L.R. Marche 29/2020
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 29/2020 modifica la l.r. 31/2012 sulla gestione dei corsi d’acqua, aggiornando la disciplina dei contratti di fiume, le linee guida attuative e prevedendo contributi regionali. Stabilisce inoltre la clausola valutativa e una copertura finanziaria con spesa autorizzata per il solo anno 2021.
Modifiche alla disciplina regionale sulla gestione dei corsi d'acqua e sui contratti di fiume
Modifiche alla disciplina regionale sulla gestione dei corsi d'acqua e dei contratti di fiume
La legge regionale interviene sulla l.r. 12 novembre 2012, n. 31, per aggiornare la disciplina relativa alla gestione dei corsi d’acqua e, in particolare, ai contratti di fiume. L’ambito di applicazione è quello della Regione Emilia-Romagna e delle attività regionali connesse alla programmazione, promozione e attuazione di tali strumenti.
Aggiornamento della disciplina dei contratti di fiume
L’atto modifica e integra l’articolato della l.r. 31/2012, introducendo ulteriori previsioni sulla gestione dei corsi d’acqua e sui contratti di fiume. La disciplina risultante mira a recepire e coordinare le modalità organizzative e procedimentali già esistenti, in coerenza con gli orientamenti nazionali, uniformando sviluppo e attuazione degli strumenti di gestione.
Adeguamento delle linee guida regionali
La Giunta regionale deve adeguare, con proprio atto e previa consultazione della Commissione assembleare competente, le linee guida per l’elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d’acqua. Tale adeguamento deve:
- recepire le disposizioni della legge;
- includere le modalità organizzative e procedimentali dei contratti di fiume esistenti;
- risultare coerente con direttive e orientamenti nazionali;
- uniformare sviluppo e attuazione dei contratti.
Il termine per l’adozione dell’atto è fissato in 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Contributi regionali per la promozione e l’attuazione dei contratti di fiume
La Regione è autorizzata a concedere contributi per promuovere, in ambito regionale, lo sviluppo e l’attuazione dei contratti di fiume. Criteri e modalità di concessione devono essere definiti dalla Giunta regionale con proprio atto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Strumenti di attuazione e coordinamento con la programmazione europea
I programmi regionali relativi ai Fondi strutturali e di investimento europei possono attuare gli interventi previsti dalla legge, ma solo nei limiti della compatibilità con le finalità della pertinente programmazione europea. La norma quindi non introduce un finanziamento automatico, ma rinvia agli strumenti di programmazione già esistenti.
Controllo sull’attuazione e relazione periodica
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e valuta i risultati rispetto agli obiettivi della l.r. 31/2012 come modificata. La Giunta regionale deve trasmettere alla Commissione assembleare competente, con cadenza biennale, una relazione contenente informazioni su:
- manifesti di intenti promossi;
- contratti di fiume avviati o conclusi e relativi ambiti territoriali;
- soggetti partecipanti;
- interventi previsti nei piani di azione;
- interventi effettivamente realizzati;
- eventuali altri soggetti coinvolti;
- azioni di controllo e monitoraggio sulle risorse finanziarie e sugli effetti delle azioni;
- criticità emerse.
Disposizioni finanziarie
Per il finanziamento delle finalità della legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali. Limitatamente alle risorse regionali, è autorizzata per il solo anno 2021 una spesa massima di 30.000 euro per gli interventi di promozione e attuazione dei contratti di fiume. La copertura per il 2021 è assicurata mediante incremento degli stanziamenti della Missione 9, Programma 01, e corrispondente riduzione della Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022. Per gli anni successivi al 2021, la copertura è demandata alla legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le variazioni necessarie per la gestione.
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