Circolare numero 171 del 23-12-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS ed ENPTA per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative degli iscritti. Definisce il costo del servizio, le modalità di controllo delle deleghe, i termini e le modalità di versamento all’organizzazione sindacale, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti. Riporta inoltre il testo della convenzione, inclusi validità, responsabilità delle parti e gestione delle eventuali controversie.
Convenzione INPS-ENPTA per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola e variazioni al piano dei conti
Convenzione INPS-ENPTA per la riscossione delle trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS ed ENPTA per consentire la riscossione delle quote associative sindacali tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono fornite istruzioni operative, contabili e procedurali, oltre al testo convenzionale e alle variazioni al piano dei conti.
Finalità dell’accordo e quadro normativo
L’accordo è stato sottoscritto il 23 novembre 2004 dal Presidente dell’Istituto e dal Presidente nazionale dell’ENPTA, in attuazione dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La convenzione riprende sostanzialmente lo schema già in uso con altre organizzazioni sindacali e si colloca nel quadro delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola.
Costo del servizio e aggiornamenti
Il costo del servizio di esazione è fissato in euro 0,60 per singola delega. L’organizzazione sindacale si impegna ad accettare eventuali successive variazioni del costo, secondo quanto previsto dall’art. 7 della convenzione, che richiama la revisione dei costi determinata dall’Istituto.
Requisiti della delega e controlli sulle domande
La circolare richiama l’art. 2 della convenzione, precisando che le deleghe devono rispettare i requisiti di validità formalizzati nei modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare la correttezza formale e sostanziale delle deleghe. In particolare, sulla delega relativa alle trattenute per disoccupazione agricola il sindacato deve essere indicato con la sigla ENPTA.
Presentazione della delega ed effetti
La delega deve essere presentata insieme alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione agricola. Essa produce effetto al momento del pagamento della prestazione richiesta e si considera riferita all’anno della prestazione. L’INPS non prende in considerazione le deleghe trasmesse dopo la presentazione della domanda.
Modalità di versamento all’ENPTA
L’INPS deve versare all’ENPTA l’intero importo delle trattenute operate mensilmente, al netto delle spese di servizio e di eventuali trattenute già versate ma non dovute. Il versamento va effettuato entro la fine del mese successivo a quello del pagamento, mediante bonifico su apposito conto corrente bancario indicato nella circolare presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma.
La convenzione prevede inoltre che l’Istituto trasmetta all’ENPTA i nastri magnetici o gli elenchi, suddivisi per provincia e comune, con i nominativi dei beneficiari per i quali è stata effettuata la trattenuta, i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti.
Gestione di somme non dovute e controversie
Se non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’ENPTA deve rimborsare le somme all’INPS a semplice richiesta. In caso di erronea attribuzione della trattenuta a un’altra organizzazione sindacale, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate sono regolati direttamente tra loro. La convenzione attribuisce inoltre all’ENPTA l’obbligo di restituire al lavoratore le somme già trattenute in caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione.
Responsabilità delle parti e oneri economici
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e il sindacato. L’ENPTA esonera l’Istituto da responsabilità, si impegna a rimborsare l’interessato per la ritenuta operata e a tenere indenne l’INPS da effetti negativi derivanti da contestazioni sulla validità o regolarità della delega. Le spese di eventuali controversie giudiziarie relative alla convenzione sono rimborsate dall’associazione stipulante. Tutti gli oneri, compresi quelli fiscali, sono posti a carico dell’organizzazione sindacale.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta comunicata da una delle parti con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, almeno sei mesi prima della scadenza. È prevista inoltre la possibilità di revisione dell’accordo qualora, nel corso dell’esecuzione, si renda necessaria l’introduzione di modifiche o integrazioni.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la corretta rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti e dei versamenti all’ENPTA vengono istituiti i conti GPA 25/126 e GPA 11/126. Il primo è destinato all’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola; il secondo rileva il debito verso ENPTA e movimenta in contropartita il conto GPA 35/042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Il saldo del conto GPA 11/126 eventualmente presente a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.
Dati identificativi dell’ente
La circolare riporta anche il codice fiscale dell’Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo, con sede in via Daniele Manin 53, Roma: 80429990585.
Punti principali
Convenzione con ENPTA e finalità del servizio
L’INPS assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti all’ENPTA mediante trattenuta sulle somme erogate per le prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La convenzione è stata sottoscritta il 23 novembre 2004 dal Presidente dell’Istituto e dal Presidente nazionale dell’ENPTA, in continuità con lo schema già adottato con altre organizzazioni sindacali.
Costo del servizio e disciplina delle variazioni
Il costo del servizio è fissato in euro 0,60 per singola delega. L’organizzazione sindacale si impegna ad accettare ogni eventuale ulteriore variazione del costo, come previsto dall’art. 7 della convenzione allegata, che richiama la revisione dei costi determinata dall’Istituto.
Requisiti delle deleghe e controlli delle strutture periferiche
Le strutture periferiche devono verificare che le deleghe rispettino tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti dal testo formalizzato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. Nella delega per le trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola l’organizzazione sindacale deve essere indicata con la sigla ENPTA. La convenzione precisa anche che la delega deve essere sottoscritta dal lavoratore, recare il timbro dell’associazione e la firma del rappresentante.
Modalità di presentazione ed efficacia della delega
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione agricola. Essa produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non considera le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
Versamento delle somme trattenute e dati contabili
L’INPS versa all’ENPTA l’intero importo delle trattenute operate nei singoli mesi, al netto delle spese di servizio e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, entro la fine del mese successivo a quello del pagamento. I versamenti devono essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario n. 017065 presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma, con le coordinate indicate nella circolare. L’ENPTA deve inoltre ricevere i supporti magnetici o gli elenchi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei conseguenti versamenti sono istituiti i conti GPA 25/126, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/126, per il debito verso ENPTA da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042. Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione e all’IVA sul rimborso vanno imputati rispettivamente ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. Il saldo del conto GPA 11/126 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Dati identificativi dell’ENPTA
La circolare riporta il codice fiscale dell’Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo, con sede in via Daniele Manin 53, Roma: 80429990585.
Contenuto essenziale della convenzione
La convenzione riconosce ai lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni di disoccupazione la facoltà di versare i contributi associativi mediante trattenuta sull’indennità ordinaria o sul trattamento speciale. Regola i casi di revoca, annullamento o modifica della prestazione, imponendo all’organizzazione sindacale la restituzione delle somme già ricevute a titolo di contributo trattenuto. Stabilisce inoltre che, in caso di erronea attribuzione della trattenuta a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti tra le organizzazioni sono definiti direttamente tra le stesse.
Responsabilità, contenzioso e oneri
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e resta estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale. L’ENPTA esonera l’INPS da responsabilità e si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a tenere indenne l’Istituto per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità della delega. Le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie sono rimborsate dall’associazione stipulante. Tutti gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono a carico dell’associazione sindacale stipulante.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, almeno sei mesi prima della scadenza. È prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, se durante l’esecuzione dovessero rendersi necessarie aggiunte o modifiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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