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Legge

L.R. Marche 25/2020

Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio

Normativa regionaleL.R. Marche 25/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale introduce misure urgenti per attività produttive, commercio e caccia, con semplificazioni per l’AIA. Prevede per il 2020 limiti alle vendite di liquidazione, proroghe di autorizzazioni venatorie e agevolazioni per l’iscrizione all’ATC. Alcune misure hanno efficacia limitata al 2020/2021; la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni urgenti su sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio

Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio

La legge regionale interviene con misure urgenti a favore del sistema produttivo e del settore venatorio, introducendo anche un correttivo procedurale per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale. Le disposizioni si applicano esclusivamente nel territorio della Regione interessata e, per varie previsioni, sono espressamente limitate al 2020 o alla stagione venatoria 2020/2021.

Interventi di modifica su norme regionali pregresse

Il provvedimento apporta diverse modifiche puntuali a leggi regionali precedenti in materia di attività produttive, commercio, ambiente e altri settori collegati. Dal testo consolidato risultano solo gli effetti delle modifiche, mentre i contenuti specifici delle norme sostituite o integrate non sono dettagliati nel corpo disponibile.

Vendite di liquidazione e limite per il 2020

Per l’anno 2020 le vendite di liquidazione previste dal testo unico sul commercio non possono superare complessivamente venti settimane, anche non continuative. Il limite si applica anche alle vendite di liquidazione che siano state interrotte a causa dei provvedimenti connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza secondo la normativa statale.

Misure in materia venatoria: appostamenti fissi, ATC e ZAC

La legge contiene più disposizioni legate alla stagione venatoria 2020/2021.

Per gli appostamenti fissi di caccia:

  • le autorizzazioni riferite alla stagione venatoria 2019/2020 restano efficaci fino alla conclusione della stagione 2020/2021, a condizione che non subiscano modifiche;
  • il titolare deve versare la tassa di concessione entro il 31 luglio 2020;
  • la ricevuta del versamento va trasmessa agli uffici regionali competenti, anche in via telematica, entro il 5 agosto successivo.

Per l’iscrizione all’ATC nell’anno 2020:

  • non è dovuta la maggiorazione per l’iscrizione oltre il 30 giugno, prevista dalla normativa regionale sulla caccia, in considerazione dell’emergenza COVID-19;
  • l’eventuale maggiorazione già riscossa alla data di entrata in vigore della legge deve essere imputata dall’ATC alla quota di iscrizione dovuta per il 2021.

Per le zone addestramento cani (ZAC) gestite dagli Ambiti territoriali di caccia:

  • le autorizzazioni già rilasciate restano efficaci fino alla conclusione della stagione venatoria 2020/2021.

Semplificazione per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale

Per le installazioni che non necessitano di altri titoli abilitativi oltre all’AIA, le istanze e le comunicazioni di avvio dei procedimenti di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 devono essere presentate all’autorità competente individuata dalla normativa statale. Gli esiti dei procedimenti, svolti nel rispetto del d.lgs. 152/2006, sono poi comunicati al SUAP competente per territorio secondo la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Termine per l’adozione del provvedimento attuativo

Il provvedimento previsto dalla normativa regionale richiamata e modificata dalla legge deve essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

Regime finanziario

La legge dichiara espressamente che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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