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Legge

L.R. Calabria 50/2002

Istituzione della Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della

Normativa regionaleL.R. Calabria 50/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Consiglio regionale della Calabria una Commissione consiliare contro ‘ndrangheta, corruzione e illegalità diffusa, rinnovata a ogni legislatura. Ne disciplina composizione, ufficio di presidenza, poteri di vigilanza e indagine, rapporti con autorità nazionali ed extranazionali, obblighi di collaborazione, relazioni annuali e copertura finanziaria.

Istituzione della Commissione consiliare antimafia e anticorruzione regionale

Commissione consiliare contro ‘ndrangheta, corruzione e illegalità diffusa

La legge regionale della Calabria istituisce una Commissione consiliare interna al Consiglio regionale con funzioni di contrasto ai fenomeni mafiosi e corruttivi. La disciplina, coordinata con le modifiche del 2011 e del 2019, definisce composizione, organizzazione, poteri istruttori e rapporti istituzionali della Commissione.

Costituzione, composizione e durata in carica

La Commissione è istituita in seno al Consiglio regionale della Calabria ed è rinnovata a ogni inizio di legislatura. È composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare esistente, così da garantire la rappresentanza di tutte le componenti politiche presenti nell’Assemblea.

Ufficio di presidenza e supporto organizzativo

L’Ufficio di presidenza della Commissione è formato da un Presidente, un Vicepresidente e un Consigliere segretario, eletti dal Consiglio regionale secondo il regolamento interno. Al Presidente spetta l’indennità prevista per gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari permanenti.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione, deve mettere a disposizione una struttura speciale, analoga a quella assegnata ai Presidenti delle commissioni permanenti, composta da personale regionale. La Commissione adotta inoltre un proprio regolamento interno entro trenta giorni dall’insediamento, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, per disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni e la pubblicità dei lavori, degli atti e dei documenti acquisiti.

Competenze di vigilanza, indagine e proposta

La Commissione svolge funzioni di vigilanza e indagine sull’Amministrazione regionale e sugli enti sottoposti al controllo regionale per individuare possibili infiltrazioni e connivenze mafiose, altre associazioni criminali e fenomeni di corruzione. Vigila anche sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti pubblici, nonché sulle procedure di affidamento e di assegnazione degli appalti.

Tra i suoi compiti rientrano anche:

  • la verifica dell’attuazione, da parte della Regione, degli enti locali calabresi e degli altri enti o istituzioni vigilati, della normativa statale e regionale in materia di lotta alla mafia;
  • la valutazione della congruità della normativa vigente e dell’azione dei pubblici poteri regionali, con la possibilità di formulare proposte legislative, amministrative e organizzative;
  • l’assunzione di ogni iniziativa utile per migliorare l’esercizio delle potestà regionali e delle funzioni degli enti locali, anche in funzione del contrasto a criminalità organizzata e corruzione;
  • la promozione di iniziative per diffondere la cultura antimafiosa, della legalità e del rifiuto delle attività corruttive.

La versione coordinata prevede inoltre un potere specifico di approfondimento conoscitivo sul fenomeno ‘ndranghetistico e corruttivo, con iniziative volte alla riprovazione sociale delle condotte illecite e al rafforzamento della cultura della legalità.

Rapporti con autorità nazionali ed extranazionali

Tramite la Presidenza del Consiglio regionale, la Commissione promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali per migliorare la conoscenza dei fenomeni mafiosi e degli strumenti di contrasto, anche mediante interventi legislativi e amministrativi di competenza regionale.

La Commissione mantiene costantemente informata la Commissione parlamentare antimafia e può proporre iniziative congiunte nel rispetto delle rispettive competenze. Inoltre, in ambito regionale ed extraregionale, e senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, svolge attività di monitoraggio e studio delle azioni di matrice ‘ndranghetista, con particolare attenzione ai settori dei rifiuti, delle ecomafie e delle agromafie.

Modalità di esercizio delle funzioni e collaborazione degli enti

La Commissione può esercitare le proprie funzioni di iniziativa oppure su segnalazione delle amministrazioni ed enti interessati, nonché di enti privati o cittadini, purché questi siano identificati e la segnalazione sia preventivamente vagliata quanto ad attendibilità.

Per svolgere i propri compiti può, d’intesa con la Presidenza dell’Assemblea:

  • promuovere inchieste e ispezioni presso Regione, enti locali calabresi ed enti vigilati;
  • disporre audizioni di pubblici amministratori e dipendenti degli enti interessati;
  • richiedere documenti e atti, che devono essere trasmessi entro il termine fissato dalla Commissione;
  • sollecitare gli organi competenti ad adottare provvedimenti utili o necessari in relazione alle indagini.

Gli organi dell’Amministrazione regionale e degli enti coinvolti sono tenuti a collaborare. Anche amministratori pubblici e dipendenti devono fornire ogni necessaria collaborazione. La Commissione può inoltre verificare che le risorse finanziarie regionali, locali o pubbliche, anche extraregionali, siano utilizzate in modo conforme alle finalità pubbliche, con particolare riferimento a opere pubbliche, forniture, servizi e finanziamenti concessi a imprese private.

Relazioni all’Assemblea regionale

La Commissione deve riferire annualmente all’Assemblea regionale sulla propria attività. La Presidenza dell’Assemblea può chiedere relazioni anche parziali in qualunque momento, anche su richiesta di un gruppo consiliare, in relazione allo stato delle singole inchieste.

Segreto, riservatezza e codice di comportamento

I componenti della Commissione, i funzionari, il personale e chiunque collabori o partecipi alle indagini sono tenuti al segreto su fatti, atti e documenti che la Commissione ritenga non divulgabili, anche in relazione alle esigenze istruttorie. Il vincolo opera in ogni caso per le attività che riguardano, in tutto o in parte, privati e l’esercizio dell’iniziativa economica privata.

Organizzazione, risorse umane e mezzi

La Commissione dispone del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea. Può avvalersi, previa intesa con la Presidenza dell’Assemblea, di funzionari dell’Amministrazione regionale in ragione delle competenze di settore e delle qualifiche, nonché di funzionari statali, previa richiesta alla Presidenza dell’Assemblea e interpellanza delle amministrazioni interessate.

Copertura finanziaria e decorrenza

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti con i fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2003 e, per gli anni successivi, con la legge di bilancio. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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