Ordinanza n. 155/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Savoca n. 02 del 26 gennaio 2026 pubblicata il 29.1.2025, - della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 26 gennaio 2026 Approvazione Regolamento Edilizio Comunale) (pubblicata il 29.1.2025), del Piano Regolatore Generale del Comune di Savoca e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio Comunale di Savoca n. 2 e n. 3 del 26 gennaio 2026, il Piano Regolatore Generale comunale e gli atti presupposti, connessi o consequenziali
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l’annullamento di due deliberazioni del Consiglio Comunale di Savoca, una delle quali relativa all’approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, nonché del Piano Regolatore Generale e degli atti collegati. Dall’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha rilevato che le amministrazioni intimate non avevano depositato tutti gli atti e documenti rilevanti ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., rendendo necessario acquisirli in vista dell’udienza di merito.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle amministrazioni intimate di depositare, entro il termine di legge e in vista dell’udienza di merito del 10 settembre 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro atto utile alla decisione. Il collegio ha precisato che l’espressione “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di incidere sulla decisione della controversia, anche ai fini della verifica dell’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non è stata definita la domanda di annullamento né è stata adottata alcuna decisione sul merito; l’ordinanza è stata comunicata dalla Segreteria.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio
L’amministrazione costituita deve depositare entro il termine per la costituzione il provvedimento impugnato e gli atti e documenti rilevanti per la decisione, inclusi quelli richiamati e quelli ritenuti utili.
art. 65, comma 3, c.p.a.
ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti
In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti necessari al giudizio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La valutazione della rilevanza degli atti da acquisire comprende anche quelli utili a verificare l’eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali e procedimentali non invalidanti.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non deposita nel termine di costituzione il provvedimento impugnato e gli atti e documenti rilevanti, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., anche d’ufficio e in vista dell’udienza di merito.
- L’obbligo di deposito previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a. comprende non solo gli atti posti a fondamento del provvedimento e quelli espressamente richiamati, ma ogni atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia.
- Tra gli atti utili al giudizio rientrano anche quelli necessari a consentire al giudice di valutare l’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
Come è indicizzato
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