L.R. Calabria 5/2003
Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 5/2003 istituisce un programma triennale “S.O.S. Argentina” per assistere i corregionali in grave indigenza in Argentina, con prestazioni economiche, sanitarie e farmaceutiche e sostegno a iniziative produttive. Ha però cessato efficacia pratica ed è stata abrogata dalla L.R. 28/2011.
Misure di sostegno economico, sanitario e produttivo per i calabresi residenti in Argentina
Misure di sollievo per i calabresi in Argentina
La legge regionale della Calabria disciplina un programma straordinario e triennale di protezione sociale, denominato “S.O.S. Argentina”, rivolto ai calabresi residenti in Argentina colpiti dalla crisi socio-economica del Paese. Il provvedimento prevede interventi economici, sanitari, farmaceutici e di sostegno a iniziative produttive, con applicazione limitata al territorio regionale e ai soggetti individuati dalla stessa legge.
Finalità e struttura degli interventi
La Regione, in attuazione dei principi statutari e in armonia con le iniziative statali, interviene per alleviare condizioni di grave indigenza e garantire una più dignitosa qualità della vita ai propri corregionali. Il programma triennale comprende:
- prestazioni economiche;
- prestazioni sanitarie e farmaceutiche;
- sostegno a iniziative promosse da emigrati di origine calabrese per dare un supporto stabile e non meramente emergenziale.
Soggetti beneficiari e nozione di emigrati calabresi
Sono considerati emigranti calabresi coloro che:
- erano cittadini italiani;
- hanno avuto la residenza in un Comune della Calabria per almeno 3 anni prima dell’espatrio.
Tale qualifica estende i benefici anche ai relativi discendenti. Per accedere agli aiuti economici e sanitari, i destinatari devono inoltre aver maturato una permanenza in Argentina per motivi di lavoro non inferiore a 5 anni, da attestare mediante dichiarazione dell’interessato resa secondo la normativa vigente.
Assistenza economica: criterio di povertà e trattamento
La Regione assume come soglia di povertà un importo annuo pro capite pari a euro 1.600,00. Ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge è riconosciuto un trattamento economico annuale, erogato mensilmente in ratei di pari importo, pari alla differenza tra la soglia di euro 1.600,00 e gli eventuali redditi, rendite o introiti annui del richiedente.
Le prestazioni:
- decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
- cessano quando mutano le condizioni patrimoniali o reddituali che ne avevano giustificato il riconoscimento;
- hanno natura assistenziale, non configurano diritto soggettivo acquisito;
- dipendono dalle disponibilità del bilancio regionale;
- sono personali, intrasferibili e non pignorabili né utilizzabili a garanzia di obbligazioni.
Requisiti per le provvidenze economiche
Per ottenere le provvidenze economiche occorre trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- avere almeno 65 anni, essere nati in Italia, aver mantenuto la cittadinanza italiana e non disporre di mezzi economici sufficienti, né di pensioni o altri benefici assistenziali pubblici o privati tali da superare la soglia di povertà;
- essere affetti da inabilità permanente e assoluta a ogni proficuo lavoro, riconosciuta dall’autorità competente di sicurezza sociale o, in mancanza, dall’ente preposto in Italia, purché non vi sia un reddito annuo superiore alla soglia indicata.
Procedura, istruttoria e documentazione
La domanda va presentata su appositi formulari predisposti dai soggetti attuatori e corredata da documentazione idonea a provare cittadinanza, situazione reddituale e, se del caso, stato di malattia o inabilità. In particolare sono richiesti:
- copia autenticata del passaporto italiano o certificato consolare che attesti la cittadinanza italiana;
- dichiarazione giurata sulla mancata percezione di retribuzioni, rendite o pensioni, oppure documentazione dell’ammontare percepito;
- dichiarazione reddituale o altra documentazione necessaria a verificare il diritto;
- per ammalati o inabili, certificato medico dell’istituzione pubblica riconosciuta con anamnesi lavorativa e formativa, dati clinici e previdenziali, e conclusioni diagnostiche.
Per le prestazioni agli ammalati e inabili già beneficiari, è richiesta una nuova domanda con certificazione medica che confermi la persistenza della malattia o dell’inabilità. Gli organi istruttori possono chiedere ulteriori documenti e svolgere verifiche. In prima applicazione, le domande dovevano essere presentate entro 30 giorni dall’approvazione dell’anagrafe dei corregionali residenti in Argentina.
Cessazione del diritto e recupero indebito
Il diritto alle prestazioni cessa in caso di:
- ritorno in Italia;
- perdita o rinuncia alla cittadinanza italiana;
- perdita dei requisiti richiesti;
- decesso;
- dichiarazione mendace.
In caso di dichiarazioni false, il beneficiario deve restituire integralmente le somme indebitamente percepite, con aggiunta degli interessi legali, ed è soggetto ad azione giudiziaria.
Gestione amministrativa e collaborazione con gli enti di patronato
Per l’istruttoria e la gestione delle procedure la Regione si avvale della collaborazione del Centro di Coordinamento degli Enti di Patronato italiano operanti in Argentina, denominato CEPA Argentina, e delle sedi del Patronato ENAS in Argentina. I rapporti sono disciplinati da apposita convenzione, sottoscritta dall’Unità di crisi, nella quale devono essere definite modalità operative, responsabilità e sistemi di controllo.
Assistenza sanitaria e Centro Sanitario Polispecialistico
Per fronteggiare le gravi carenze dell’assistenza sanitaria in Argentina, anche a causa della sospensione delle attività del PAMI, la Regione assicura prestazioni di medicina specialistico-ambulatoriale tramite un Centro Sanitario Polispecialistico convenzionato, destinato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Il Centro, istituito in via sperimentale a Buenos Aires, offre prestazioni di:
- clinica medica, psicologia, neurologia, psichiatria, ginecologia, cardiologia, gastroenterologia, gerontologia;
- analisi di laboratorio, radiologia, prescrizioni farmaceutiche, nefrologia e dialisi;
- oculistica, diabetologia, otorino, ortopedia, chirurgia generale.
L’Unità di crisi è incaricata di definire il rapporto con l’associazione che gestisce il Centro e di stipulare accordi con le associazioni dei farmacisti maggiormente rappresentative per garantire la fornitura gratuita dei farmaci prescritti dai professionisti del Centro.
Sostegno alle attività produttive e formative
La Regione sostiene iniziative finalizzate a uno sviluppo più stabile dell’economia degli emigrati di origine calabrese in Argentina, tra cui:
- linee di credito per piccole imprese artigianali e commerciali;
- facilitazioni per lo scambio commerciale con la Calabria;
- formazione professionale spendibile nell’economia argentina;
- sviluppo della cultura d’impresa mediante borse di studio e stage aziendali;
- formazione all’autoimprenditorialità.
Il sostegno è rivolto a emigrati di origine calabrese in disagiate condizioni economiche e di età compresa tra 30 e 60 anni. L’istruttoria e le procedure seguono le regole previste per le altre misure della legge e sono coordinate dall’Unità di crisi.
Unità di crisi e monitoraggio
Presso il Consiglio regionale è istituita una “Unità di crisi” con funzioni di coordinamento, monitoraggio, verifica dell’efficacia e del grado di soddisfacimento degli interventi. La sua composizione e struttura sono definite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. Entro 30 giorni dalla costituzione, l’Unità deve predisporre e approvare l’anagrafe dei corregionali residenti in Argentina.
Aspetti finanziari
La legge rinvia a un successivo atto normativo per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure previste.
Stato di vigenza
L’atto è stato espressamente abrogato dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ed è quindi da considerarsi obsoleto e non più applicabile.
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