L.R. Marche 26/2020
Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la l.r. 4/1996 sulle professioni nei settori del turismo e del tempo libero, aggiornando varie disposizioni su articoli 35, 38, 39, 39-bis, 39-ter, 40 e 54. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale. Si tratta di intervento di coordinamento e aggiornamento della disciplina vigente nel Lazio.
Modifiche alla disciplina delle attività professionali nel turismo e tempo libero
Modifiche alla disciplina delle attività professionali nel turismo e nel tempo libero
La legge regionale 2 luglio 2020, n. 26 interviene sulla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4, che disciplina le attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero. Il provvedimento aggiorna e rimodula alcune disposizioni della normativa vigente della Regione Lazio, senza dettare una disciplina autonoma completa ma modificando più articoli della legge base.
Interventi sui contenuti della legge regionale n. 4 del 1996
L’atto rivede la disciplina di diversi istituti già previsti dalla legge del 1996, mediante sostituzioni, abrogazioni parziali e introduzione di un nuovo articolo.
In particolare:
- l’articolo 35 della l.r. 4/1996 è sostituito integralmente;
- dell’articolo 38 sono abrogati i commi 2 e 3;
- dell’articolo 39 i commi 2 e 3 sono sostituiti;
- dell’articolo 39-bis il comma 1 è sostituito, il comma 2 è abrogato e il comma 3 è sostituito;
- viene inserito l’articolo 39-ter;
- l’articolo 40 è sostituito integralmente;
- dell’articolo 54 viene sostituita la rubrica, sostituiti i commi 1 e 2 e abrogato il comma 4.
Ambito materiale dell’intervento
Le modifiche riguardano la regolazione delle attività professionali riconducibili ai settori del turismo e del tempo libero, con effetti sulla disciplina organizzativa e ordinamentale contenuta nella legge regionale del 1996. Il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle nuove disposizioni, ma solo la natura delle modifiche apportate; pertanto il riassunto si limita alla portata normativa desumibile dal testo consolidato.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Rilevanza attuale
Si tratta di una legge di modifica della disciplina ancora riferibile alla normativa regionale sulle professioni del turismo e del tempo libero; dal solo testo fornito non emergono elementi di temporaneità o di applicazione limitata a un esercizio finanziario concluso.
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