Circolare numero 172 del 23-12-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS disciplina, tramite convenzione con la CNA, la riscossione delle quote associative trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973. La circolare riepiloga le condizioni di validità delle deleghe, le modalità e i tempi di versamento alla CNA, il costo del servizio e le responsabilità delle parti. Sono inoltre istituiti e aggiornati i conti contabili necessari alla rilevazione delle trattenute, del debito verso l’organizzazione sindacale e dei relativi rimborsi spese e IVA.
Convenzione con CNA per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola e istruzioni contabili
Convenzione INPS-CNA per la riscossione delle trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola
La circolare disciplina la convenzione tra INPS e CNA per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti. Contestualmente fornisce le istruzioni operative e contabili per la gestione dei flussi, dei versamenti e delle partite di bilancio collegate.
Ambito dell’accordo e presupposti normativi
L’accordo è stato sottoscritto il 10 novembre 2004 dal Presidente dell’INPS, avv. Gian Paolo Sassi, in esecuzione della deliberazione n. 107 del 27 ottobre 2004. La convenzione si fonda sull’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, ed è richiamato anche il quadro normativo relativo alle prestazioni di disoccupazione agricola, con riferimento alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
La circolare precisa che il servizio di esazione non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto e che l’accordo è sostanzialmente conforme allo schema già utilizzato con altre organizzazioni sindacali.
Condizioni della delega e requisiti di validità
La delega per la trattenuta sindacale deve rispettare i requisiti previsti dall’art. 2 della convenzione e dal testo già riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.. Le strutture periferiche dell’Istituto devono verificare che le deleghe presentino tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti.
In particolare:
- la delega deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
- deve recare il timbro dell’Associazione sindacale;
- deve contenere la firma del rappresentante;
- sulla delega il sindacato deve essere indicato con la sigla CNA.
È inoltre previsto che, in caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, la CNA restituisca al lavoratore le somme già trattenute e riscosse a titolo di contributo sindacale.
Presentazione della delega e decorrenza degli effetti
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di disoccupazione. Essa produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si intende riferita all’anno della prestazione.
L’INPS non prende in considerazione le deleghe che pervengono successivamente alla domanda di prestazione.
Versamento delle trattenute e trasmissione dei dati
L’INPS versa alla CNA l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati in ciascun mese, al netto delle spese previste dalla convenzione e di eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello del pagamento.
I pagamenti sono eseguiti mediante bonifico su apposito conto corrente bancario indicato annualmente dalla CNA. Per l’accordo richiamato nella circolare è indicato il c/c n. 426030 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, Via Bissolati 2, 00187 Roma, con CIN J, ABI 1005 e CAB 03200.
L’Istituto trasmette alla CNA, con i versamenti, anche nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Spese del servizio, IVA e responsabilità
Il costo del servizio è stabilito in 0,60 euro per singola delega. La CNA si impegna ad accettare eventuali variazioni di costo come previste dalla convenzione.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e l’IVA applicata sul rimborso devono essere trattenuti sulle somme da versare alla CNA e imputati, rispettivamente, ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
La convenzione prevede inoltre che l’INPS sia sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione dell’accordo e che resti estraneo ai rapporti tra titolari delle prestazioni e organizzazione sindacale. La CNA esonera l’Istituto da ogni responsabilità e si obbliga a rimborsare il lavoratore delle ritenute non dovute e a tenere indenne l’INPS per eventuali effetti negativi, anche in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega. Le spese di eventuali controversie giudiziarie connesse alla convenzione sono anch’esse a carico dell’Associazione stipulante.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004. È prevista la tacita proroga di anno in anno, salvo disdetta inviata da una delle parti con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
Le parti possono inoltre procedere alla revisione dell’accordo qualora, durante l’esecuzione, emerga la necessità di aggiunte o modifiche.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti alla CNA sono istituiti due nuovi conti:
- GPA 25/124, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/124, per la rilevazione del debito verso CNA, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Il saldo eventualmente risultante a fine esercizio sul conto GPA 11/124 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
La circolare riporta inoltre, tra i dati identificativi dell’organizzazione, il codice fiscale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, pari a 07987330581.
Punti principali
Accordo con CNA e finalità del servizio
L’INPS ha sottoscritto il 10 novembre 2004, in attuazione della deliberazione n. 107 del 27 ottobre 2004, una convenzione con la CNA per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti. L’accordo ricalca sostanzialmente lo schema già in uso con altre organizzazioni sindacali.
Costo del servizio e oneri a carico della CNA
Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,60 euro per singola delega. La CNA si impegna ad accettare eventuali future variazioni del costo del servizio, come previsto dall’art. 7 della convenzione, e a sostenere anche tutte le spese e gli oneri, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione.
Requisiti e validità della delega
La delega deve rispettare i requisiti di validità previsti dall’art. 2 della convenzione e dal testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare che la delega contenga tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti. Sulla delega relativa alle trattenute per disoccupazione agricola il sindacato deve essere indicato con la sigla CNA. La delega va sottoscritta dal lavoratore agricolo e deve recare il timbro dell’Associazione sindacale e la firma del rappresentante.
Presentazione della delega e decorrenza degli effetti
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di disoccupazione. Essa produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non prende in considerazione le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
Versamenti alla CNA e flussi informativi
L’INPS versa alla CNA l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, al netto delle spese di servizio e di eventuali trattenute già versate ma non dovute. I versamenti sono effettuati entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato annualmente dalla CNA. Contestualmente, l’INPS trasmette alla CNA nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune con i nominativi, i dati anagrafici e gli importi trattenuti.
Rimborsi, responsabilità e controversie
Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la CNA deve rimborsare le somme a semplice richiesta dell’INPS. In caso di erronea attribuzione della trattenuta a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate sono regolati direttamente tra le stesse. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e dai rapporti tra titolari delle prestazioni e organizzazione sindacale; la CNA deve inoltre rimborsare il lavoratore delle trattenute non dovute e tenere indenne l’INPS da eventuali effetti negativi e dalle spese di eventuali controversie giudiziarie.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2004 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro il 30 giugno, almeno sei mesi prima della scadenza. È prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti in caso di necessità di modifiche o integrazioni.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/124, per i contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/124, per il debito verso la CNA da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA sul rimborso sono imputati ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. Il saldo eventualmente risultante a fine esercizio sul conto GPA 11/124 deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
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