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Legge

L.R. Marche 28/2020

Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"

Normativa regionaleL.R. Marche 28/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 2 luglio 2020, n. 28 aggiorna in modo esteso il testo unico del turismo della l.r. 9/2006, intervenendo su definizioni, strutture ricettive, professioni turistiche, classificazioni, controlli e sanzioni. Introduce anche nuove disposizioni e abrogazioni. Prevede norme transitorie legate all’emergenza COVID-19, con sospensione di alcuni termini fino al 31 dicembre 2020, e obblighi attuativi entro 180 giorni.

Modifiche al testo unico regionale sul turismo

Modifiche organiche al testo unico regionale sul turismo

La legge regionale Marche 2 luglio 2020, n. 28 interviene in modo ampio sulla l.r. 11 luglio 2006, n. 9, cioè sul testo unico delle norme regionali in materia di turismo. Il provvedimento aggiorna numerose parti della disciplina regionale su definizioni, strutture ricettive, professioni turistiche, classificazioni, procedure amministrative, controlli e sanzioni.

Ambito e finalità dell’intervento

L’atto non detta una disciplina completamente nuova, ma riforma e integra numerosi articoli del testo unico turismo, sostituendo o modificando definizioni, requisiti, regole operative e regimi autorizzativi. La portata è limitata al territorio della Regione Marche.

Interventi su definizioni, categorie e impianto generale della disciplina turistica

La legge aggiorna l’impianto definitorio del testo unico, intervenendo su varie voci dell’art. 2 e dell’art. 2 bis della l.r. 9/2006, anche mediante l’inserimento di nuove lettere e di nuove fattispecie tipizzate. Vengono inoltre sostituiti integralmente alcuni articoli di base della legge del 2006, con l’obiettivo di riallineare la terminologia e la struttura complessiva del sistema turistico regionale.

In particolare, il provvedimento:

  • rivede le definizioni fondamentali utilizzate dalla legge regionale sul turismo;
  • introduce nuove categorie e sottocategorie nei riferimenti normativi;
  • aggiorna la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore turistico;
  • adegua la rubrica e il contenuto di alcune norme di inquadramento generale.

Strutture ricettive, esercizio dell’attività e variazioni gestionali

Una parte rilevante delle modifiche riguarda le strutture ricettive e le regole per il loro esercizio. La legge interviene su più articoli del testo unico relativi all’avvio, alla gestione, alle comunicazioni, alle variazioni e ai requisiti delle strutture.

Il riassetto include anche l’introduzione di nuove disposizioni e l’aggiunta di commi dedicati a situazioni specifiche, con attenzione alle strutture esistenti e ai casi di sospensione o cessazione dell’attività. Viene anche previsto un coordinamento con la piattaforma informatica regionale per la trasmissione delle comunicazioni ai Comuni competenti.

Professioni turistiche e comunicazioni amministrative

La legge modifica anche la disciplina delle professioni turistiche e delle relative comunicazioni. In particolare, il regime delle comunicazioni di inizio attività ed esercizio della professione viene aggiornato in collegamento con i procedimenti regionali e con la trasmissione ai Comuni.

Nelle more dell’adeguamento della piattaforma informatica regionale, la Regione continua a inoltrare le comunicazioni ricevute dai soggetti abilitati ai Comuni territorialmente competenti tramite posta elettronica certificata.

Classificazioni, standard qualitativi e regole di esercizio

Il provvedimento interviene su più articoli relativi alla classificazione delle strutture, ai requisiti e ai livelli di servizio. Sono modificati diversi commi riguardanti standard, parametri di valutazione, condizioni di esercizio e aspetti gestionali connessi alle attività turistiche.

La disciplina risultante appare orientata ad aggiornare criteri tecnici e amministrativi, anche tramite l’inserimento di nuove previsioni e la riscrittura di commi già esistenti.

Controlli, sanzioni e vigilanza

La legge rivede anche le disposizioni sulla vigilanza e sul regime sanzionatorio del testo unico. Sono modificati diversi articoli relativi ai controlli e alle conseguenze dell’inosservanza delle regole in materia turistica, con conseguente riordino di alcune fattispecie sanzionatorie e delle competenze amministrative.

Disposizioni transitorie e temporanee

La legge contiene alcune norme transitorie di rilievo pratico:

  • le disposizioni del comma 5 ter dell’art. 10 della l.r. 9/2006, come modificato dalla legge n. 28/2020, si applicano anche alle strutture ricettive esistenti con vincolo di destinazione ricettiva alberghiera la cui attività sia sospesa o cessata alla data di entrata in vigore della legge;
  • fino all’adeguamento della piattaforma informatica regionale, la trasmissione delle comunicazioni ai Comuni avviene via PEC;
  • la Giunta regionale deve adottare gli atti amministrativi necessari entro 180 giorni dall’entrata in vigore;
  • in ragione dell’emergenza COVID-19, i termini previsti dall’art. 27 in materia di periodi di chiusura non si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Invarianza finanziaria

L’intervento è dichiarato finanziariamente neutro. Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e l’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga numerose disposizioni della l.r. 9/2006 e di alcune leggi regionali precedenti, al fine di coordinare il testo unico con il nuovo assetto. Tra le norme esplicitamente abrogate figurano, tra le altre, varie parti degli articoli 2, 13, 16, 20, 26, 34, 40, 43, 52, 53, 67, 68 e 71 della l.r. 9/2006, nonché ulteriori disposizioni di leggi regionali richiamate nel testo.

Osservazione sulla perdurante utilità applicativa

Il provvedimento è una legge di modifica del 2020 su una disciplina settoriale ancora strutturalmente utile, ma contiene anche riferimenti temporanei già esauriti, in particolare alla gestione dell’emergenza COVID-19 fino al 31 dicembre 2020. Per la parte transitoria strettamente legata a quella scadenza, l’utilità pratica oggi è sostanzialmente esaurita; l’atto resta invece rilevante come testo di modifica del quadro normativo turistico regionale marchigiano.

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