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Legge

L.R. Calabria 5/2003

Norme per il sollievo della emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina.

Normativa regionaleL.R. Calabria 5/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 5/2003 istituisce un programma triennale “S.O.S. Argentina” per assistere i corregionali in grave indigenza in Argentina, con prestazioni economiche, sanitarie e farmaceutiche e sostegno a iniziative produttive. Ha però cessato efficacia pratica ed è stata abrogata dalla L.R. 28/2011.

Misure di sostegno economico, sanitario e produttivo per i calabresi residenti in Argentina

Misure di sollievo per i calabresi in Argentina

La legge regionale della Calabria disciplina un programma straordinario e triennale di protezione sociale, denominato “S.O.S. Argentina”, rivolto ai calabresi residenti in Argentina colpiti dalla crisi socio-economica del Paese. Il provvedimento prevede interventi economici, sanitari, farmaceutici e di sostegno a iniziative produttive, con applicazione limitata al territorio regionale e ai soggetti individuati dalla stessa legge.

Finalità e struttura degli interventi

La Regione, in attuazione dei principi statutari e in armonia con le iniziative statali, interviene per alleviare condizioni di grave indigenza e garantire una più dignitosa qualità della vita ai propri corregionali. Il programma triennale comprende:

  • prestazioni economiche;
  • prestazioni sanitarie e farmaceutiche;
  • sostegno a iniziative promosse da emigrati di origine calabrese per dare un supporto stabile e non meramente emergenziale.

Soggetti beneficiari e nozione di emigrati calabresi

Sono considerati emigranti calabresi coloro che:

  • erano cittadini italiani;
  • hanno avuto la residenza in un Comune della Calabria per almeno 3 anni prima dell’espatrio.

Tale qualifica estende i benefici anche ai relativi discendenti. Per accedere agli aiuti economici e sanitari, i destinatari devono inoltre aver maturato una permanenza in Argentina per motivi di lavoro non inferiore a 5 anni, da attestare mediante dichiarazione dell’interessato resa secondo la normativa vigente.

Assistenza economica: criterio di povertà e trattamento

La Regione assume come soglia di povertà un importo annuo pro capite pari a euro 1.600,00. Ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge è riconosciuto un trattamento economico annuale, erogato mensilmente in ratei di pari importo, pari alla differenza tra la soglia di euro 1.600,00 e gli eventuali redditi, rendite o introiti annui del richiedente.

Le prestazioni:

  • decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
  • cessano quando mutano le condizioni patrimoniali o reddituali che ne avevano giustificato il riconoscimento;
  • hanno natura assistenziale, non configurano diritto soggettivo acquisito;
  • dipendono dalle disponibilità del bilancio regionale;
  • sono personali, intrasferibili e non pignorabili né utilizzabili a garanzia di obbligazioni.

Requisiti per le provvidenze economiche

Per ottenere le provvidenze economiche occorre trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • avere almeno 65 anni, essere nati in Italia, aver mantenuto la cittadinanza italiana e non disporre di mezzi economici sufficienti, né di pensioni o altri benefici assistenziali pubblici o privati tali da superare la soglia di povertà;
  • essere affetti da inabilità permanente e assoluta a ogni proficuo lavoro, riconosciuta dall’autorità competente di sicurezza sociale o, in mancanza, dall’ente preposto in Italia, purché non vi sia un reddito annuo superiore alla soglia indicata.

Procedura, istruttoria e documentazione

La domanda va presentata su appositi formulari predisposti dai soggetti attuatori e corredata da documentazione idonea a provare cittadinanza, situazione reddituale e, se del caso, stato di malattia o inabilità. In particolare sono richiesti:

  • copia autenticata del passaporto italiano o certificato consolare che attesti la cittadinanza italiana;
  • dichiarazione giurata sulla mancata percezione di retribuzioni, rendite o pensioni, oppure documentazione dell’ammontare percepito;
  • dichiarazione reddituale o altra documentazione necessaria a verificare il diritto;
  • per ammalati o inabili, certificato medico dell’istituzione pubblica riconosciuta con anamnesi lavorativa e formativa, dati clinici e previdenziali, e conclusioni diagnostiche.

Per le prestazioni agli ammalati e inabili già beneficiari, è richiesta una nuova domanda con certificazione medica che confermi la persistenza della malattia o dell’inabilità. Gli organi istruttori possono chiedere ulteriori documenti e svolgere verifiche. In prima applicazione, le domande dovevano essere presentate entro 30 giorni dall’approvazione dell’anagrafe dei corregionali residenti in Argentina.

Cessazione del diritto e recupero indebito

Il diritto alle prestazioni cessa in caso di:

  • ritorno in Italia;
  • perdita o rinuncia alla cittadinanza italiana;
  • perdita dei requisiti richiesti;
  • decesso;
  • dichiarazione mendace.

In caso di dichiarazioni false, il beneficiario deve restituire integralmente le somme indebitamente percepite, con aggiunta degli interessi legali, ed è soggetto ad azione giudiziaria.

Gestione amministrativa e collaborazione con gli enti di patronato

Per l’istruttoria e la gestione delle procedure la Regione si avvale della collaborazione del Centro di Coordinamento degli Enti di Patronato italiano operanti in Argentina, denominato CEPA Argentina, e delle sedi del Patronato ENAS in Argentina. I rapporti sono disciplinati da apposita convenzione, sottoscritta dall’Unità di crisi, nella quale devono essere definite modalità operative, responsabilità e sistemi di controllo.

Assistenza sanitaria e Centro Sanitario Polispecialistico

Per fronteggiare le gravi carenze dell’assistenza sanitaria in Argentina, anche a causa della sospensione delle attività del PAMI, la Regione assicura prestazioni di medicina specialistico-ambulatoriale tramite un Centro Sanitario Polispecialistico convenzionato, destinato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Centro, istituito in via sperimentale a Buenos Aires, offre prestazioni di:

  • clinica medica, psicologia, neurologia, psichiatria, ginecologia, cardiologia, gastroenterologia, gerontologia;
  • analisi di laboratorio, radiologia, prescrizioni farmaceutiche, nefrologia e dialisi;
  • oculistica, diabetologia, otorino, ortopedia, chirurgia generale.

L’Unità di crisi è incaricata di definire il rapporto con l’associazione che gestisce il Centro e di stipulare accordi con le associazioni dei farmacisti maggiormente rappresentative per garantire la fornitura gratuita dei farmaci prescritti dai professionisti del Centro.

Sostegno alle attività produttive e formative

La Regione sostiene iniziative finalizzate a uno sviluppo più stabile dell’economia degli emigrati di origine calabrese in Argentina, tra cui:

  • linee di credito per piccole imprese artigianali e commerciali;
  • facilitazioni per lo scambio commerciale con la Calabria;
  • formazione professionale spendibile nell’economia argentina;
  • sviluppo della cultura d’impresa mediante borse di studio e stage aziendali;
  • formazione all’autoimprenditorialità.

Il sostegno è rivolto a emigrati di origine calabrese in disagiate condizioni economiche e di età compresa tra 30 e 60 anni. L’istruttoria e le procedure seguono le regole previste per le altre misure della legge e sono coordinate dall’Unità di crisi.

Unità di crisi e monitoraggio

Presso il Consiglio regionale è istituita una “Unità di crisi” con funzioni di coordinamento, monitoraggio, verifica dell’efficacia e del grado di soddisfacimento degli interventi. La sua composizione e struttura sono definite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. Entro 30 giorni dalla costituzione, l’Unità deve predisporre e approvare l’anagrafe dei corregionali residenti in Argentina.

Aspetti finanziari

La legge rinvia a un successivo atto normativo per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure previste.

Stato di vigenza

L’atto è stato espressamente abrogato dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ed è quindi da considerarsi obsoleto e non più applicabile.

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