), finalizzata alla riscossione delle quote associative degli aderenti mediante modello F24. L’atto disciplina i principali profili operativi, finanziari e di durata dell’accordo, rinviando per alcuni aspetti applicativi a precedenti istruzioni dell’Istituto.

Ambito della riscossione e modalità di versamento

Il contributo annuale stabilito da UNIMPRESA, diversificato per provincia, deve essere versato dagli associati contestualmente alla contribuzione obbligatoria. La quota associativa non è oggetto di pagamento separato, ma confluisce nell’importo totale esposto nel modello F24. La circolare precisa quindi che la riscossione delle quote associative si integra con il normale flusso contributivo.

Limiti degli obblighi dell’Istituto

La Convenzione esclude ogni obbligo dell’Istituto in materia di esazione coattiva delle quote associative. Viene inoltre chiarito che dall’applicazione degli atti convenzionali non derivano responsabilità verso terzi in capo all’Istituto. Si tratta quindi di un servizio di riscossione amministrativa, senza estensione a profili di recupero forzoso o di responsabilità ulteriore.

Rimborso spese e rapporti finanziari

Per l’attività svolta dall’INPS nell’ambito della Convenzione, UNIMPRESA corrisponde un rimborso spese la cui misura è regolata dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione, compreso quanto attiene al rimborso, è demandata direttamente alla Sede Centrale – Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.

Durata, rinnovo e disdetta

La Convenzione ha validità annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti. La disdetta deve essere notificata entro il 30 giugno, ossia almeno sei mesi prima della scadenza annuale. La circolare evidenzia quindi un meccanismo di rinnovo tacito subordinato al rispetto di un termine di preavviso preciso.

Dati dell’Associazione e coordinate bancarie

La circolare riporta anche gli elementi identificativi di UNIMPRESA: sede in Napoli, Via G. Bovio n. 8, e codice fiscale 90024240633. Sono indicati inoltre i riferimenti bancari per i rapporti finanziari: Unicredit Banca, Via Gaeta n. 2, 80053 Castellammare di Stabia (NA), Agenzia 625, conto intestato a Unimpresa n. 000010171649, ABI 02008, CAB 22100, CIN N.

Rinvio alle istruzioni operative precedenti

Per quanto riguarda le modalità attuative della Convenzione, l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e la disciplina delle revoche, la circolare non introduce regole nuove ma rinvia espressamente alla circolare n. 205 del 1° ottobre 1998, relativa alla gestione delle convenzioni vigenti in materia.

Punti principali

Stipula della Convenzione e finalità

È stata stipulata il 10 novembre 2004, ai sensi della L. 4 giugno 1973, n. 311, una Convenzione tra l’Istituto e l’Associazione Nazionale di Artigianato e Piccole e Medie Imprese (UNIMPRESA) per l’espletamento del servizio di riscossione delle quote associative dovute dagli associati tramite modello F24.

Modalità di versamento delle quote associative

Il contributo annuale stabilito dall’Associazione, differenziato per provincia, deve essere versato dagli associati con il mod. F24, insieme alla contribuzione obbligatoria. La quota associativa viene inserita nell’importo complessivo da versare.

Limiti di responsabilità dell’Istituto

In base alla Convenzione, all’Istituto non è attribuito alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative e non derivano responsabilità verso terzi dall’applicazione degli atti convenzionali.

Rimborso spese e gestione contabile

L’entità del rimborso spese che UNIMPRESA verserà all’INPS per il servizio reso è regolata dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’UNIMPRESA, compreso quanto previsto in tema di rimborso, sono affidate alla Sede Centrale – Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.

Durata della Convenzione e disdetta

La Convenzione ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da notificare almeno entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.

Dati identificativi e coordinate bancarie di UNIMPRESA

UNIMPRESA ha sede a Napoli, in Via G. Bovio 8, e codice fiscale 90024240633. I riferimenti bancari indicati sono: Unicredit Banca, Via Gaeta n. 2, 80053 Castellammare di Stabia (NA), Agenzia 625, intestato a Unimpresa, conto n. 000010171649, ABI 02008, CAB 22100, CIN N.

Rinvio alle istruzioni operative precedenti

Per le modalità attuative della Convenzione, per l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, si rinvia a quanto stabilito nella circolare n. 205 del 1° ottobre 1998, relativa alla gestione delle vigenti convenzioni in materia.

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