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Circolare

Circolare numero 173 del 23-12-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e CASARTIGIANI per la trattenuta e riscossione delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 852/1973. Indica il costo del servizio, le modalità di controllo delle deleghe, le regole di versamento delle somme trattenute e i riferimenti bancari e fiscali dell'Organizzazione. Sono inoltre istituiti due nuovi conti per la rilevazione contabile delle trattenute e del debito verso CASARTIGIANI, con precisazioni sulle imputazioni di spese e IVA.

Convenzione INPS-CASARTIGIANI per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola e relative istruzioni contabili

Convenzione INPS-CASARTIGIANI per la riscossione delle trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CASARTIGIANI per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti alla Confederazione. La disciplina si colloca nell'ambito dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e comporta anche specifiche istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.

Presupposti della convenzione e riferimenti normativi

La convenzione è stata sottoscritta il 10 novembre 2004 a seguito della deliberazione n. 106 del 27 ottobre 2004. Nella premessa sono richiamati:

  • l'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852;
  • il D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali;
  • le note ministeriali n. 405 dell'1 marzo 2004 e n. 6/PP/50402/12/RCA del 16 aprile 2004, che hanno autorizzato la stipula.

L'INPS precisa inoltre che il servizio di esazione non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto.

Soggetti interessati e ambito di applicazione

Il diritto di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni spetta ai lavoratori agricoli aventi diritto:

  • all'indennità ordinaria di disoccupazione;
  • al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

La delega opera in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l'anno cui si riferisce la prestazione.

Requisiti della delega e controlli delle sedi

La delega deve essere contenuta nel modulo della domanda di prestazione e deve risultare:

  • sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
  • recante il timbro dell'associazione sindacale stipulante;
  • corredata dalla firma del rappresentante dell'associazione.

L'INPS non prende in considerazione le deleghe che pervengono successivamente alla domanda di prestazione. Le strutture periferiche sono invitate a verificare che i modelli Prest.-Agr. 21 T.P. riportino tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti. Inoltre, nella delega relativa alle trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola il sindacato deve essere indicato con la sigla CASARTIGIANI.

Misura del contributo, revoca e rettifiche della prestazione

La misura del contributo dovuto alla CASARTIGIANI deve essere indicata espressamente nell'atto di delega.

La convenzione prevede che, in caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l'organizzazione sindacale restituisca al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. In tal modo viene disciplinata anche l'ipotesi in cui la prestazione venga successivamente corretta o meno confermata.

Modalità di versamento delle somme trattenute

L'INPS versa alla CASARTIGIANI l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, al netto:

  • delle spese di cui all'art. 7 della convenzione;
  • di eventuali trattenute già versate e non dovute.

I versamenti devono essere effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. L'INPS trasmette anche all'associazione i nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune con l'indicazione dei nominativi, dei dati anagrafici e degli importi trattenuti.

Qualora non sia possibile il recupero di trattenute già versate e non dovute, la CASARTIGIANI si impegna a rimborsare le relative somme a semplice richiesta dell'INPS.

Coordinate bancarie e dati fiscali della CASARTIGIANI

Su richiesta della organizzazione sindacale, i versamenti devono essere eseguiti mediante ordine di bonifico sul conto corrente bancario n. 25470/56 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo, Agenzia 9, via Adige 26, 00198 Roma, con coordinate:

  • CIN H;
  • ABI 08327;
  • CAB 03200.

La circolare comunica inoltre il codice fiscale della Confederazione autonoma sindacati artigiani, pari a 80187410586.

Costo del servizio e revisione dei costi

La convenzione stabilisce che la CASARTIGIANI corrisponda all'INPS, fin dalla stipula, gli importi determinati a seguito della revisione dei costi. Alla data della convenzione, i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002. L'organizzazione si impegna ad accettare senza riserva le decisioni adottate in materia di revisione dei costi.

Nella circolare il costo del servizio è quantificato in euro 0,60 per singola delega.

Responsabilità delle parti e controversie

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l'organizzazione sindacale.

La CASARTIGIANI, a sua volta, esonera l'Istituto da ogni responsabilità e, in caso di controversie relative alla validità e regolarità della delega, si obbliga:

  • a rimborsare all'interessato la ritenuta operata;
  • a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante dalle controversie;
  • a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004. È prevista la tacita rinnovazione di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.

Le parti possono inoltre richiedere la revisione dell'accordo qualora durante l'esecuzione emergano esigenze di aggiunte o modifiche.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la gestione contabile delle trattenute sindacali sono istituiti due conti:

  • GPA 25/125, denominato "Contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI) - Art. 2, legge n. 852/1973";
  • GPA 11/125, denominato "Debito verso la Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI) per contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli - Art. 2, legge n. 852/1973".

Il conto GPA 11/125 deve essere movimentato in contropartita del conto esistente GPA 35/042. Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione e all'IVA sul rimborso devono essere imputati rispettivamente ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Chiusura contabile di esercizio

Il saldo del conto GPA 11/125 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Punti principali

Stipula della convenzione e oggetto del servizio

L'INPS, con deliberazione n. 106 del 27 ottobre 2004 e sottoscrizione del 10 novembre 2004, ha concluso con CASARTIGIANI una convenzione per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti. L'accordo riprende lo schema già utilizzato con altre organizzazioni sindacali ed è fondato sull'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Costo del servizio e aggiornamenti

Il costo del servizio è stabilito in euro 0,60 per singola delega. CASARTIGIANI si impegna ad accettare ogni successiva variazione del costo, come previsto dall'art. 7 della convenzione, che richiama la revisione periodica dei costi del servizio.

Requisiti e validità della delega

La circolare richiama l'art. 2 della convenzione come disciplina dei requisiti di validità della delega, già formalizzati nei modelli Prest.-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare che nelle deleghe siano rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma. Sulla delega per le trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola, il sindacato deve essere indicato con la sigla CASARTIGIANI.

Nuovi conti di contabilità e imputazioni

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti: GPA 25/125, per l'imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola; GPA 11/125, per il debito verso CASARTIGIANI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042. Le spese di esazione e la relativa IVA devono essere imputate rispettivamente ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Versamenti alla CASARTIGIANI

Le somme trattenute, imputate in Dare del conto GPA 11/125, devono essere versate con la periodicità prevista dall'art. 5 della convenzione sul conto corrente bancario n. 25470/56 presso la Banca di Credito Cooperativo, Agenzia 9 di Roma, via Adige 26, con coordinate CIN H, ABI 08327, CAB 03200. L'INPS versa l'intero importo delle trattenute mensili, al netto delle spese e di eventuali trattenute già versate e non dovute, entro la fine del mese successivo a quello del pagamento.

Dati identificativi dell'Organizzazione

La circolare comunica anche il codice fiscale della Confederazione autonoma sindacati artigiani, con sede in via Flaminio Ponzio 2, pari a 80187410586.

Aspetti di convenzione, responsabilità e durata

La convenzione prevede che la CASARTIGIANI restituisca al lavoratore le somme già ricevute in caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione. L'INPS è sollevato da responsabilità sui rapporti tra titolari delle prestazioni e organizzazione sindacale; CASARTIGIANI deve rimborsare l'interessato e tenere indenne l'Istituto in caso di controversie sulla validità della delega. La convenzione vale fino al 31 dicembre 2004, si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta entro il 30 giugno, ed è modificabile su richiesta delle parti.

Variazioni al piano dei conti

L'allegato 2 riporta le denominazioni dei conti istituiti: GPA 11/125 come debito verso CASARTIGIANI per contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, e GPA 25/125 come conto dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto della CASARTIGIANI.

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