L.R. Calabria 3/2003
Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 17 febbraio 2003, n. 3 sosteneva i consorzi di garanzia collettiva fidi operanti in agricoltura con contributi per costituzione, rafforzamento patrimoniale e abbattimento interessi. Il regime richiedeva requisiti specifici, controlli, rispetto della disciplina UE e regolamento attuativo. È stata abrogata dalla L.R. 26 luglio 2012, n. 30.
Misure a favore dei confidi agricoli
Misure a favore dei confidi agricoli in Calabria
La legge regionale della Calabria disciplinava un sistema di contributi pubblici a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel settore agricolo. La misura era finalizzata a rafforzare la capacità di garanzia verso le imprese agricole socie e operava solo nel territorio regionale, nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato e previo esito favorevole dell’esame della Commissione europea.
Finalità e tipologia degli aiuti
La Regione interveniva per sostenere lo sviluppo dei confidi agricoli mediante tre linee di contributo:
- sostegno alla costituzione e all’operatività dei confidi;
- integrazione del patrimonio di garanzia o dei fondi rischi destinati a garantire finanziamenti bancari concessi alle imprese agricole socie;
- concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dai confidi.
Soggetti beneficiari e requisiti
Gli interventi erano riservati ai confidi agricoli che, alla data della domanda, risultassero iscritti nell’elenco speciale previsto dal TUB e conformi alla normativa sui mercati finanziari. Potevano beneficiarne i soggetti costituiti in forma di cooperativa, consorzio o società consortile, formati da imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c., purché dotati dei seguenti requisiti:
- statuto regolare;
- sede operativa nel territorio regionale, con operatività provinciale, interprovinciale o regionale;
- finalità mutualistiche tra gli aderenti;
- almeno 100 imprese agricole socie;
- patrimonio di garanzia o fondi rischi non inferiore a Euro 25.822,24;
- concessione di garanzie indipendentemente dal numero di quote sottoscritte o versate dal singolo socio;
- consiglio di amministrazione composto per oltre due terzi da imprenditori agricoli.
Era inoltre consentita l’associazione in confidi di secondo grado, purché con sede operativa in Calabria; in tal caso il contributo per l’integrazione del patrimonio di garanzia o dei fondi rischi spettava ai confidi di secondo grado. Potevano aderire anche enti pubblici e organismi privati in qualità di soci sostenitori.
Modalità di concessione e regolamento attuativo
La misura concreta dei contributi doveva essere definita da un regolamento della Giunta regionale, adottato previo parere vincolante della Commissione consiliare competente entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento doveva stabilire:
- le azioni ammissibili;
- l’intensità massima dell’aiuto;
- la durata dei finanziamenti garantibili;
- i criteri di individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto della legge n. 241 del 1990;
- i termini per la presentazione delle domande.
Per la concessione dei contributi dovevano inoltre essere considerati, tra gli altri, il valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi risultanti dall’ultimo bilancio approvato, nonché l’importo globale delle operazioni garantite effettivamente erogate e in essere alla chiusura dell’esercizio precedente.
Limiti finanziari e durata delle operazioni
La legge fissava un importo massimo finanziabile/garantibile, in prima applicazione, pari a Euro 154.937,068 per ogni singola impresa agricola socia, con aggiornamento biennale possibile tramite provvedimento della Giunta regionale.
Per i contributi relativi al concorso nel pagamento degli interessi, la durata dei finanziamenti garantiti non poteva superare:
- 18 mesi per operazioni redditizie destinate alle esigenze di conduzione delle imprese agricole socie;
- 10 anni se finalizzati agli investimenti.
Le garanzie su prestiti di conduzione dovevano inoltre essere computate ai fini del rispetto delle condizioni e dei massimali vigenti per il reddito di gestione a breve termine. Restava escluso il cumulo, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri benefici analoghi previsti da leggi statali, regionali o da enti pubblici.
Operazioni finanziabili
I finanziamenti garantiti dai confidi potevano riguardare:
- investimenti mobiliari e immobiliari aziendali, compreso l’acquisto di terreni, finalizzati agli obiettivi di intervento in agricoltura, anche cofinanziati dall’Unione europea;
- investimenti finanziari, inclusa la ristrutturazione finanziaria e la trasformazione di passività onerose;
- acquisto di scorte vive e morte;
- spese di gestione aziendale;
- interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi.
Scioglimento, liquidazione e restituzioni
In caso di scioglimento o liquidazione, il confidi doveva darne tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, indicando motivi e cause. Doveva inoltre restituire alla Regione eventuali finanziamenti regionali erogati e non utilizzati.
Controlli, obblighi informativi e sanzioni
Il regolamento attuativo doveva disciplinare i controlli sui confidi beneficiari per garantire il rispetto dei vincoli di legge e della normativa comunitaria.
I confidi erano tenuti a comunicare preventivamente alla Regione:
- le modifiche statutarie;
- ogni variazione nel possesso dei requisiti richiesti.
Se venivano meno uno o più requisiti, il confidi doveva restituire i contributi erogati e non utilizzati, maggiorati degli interessi al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione. In caso di violazione degli obblighi di legge o delle disposizioni attuative, era prevista la revoca dei contributi non utilizzati e di quelli erogati in relazione ai quali si fossero riscontrate violazioni, con interessi, nonché l’esclusione fino a cinque anni dall’accesso ai contributi.
Disciplina comunitaria
L’erogazione dei contributi era subordinata all’esito favorevole dell’esame della Commissione europea sul regime di aiuti. In ogni caso, gli importi concessi non potevano superare i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti al settore agricolo.
Copertura finanziaria
Per l’anno 2003 e per gli anni successivi, gli interventi erano finanziati tramite fondi cofinanziati dal FEOGA, secondo la legge regionale n. 24 del 2002, nonché con le risorse stanziate nel bilancio regionale 2003 e nei bilanci successivi.
Obsolescenza e abrogazione
La legge è espressamente abrogata dall’art. 8, comma 1, della L.R. 26 luglio 2012, n. 30. Trattandosi di disciplina sostituita e riferita a un regime di aiuti ormai cessato, l’atto è oggi privo di applicazione pratica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 26 feb 2003L.R. Calabria 2/2003
- Legge · 14 mar 2003L.R. Calabria 5/2003
- Legge · 14 mar 2003L.R. Calabria 4/2003
- Legge · 7 gen 2003L.R. Calabria 1/2003
- Legge · 1 apr 2003L.R. Calabria 6/2003
- Legge · 27 dic 2002L.R. Calabria 50/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →