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Legge

L.R. Calabria 4/2003

Contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge

Normativa regionaleL.R. Calabria 4/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria disciplina contributi in conto capitale ai Comuni costieri per realizzare strutture mobili o fisse e segnaletica sulle spiagge libere, al fine di agevolare l’accesso al mare di persone con problemi motori. Sono previsti domanda entro 60 giorni dall’entrata in vigore e poi entro il 31 ottobre di ogni anno, finanziamento massimo di 5.000 euro per progetto e copertura regionale per l’esercizio 2003 pari a 100.000 euro.

Contributi ai Comuni costieri per strutture sulle spiagge libere per l’accesso al mare di persone con problemi motori

Contributi per l’accesso al mare delle persone con problemi motori

La legge regionale della Calabria istituisce un sistema di contributi in conto capitale a favore dei Comuni costieri per realizzare strutture e dotazioni utili ad agevolare l’accesso al mare sulle spiagge libere da parte di persone con problemi motori. La disciplina è finalizzata a finanziare interventi comunali di adeguamento delle aree balneari libere e la relativa segnaletica.

Ambito degli interventi finanziabili

Sono finanziabili interventi destinati a migliorare l’accessibilità e la fruizione in sicurezza delle spiagge libere, con particolare attenzione al raggiungimento della battigia e dei servizi balneari pubblici.

In particolare rientrano tra gli interventi ammessi:

  • la realizzazione di strutture mobili o fisse;
  • la realizzazione di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del percorso verso la battigia e i servizi balneari pubblici;
  • l’allestimento e la posa di segnaletica di riferimento.

Definizione di strutture mobili

Ai fini della legge, per strutture mobili si intendono impianti movibili di qualsiasi materiale, facilmente identificabili come proprietà comunale, idonei a facilitare la mobilità sulle spiagge libere delle persone con problemi motori.

Soggetti beneficiari e ruolo dei Comuni

I beneficiari dei contributi sono i Comuni costieri della Regione Calabria. Ciascun Comune attuatore assume gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all’intervento ed è responsabile del vincolo di destinazione delle somme ricevute.

Ogni Comune costiero, in relazione all’estensione del territorio e alle presenze turistiche, può prevedere fino a un massimo di tre strutture mobili.

Procedura di richiesta e documentazione

I Comuni costieri possono presentare domanda di finanziamento su apposito modello predisposto dal Dipartimento trasporti.

Le richieste devono essere presentate:

  • entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • successivamente, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Alla domanda devono essere allegati:

  • il progetto esecutivo approvato;
  • il quadro economico della spesa;
  • una dichiarazione dell’ente richiedente con l’assunzione dell’onere di almeno il 25% della spesa complessiva prevista nel piano economico;
  • l’indicazione del responsabile del procedimento.

Conferenza dei servizi

Per acquisire tutti i consensi necessari alla realizzazione degli interventi, le amministrazioni comunali possono convocare una Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990.

Piano regionale di riparto e istruttoria

Sulla base dei progetti presentati dai Comuni costieri della Calabria, la Giunta regionale approva il Piano regionale di riparto per la realizzazione delle strutture mobili per l’accesso al mare, su proposta dell’Assessore ai trasporti e previo parere della commissione consiliare competente.

L’approvazione del Piano avviene:

  • entro i 60 giorni successivi al termine iniziale di presentazione delle domande;
  • successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Misura del finanziamento e modalità di erogazione

Il finanziamento concesso per ciascun progetto non può superare 5.000 euro.

L’erogazione dei contributi relativi ai progetti inclusi nel Piano di riparto avviene in un’unica soluzione mediante decreto dirigenziale.

Termini di avvio dei lavori e decadenza

I lavori dei progetti ammessi devono iniziare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento.

Il termine può essere prorogato una sola volta, per comprovati impedimenti, con decreto dirigenziale e per un massimo di ulteriori 60 giorni.

Se i lavori non iniziano nei termini previsti, è dichiarata la decadenza dal beneficio con decreto dirigenziale.

Rendicontazione, utilizzo delle economie e responsabilità

Gli enti attuatori devono presentare all’Assessorato ai trasporti, Servizio amministrativo, il rendiconto finale dei lavori e di ogni opera eseguita, con la relativa documentazione di spesa.

Le eventuali economie di spesa possono essere utilizzate, nel rispetto della normativa vigente e previa comunicazione all’Assessore ai trasporti, per opere migliorative e complementari dell’opera principale.

Copertura finanziaria

Per l’esercizio finanziario 2003 l’onere è valutato in 100.000 euro e la copertura è prevista in sede di approvazione del bilancio di previsione per il 2003. Per gli esercizi successivi, la copertura è assicurata annualmente con la legge di bilancio regionale e con la legge finanziaria che la accompagna.

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