Circolare numero 174 del 23-12-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, dal 1° gennaio 2005, i limiti di reddito familiare e mensile per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione di pensione. Le nuove soglie derivano dalla rivalutazione legata al tasso di inflazione programmato 2004 (1,7%) e si applicano ai soggetti esclusi dall'assegno per il nucleo familiare, cioè coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per autonomi. Sono inoltre indicati i limiti mensili di reddito per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, nonché le tabelle dettagliate di cessazione o riduzione del trattamento in base alla composizione del nucleo e a specifiche situazioni personali.
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2005: limiti di reddito aggiornati
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2005
La circolare aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 2005, i limiti di reddito rilevanti per la corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione spettanti ai soggetti esclusi dalla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Le nuove soglie derivano dalla rivalutazione annuale collegata al tasso di inflazione programmato e sono accompagnate da tabelle allegate che distinguono diverse situazioni familiari e soggettive.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, per i quali continua a valere la normativa sugli assegni familiari, nonché ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, cui continua ad applicarsi la disciplina delle quote di maggiorazione di pensione. La circolare precisa che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non comporta la cessazione di altri diritti o benefici collegati alla vivenza a carico.
Rivalutazione dei limiti di reddito familiare
Per l'anno 2005 i limiti di reddito familiare sono stati aggiornati in base al tasso di inflazione programmato 2004, indicato nell'1,7 per cento, con arrotondamento ai centesimi di euro. Le tabelle contenute negli allegati da 1 a 4 sostituiscono i precedenti valori e si applicano dal 1° gennaio 2005. La circolare segnala inoltre che le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate secondo i nuovi limiti.
Limiti mensili per l'accertamento del carico
Ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato in euro 420,02 mensili per tutto il 2005. In relazione a tale importo, i limiti di reddito mensili per l'accertamento della non autosufficienza economica sono:
- euro 591,53 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
- euro 1.035,18 per due genitori.
Tali limiti si applicano anche alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo l'indice unitario di mantenimento e le regole già vigenti.
Contenuto delle tabelle allegate
Gli allegati disciplinano le soglie di reddito annuo oltre le quali cessano o si riducono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione, in base alla composizione del nucleo familiare.
- Allegato 1: tabella ordinaria per la generalità dei soggetti interessati, con soglie differenziate per 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 o più componenti.
- Allegato 2: tabella per soggetti vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili con figli minori; prevede maggiorazioni del 10% rispetto alla tabella ordinaria.
- Allegato 3: tabella per nuclei comprendenti persone totalmente inabili, con incremento del 50%.
- Allegato 4: tabella per i casi in cui ricorrano congiuntamente le condizioni della tabella 2 e della tabella 3, con incremento del 60%.
Le tabelle distinguono tra il limite oltre il quale cessa il trattamento di famiglia per il primo figlio o per il genitore a carico e il limite oltre il quale cessano tutti gli assegni familiari o tutte le quote di maggiorazione di pensione.
Definizioni e equiparazioni rilevanti
Ai fini dell'applicazione delle tabelle, la circolare chiarisce quali soggetti sono equiparati ai figli e ai genitori. Sono assimilati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti. Sono assimilati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l'interessato sia stato affidato. Restano esclusi, rispettivamente, fratelli, sorelle, nipoti, nonni e bisnonni.
Adempimenti informativi
Le sedi sono incaricate di diffondere il contenuto della circolare alle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali.
Punti principali
Aggiornamento dei limiti di reddito dal 1° gennaio 2005
Dal 1° gennaio 2005 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni familiari. La rivalutazione avviene annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato, indicato per il 2004 nell'1,7%.
Ambito soggettivo di applicazione
Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare: coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per questi soggetti continuano ad applicarsi rispettivamente la disciplina degli assegni familiari e quella delle quote di maggiorazione di pensione. La circolare precisa che la cessazione del diritto per effetto dei limiti di reddito non incide su altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o ad essa connessi.
Limiti mensili per il diritto agli assegni familiari
Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 2005 e per tutto l'anno in euro 420,02. Su questa base, i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico economico sono pari a euro 591,53 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato, e a euro 1.035,18 per due genitori. I nuovi limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le disposizioni già vigenti.
Tabelle annuali di cessazione o riduzione
Sono aggiornate le tabelle allegate da 1 a 4, da applicare dal 1° gennaio 2005. Le tabelle individuano le soglie di reddito familiare annuo oltre le quali cessano o si riducono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione, differenziando i casi ordinari e le ipotesi con maggiorazioni del 10%, del 50% e del 60% in presenza di particolari condizioni soggettive o familiari.
Definizione di figli e genitori equiparati
Ai fini delle tabelle, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti. Sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l'interessato sia stato affidato; sono esclusi nonni e bisnonni.
Casi particolari previsti dagli allegati
Gli allegati disciplinano: la generalità dei soggetti interessati; i soggetti vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili con figli minori; i nuclei con persone totalmente inabili; e il cumulo delle due condizioni. Sono inoltre richiamate ipotesi specifiche relative al titolare maggiorenne o minorenne di pensione ai superstiti unico componente del nucleo familiare.
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