L.R. Calabria 2/2003
Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata ‘Bed and
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola in Calabria l’attività di accoglienza ricettiva familiare tipo Bed and Breakfast: requisiti, limiti di capienza, adempimenti comunali e APT, elenchi, contributi, controlli e sanzioni. Prevede anche la sospensione temporanea e la cessazione dell’attività. È stata però abrogata dalla l.r. 34/2018 e oggi non è più applicabile.
Disciplina dei Bed and Breakfast familiari in Calabria
Disciplina dei Bed and Breakfast familiari in Calabria
La legge regionale Calabria n. 2 del 26 febbraio 2003 ha disciplinato l’attività di accoglienza ricettiva non imprenditoriale denominata Bed and Breakfast, con regole su requisiti, autorizzazioni, elenco degli operatori, controlli, sanzioni e contributi. L’atto è stato successivamente abrogato dalla l.r. 7 agosto 2018, n. 34, e quindi non è oggi applicabile.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione Calabria ha riconosciuto e sostenuto lo sviluppo del B&B come forma di ospitalità familiare e non convenzionale, con finalità di crescita economica e occupazionale, promozione del turismo sostenibile, valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e diffusione della conoscenza di usi, costumi e tradizioni locali, anche enogastronomiche.
Nozione di B&B e servizi minimi
L’attività è qualificata come B&B quando è svolta da privati, in modo occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità, utilizzando parte della propria abitazione e mettendo a disposizione fino a quattro camere e otto posti letto, con fornitura di alloggio e prima colazione.
Il servizio deve includere almeno:
- camere con superficie minima di 8 mq per la singola e 12 mq per la doppia;
- biancheria, compresa quella da bagno, con cambio due volte la settimana e comunque al cambio del cliente;
- bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con rapporto non inferiore a un bagno ogni quattro posti letto;
- pulizia quotidiana dei locali;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e riscaldamento.
La prima colazione deve essere assicurata prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi. La permanenza degli ospiti non può superare 60 giorni consecutivi.
Profili urbanistici ed edilizi
L’esercizio del B&B non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile. I locali destinati all’attività devono comunque possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico-edilizio comunale per i locali di civile abitazione.
Autorizzazione, domanda e avvio dell’attività
Chi intende esercitare il B&B deve presentare domanda di autorizzazione al Comune e all’APT competente. La richiesta deve contenere i dati identificativi del titolare, l’ubicazione dell’immobile, il titolo di disponibilità, il periodo di esercizio annuale, le tariffe minime e massime, la planimetria, il numero di camere/posti letto/servizi igienici, l’eventuale assenso condominiale e la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S.
Alla domanda vanno allegati:
- planimetria dell’unità immobiliare con superficie utile, vani, servizi e pertinenze;
- copia del titolo che prova la disponibilità dell’immobile;
- atto di assenso di proprietari o comproprietari, se l’istanza è presentata da altro soggetto.
Il Comune effettua entro 60 giorni un sopralluogo per verificare l’idoneità della struttura e comunica l’esito alla Regione, alla Provincia, all’APT e all’interessato. Non è consentito utilizzare la stessa denominazione all’interno dello stesso territorio comunale. Presso i Comuni è istituito l’albo degli operatori B&B.
Regime amministrativo e comunicazioni obbligatorie
L’attività non richiede iscrizione alla sezione speciale del registro esercenti il commercio né l’apertura della partita IVA, secondo quanto richiamato dalla legge.
L’esercente deve inoltre:
- comunicare almeno semestralmente al Comune e all’APT il movimento degli ospiti su modello ISTAT, ai fini statistici;
- entro il 30 settembre di ogni anno comunicare i prezzi minimi e massimi validi dal 1° gennaio successivo;
- esporre all’interno della struttura copia delle tariffe;
- in mancanza di comunicazione delle tariffe, si intende confermata automaticamente la tariffa in vigore;
- trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le comunicazioni sulle presenze secondo la normativa vigente;
- comunicare la cessazione dell’attività al Comune e all’APT.
Comune e APT redigono annualmente l’elenco delle attività B&B con i prezzi praticati e lo comunicano alla Regione e all’APT provinciale entro il 31 dicembre. L’attività non può essere esercitata da soggetto non iscritto in tale elenco. L’esercente non può gestire altra attività di B&B.
Elenco regionale e marchio promozionale
La Regione istituisce un elenco regionale dei soggetti esercenti B&B in Calabria, articolato per sezioni provinciali e gestito dalle APT territorialmente competenti. L’iscrizione è obbligatoria.
La Regione adotta inoltre un marchio tipo del sistema calabrese di B&B, con funzione di certificazione del livello qualitativo dei servizi in rapporto al prezzo, e il marchio deve essere esposto obbligatoriamente all’esterno degli immobili destinati all’attività.
Contributi e finanziamenti
La Regione poteva concedere contributi in conto capitale fino al 50% delle spese ammesse, con limite massimo di 5.000 euro per posto letto e di 25.000 euro complessivi.
Poteva inoltre concedere contributi alle APT per:
- materiali informativi e promozionali delle attività iscritte;
- sostegno all’associazionismo;
- qualificazione dei gestori e sviluppo del sistema calabrese dei B&B.
La Giunta regionale doveva adottare entro 60 giorni un regolamento per definire condizioni, termini, modalità e priorità, con attenzione ai piccoli centri delle aree interne, sia per i contributi sia per l’attribuzione del marchio. Il regolamento doveva anche stabilire la riserva dei finanziamenti alle Province in base all’ampiezza territoriale, al numero dei piccoli comuni in aree interne e, inversamente, al numero di esercizi iscritti nell’elenco.
A seguito del conferimento di funzioni agli enti locali in materia di turismo, i provvedimenti di concessione dei contributi erano assunti dalle Amministrazioni provinciali.
Controlli, revoca e sospensione dell’attività
Il Comune controlla periodicamente il mantenimento dell’attività. In caso di violazione dell’obbligo di mantenimento, la Regione revoca i contributi in proporzione al residuo periodo di inadempienza.
Il Comune, anche su segnalazione dell’APT o dell’ASL, può disporre sospensione o chiusura dell’esercizio con revoca dell’autorizzazione e cancellazione dagli elenchi nei casi di:
- perdita dei requisiti soggettivi TULPS;
- attività difforme dagli scopi autorizzati;
- reiterate segnalazioni degli ospiti per carenze o disservizi;
- persistente inosservanza della normativa di tutela del turista.
In caso di irregolarità, il Comune diffida a rimuoverle entro un termine non superiore a 10 giorni; in caso di mancato adeguamento, sospende l’attività per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso il quale procede alla chiusura. I provvedimenti sono comunicati all’APT per l’annotazione nell’elenco.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per:
- omessa esposizione delle tariffe: da 105 a 420 euro;
- applicazione di prezzi difformi da quelli esposti: da 210 a 840 euro;
- ospitalità in numero superiore alla capienza autorizzata: da 155 a 775 euro;
- apertura abusiva e/o omessa denuncia di inizio attività: da 260 a 1.000 euro.
Gli introiti spettano al Comune sede dell’attività. In caso di persistente inosservanza, le sanzioni sono raddoppiate.
Sospensione temporanea e cessazione
Il titolare che intenda sospendere temporaneamente l’attività deve comunicarlo preventivamente al Comune e all’APT. La sospensione non può superare 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi per comprovati motivi di forza maggiore. Decorso tale termine, l’attività si considera definitivamente cessata e il Comune revoca l’autorizzazione.
Norma finanziaria
La copertura degli oneri derivanti dalla legge era demandata al bilancio di previsione 2003, a conferma della sua collocazione in un quadro ormai esaurito e storicamente riferito a specifiche annualità.
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