Circolare numero 304 del 15-12-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’accertamento dell’esposizione all’amianto e il rilascio della relativa attestazione sono affidati all’INAIL, su richiesta motivata del lavoratore. Vengono distinte due ipotesi: lavoratori per i quali l’azienda ha versato il premio supplementare contro l’asbestosi e lavoratori per i quali tale premio non è stato versato ma che risultano comunque esposti all’amianto. La circolare definisce la documentazione da presentare, le verifiche da compiere, il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dall’INAIL e l’annotazione finale da apporre sui certificati. Le domande per il beneficio previdenziale devono essere corredate esclusivamente dalla certificazione INAIL rilasciata secondo i fac-simili indicati, ferma restando la validità della documentazione già presentata in base alla precedente circolare n. 129/1994.
Beneficio di rivalutazione dell’anzianità contributiva per esposizione all’amianto: procedure INAIL
Beneficio di rivalutazione dell’anzianità contributiva per esposizione all’amianto
La circolare definisce in modo organico le modalità di accertamento dell’esposizione all’amianto ai fini del beneficio previdenziale previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. L’obiettivo è uniformare le verifiche e superare le difficoltà probatorie emerse in alcune realtà aziendali complesse, affidando all’INAIL l’istruttoria e il rilascio dell’attestazione.
Quadro generale e funzione dell’INAIL
A seguito del riesame svolto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’INAIL viene incaricato di accertare, su richiesta motivata del singolo lavoratore, l’effettiva esposizione all’amianto e di attestarne i periodi. Le modalità operative indicate dalla circolare sono state approvate dal Ministero e valgono come riferimento per la trattazione delle domande.
Lavoratori per i quali l’azienda ha versato il premio supplementare contro l’asbestosi
Nel primo caso, il lavoratore presenta all’INAIL la richiesta di dichiarazione, allegando la certificazione già rilasciata dall’azienda che prova l’avvenuto pagamento del premio supplementare contro l’asbestosi e ne riporta l’importo. La sede INAIL svolge gli accertamenti amministrativi e rilascia una dichiarazione attestante che l’azienda o lo stabilimento ha svolto attività soggette al premio nel periodo indicato. Una copia della dichiarazione viene trasmessa anche all’azienda.
Lavoratori non coperti dal premio supplementare ma esposti all’amianto
Nel secondo caso, la domanda deve essere corredata, oltre che dalla documentazione a sostegno, anche dal curriculum professionale del lavoratore rilasciato dall’azienda, con l’indicazione per ciascun periodo delle mansioni effettivamente svolte. La sede INAIL acquisisce la documentazione, integra l’istruttoria con gli elementi già disponibili e, se necessario, con accertamenti ispettivi. La pratica viene quindi sottoposta alla Consulenza Tecnica Rischi Professionali regionale, che esprime un parere descrittivo della situazione ambientale aziendale, individuando reparti, ambienti di lavoro, attività e mansioni esposte all’amianto, nonché i relativi limiti temporali.
Ricevuto il parere, la sede INAIL valuta il curriculum del singolo lavoratore per verificare se vi sia stata esposizione, in quali mansioni, in quali reparti e per quali periodi. All’esito dell’istruttoria, l’INAIL rilascia la dichiarazione di esposizione e ne invia copia all’azienda.
Formula e limiti della dichiarazione INAIL
La circolare prescrive che sulle certificazioni rilasciate dall’INAIL, sia nei casi di esposizione accertata sia in quelli di pagamento del premio supplementare, venga apposta un’annotazione finale standard. La dichiarazione è rilasciata esclusivamente ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992, come modificata dalla legge n. 271/1993. Essa non produce gli effetti giuridici tipici della promessa di pagamento o ricognizione di debito e non vale come atto interruttivo della prescrizione ai sensi degli articoli 1988 e 2944 del codice civile.
Istruzioni operative per le domande
Per la presentazione delle domande volte a ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva, il lavoratore deve produrre soltanto la certificazione INAIL redatta secondo i fac-simili previsti per una delle due fattispecie disciplinate dalla circolare. La documentazione eventualmente già presentata in base ai fac-simili allegati alla circolare n. 129 del 27 aprile 1994 resta pienamente valida e acquisita agli atti.
Punti principali
Affidamento all’INAIL dell’accertamento dell’esposizione
A seguito del riesame con Ministero del Lavoro, INAIL e parti sociali, viene individuato nell’INAIL il soggetto incaricato di accertare il rischio di esposizione all’amianto per ciascun lavoratore che presenti motivata richiesta e di rilasciare l’attestazione dei periodi di esposizione. La scelta risponde all’esigenza di fornire un quadro certo e univoco, soprattutto nelle realtà aziendali complesse in cui è difficile reperire riscontri oggettivi per il singolo lavoratore.
Lavoratori per i quali l’azienda ha pagato il premio supplementare
Se il lavoratore è già in possesso della certificazione aziendale che attesta l’avvenuto pagamento del premio supplementare contro l’asbestosi, presenta tale documentazione all’INAIL insieme alla richiesta. Dopo gli accertamenti amministrativi, la sede INAIL rilascia una dichiarazione che certifica che l’azienda o lo stabilimento ha svolto attività per le quali è stato corrisposto il premio supplementare dal periodo indicato, inviandone copia anche all’azienda.
Lavoratori esposti all’amianto senza pagamento del premio supplementare
Nei casi in cui il premio supplementare non sia stato pagato ma il lavoratore affermi di essere stato comunque esposto all’amianto, la domanda all’INAIL deve essere corredata dalla documentazione a sostegno e dal curriculum professionale rilasciato dall’azienda, con indicazione delle mansioni svolte per ciascun periodo. L’INAIL acquisisce gli elementi disponibili, eventualmente svolge accertamenti ispettivi e trasmette la pratica alla Consulenza Tecnica Rischi Professionali regionale, che esprime un parere sulla situazione ambientale aziendale, individuando reparti, ambienti, attività, mansioni a rischio e relativi limiti temporali. Sulla base di tale parere e del curriculum, la sede INAIL decide se il lavoratore sia stato esposto e in quali mansioni, reparti e periodi, quindi rilascia la dichiarazione e ne invia copia all’azienda.
Contenuto e valore della dichiarazione INAIL
Sulle certificazioni attestanti l’esposizione o il pagamento del premio supplementare l’INAIL deve apporre una specifica annotazione finale. Tale dichiarazione è rilasciata ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993, e non produce gli effetti della promessa di pagamento/ricognizione di debito né quelli interruttivi della prescrizione di cui agli articoli 1988 e 2944 del codice civile.
Indicazioni per la presentazione delle domande
Per ottenere il beneficio della rivalutazione dell’anzianità contributiva, gli interessati devono produrre esclusivamente la certificazione INAIL rilasciata secondo i fac-simili previsti per i due casi disciplinati dalla circolare. La documentazione già presentata dai lavoratori sulla base dei fac-simili allegati alla circolare n. 129 del 27 aprile 1994 si intende validamente acquisita.
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