Circolare numero 305 del 15-12-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, che ha ridotto i termini per proporre l'azione giudiziaria: tre anni per le controversie pensionistiche e un anno per le prestazioni temporanee. Viene precisato il coordinamento con i procedimenti già pendenti al 19 settembre 1992, alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 20/1994, distinguendo tra procedimenti in cui il precedente termine decennale era già iniziato e quelli in cui non era ancora decorso. Le istruzioni si estendono anche alle prestazioni temporanee e integrano quanto già indicato in precedenti circolari.
Nuovi termini di decadenza per l'azione giudiziaria in materia pensionistica e di prestazioni temporanee
Termini di decadenza per l'azione giudiziaria in materia pensionistica e di prestazioni temporanee
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha ridotto i termini per promuovere l'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali. Il documento si concentra soprattutto sulla disciplina transitoria, ossia sulla sorte dei procedimenti amministrativi e giudiziari già pendenti alla data del 19 settembre 1992, anche alla luce della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 3 febbraio 1994.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 4 del D.L. n. 384/1992 ha sostituito i commi 2 e 3 dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. La nuova disciplina ha ridotto i termini decadenziali:
- da dieci anni a tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici;
- da cinque anni a un anno per le controversie in materia di prestazioni temporanee.
La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 165 del 15 luglio 1993, che aveva già fornito istruzioni generali di applicazione.
Disciplina transitoria e procedimenti in corso al 19 settembre 1992
Il comma 3 dell'art. 4 stabilisce che il nuovo regime non si applica ai procedimenti instaurati anteriormente al 19 settembre 1992 e ancora in corso a tale data. La circolare precisa che il termine "procedimenti" comprende sia i procedimenti amministrativi sia quelli giudiziari avviati prima di tale data e non ancora esauriti.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 20 del 3 febbraio 1994, ha confermato questa interpretazione, affermando che il comma 3 va letto come applicazione del principio di irretroattività della legge. Di conseguenza, se al 19 settembre 1992 il termine previsto dalla normativa previgente era già decorso, oppure si erano già verificati i presupposti della sua decorrenza ed esso risultava ancora pendente, non può essere opposta la nuova decadenza introdotta dal decreto-legge.
Procedimenti pensionistici con termine previgente già iniziato
Ai fini dell'applicazione del comma 3, sono considerati ancora "in corso" al 19 settembre 1992 i procedimenti amministrativi instaurati prima di tale data per i quali, alla stessa data, era già iniziato il termine decennale di proposizione dell'azione giudiziaria, ma non era ancora scaduto.
La circolare ricorda che, secondo la normativa previgente, il termine decennale decorreva:
- dalla definitività del provvedimento adottato sulla richiesta di prestazione, cioè dopo 360 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 639/1970, oppure dopo 180 giorni nei casi previsti dall'art. 46 della legge n. 88/1989;
- oppure dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, quando il ricorso era stato deciso prima della scadenza dei termini ordinari di definitività.
Per questi procedimenti continua ad applicarsi il termine decennale previgente fino alla sua naturale scadenza, senza che rilevi l'eventuale maturazione, alla medesima data, del nuovo termine triennale.
Procedimenti pensionistici per i quali il termine non era ancora decorso
I procedimenti amministrativi instaurati prima del 19 settembre 1992, ma per i quali a quella data non era ancora iniziato il decorso del termine decadenziale, non rientrano nell'ambito del comma 3 e sono soggetti alla nuova disciplina del comma 1 dell'art. 4, che prevede il termine di tre anni.
La circolare indica come esempi le ipotesi in cui, al 19 settembre 1992:
- non era ancora stato adottato il provvedimento di definizione della domanda;
- il provvedimento era stato adottato ma non era ancora definitivo, per mancato decorso del termine di 180 giorni in assenza di ricorso;
- il provvedimento non era ancora definitivo per mancato decorso del termine di 90 giorni, se il ricorso era stato proposto tempestivamente e non deciso;
- il provvedimento non era ancora definitivo per mancato decorso del termine residuo rispetto ai 180 giorni, nel caso di ricorso presentato dopo il 90° giorno ma entro il 180° giorno.
In queste fattispecie l'azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine triennale introdotto dal D.L. n. 384/1992.
Estensione ai procedimenti relativi a prestazioni temporanee
I criteri indicati per le prestazioni pensionistiche devono essere osservati anche per i procedimenti relativi a prestazioni temporanee, tenendo conto dei diversi e più brevi termini di decadenza previsti per tali prestazioni.
La circolare precisa infine che, in coerenza con tali criteri, devono intendersi modificate le istruzioni contenute nella circolare n. 313 del 28 novembre 1994, relativa all'adeguamento dell'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 13 luglio 1994.
Punti principali
Nuova disciplina dei termini di azione giudiziaria
L'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha sostituito i commi 2 e 3 dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. I termini per proporre l'azione giudiziaria sono stati ridotti da dieci anni a tre anni per le controversie pensionistiche e da cinque anni a un anno per le prestazioni temporanee.
Ambito di non applicazione del nuovo regime
La nuova disciplina non si applica ai procedimenti instaurati prima del 19 settembre 1992 e ancora in corso a tale data. La nozione di "procedimenti" comprende sia quelli amministrativi sia quelli giudiziari, purché avviati prima dell'entrata in vigore del decreto e non ancora esauriti.
Interpretazione della Corte costituzionale
La sentenza n. 20 del 3 febbraio 1994 ha confermato che il comma 3 dell'art. 4 opera nel rispetto del principio di irretroattività. Il nuovo regime decadenziale non si applica quando, su ricorso amministrativo presentato prima del 19 settembre 1992, si siano già verificati i presupposti di decorrenza del termine previgente per l'azione giudiziaria e tale termine sia ancora pendente alla data del 19 settembre 1992.
Procedimenti pensionistici con termine decennale già iniziato
Sono considerati ancora "in corso" al 19 settembre 1992 i procedimenti amministrativi avviati prima di tale data per i quali il termine decennale previgente per l'azione giudiziaria era già iniziato ma non era ancora scaduto. In questi casi non rileva l'eventuale scadenza del nuovo termine triennale; continua ad applicarsi il termine decennale precedente fino alla sua naturale scadenza.
Decorrenza del termine secondo la disciplina previgente
Il termine decennale decorreva dalla definitività del provvedimento: di regola dopo 360 giorni dalla notifica del provvedimento (180 giorni per la fase contenziosa di prima istanza e 180 per quella di seconda istanza) ovvero, nei casi previsti dall'art. 46 della legge n. 88/1989, dopo 180 giorni. Se il ricorso amministrativo era stato deciso prima della scadenza di tali termini, il termine per agire decorreva dalla comunicazione della decisione del ricorso.
Procedimenti pensionistici non ancora soggetti a decorrenza del termine
Per i procedimenti instaurati prima del 19 settembre 1992 per i quali, a tale data, non era ancora iniziato il decorso del termine decadenziale, si applica il nuovo termine triennale. Ciò avviene, in particolare, quando non era stato ancora adottato il provvedimento di definizione della domanda oppure quando il provvedimento non era ancora definitivo per mancato decorso dei termini previsti in assenza o in presenza di ricorso amministrativo.
Prestazioni temporanee
Gli stessi criteri di coordinamento si applicano anche ai procedimenti relativi a prestazioni temporanee, tenendo conto dei più brevi termini di decadenza previsti per tali prestazioni. La circolare precisa inoltre che devono intendersi modificate, in coerenza con tali criteri, le istruzioni già fornite con la circolare n. 313 del 28 novembre 1994 in materia di indennità ordinaria di disoccupazione agricola.
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