Sentenza del 16/06/2015 n. 505 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
PROCESSO TRIBUTARIO - CARTELLA DI PAGAMENTO - OMESSA NOTIFICAZIONE ATTO PRODROMICO - Competenza per territorio - Sede società concessionaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa competenza territoriale è stata riconosciuta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la società concessionaria della riscossione che ha emesso la cartella. Pertanto, anche se la contestazione riguarda un'omissione imputabile all'Ente impositore, il ricorso contro la cartella per mancata notifica dell'atto prodromico deve essere proposto presso il giudice tributario del luogo in cui ha sede il concessionario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente per impugnare una cartella di pagamento, quando il ricorrente fa valere l'omessa notificazione dell'atto prodromico da parte dell'Ente impositore. È stato ritenuto rilevante il fatto che la cartella fosse stata emessa dalla società concessionaria della riscossione.
Norme richiamate
Norme sulla competenza territoriale nel processo tributario
Per l'impugnazione della cartella di pagamento, quando si deduce l'omessa notifica dell'atto prodromico, la competenza territoriale è collegata alla sede della società concessionaria della riscossione che ha emesso la cartella.
Massime di principio
- In caso di impugnazione di una cartella di pagamento per omessa notificazione dell'atto presupposto o prodromico, occorre individuare come foro competente quello della sede del concessionario della riscossione che ha emesso la cartella.
- La circostanza che l'omissione sia riferibile all'Ente impositore non sposta necessariamente la competenza territoriale presso la sede di tale ente.
- Prima di depositare il ricorso è necessario verificare la sede legale o territoriale del concessionario indicato nella cartella, poiché l'errata individuazione della Commissione tributaria può comportare una pronuncia di incompetenza.
- Il principio riguarda specificamente le controversie aventi a oggetto la cartella e la mancata notifica dell'atto prodromico; non implica automaticamente che ogni controversia contro l'Ente impositore debba essere proposta presso la sede del concessionario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 giu 2015Sentenza del 16/06/2015 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 16 giu 2015Sentenza del 16/06/2015 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 16 giu 2015Sentenza del 16/06/2015 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 16 giu 2015Sentenza del 16/06/2015 n. 240 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 16 giu 2015Sentenza del 16/06/2015 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 16 giu 2015Sentenza del 16/06/2015 n. 468 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →