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Sentenza

Sentenza del 16/06/2015 n. 505 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

PROCESSO TRIBUTARIO - CARTELLA DI PAGAMENTO - OMESSA NOTIFICAZIONE ATTO PRODROMICO - Competenza per territorio - Sede società concessionaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La competenza territoriale è stata riconosciuta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la società concessionaria della riscossione che ha emesso la cartella. Pertanto, anche se la contestazione riguarda un'omissione imputabile all'Ente impositore, il ricorso contro la cartella per mancata notifica dell'atto prodromico deve essere proposto presso il giudice tributario del luogo in cui ha sede il concessionario.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione della Commissione tributaria provinciale territorialmente competente per impugnare una cartella di pagamento, quando il ricorrente fa valere l'omessa notificazione dell'atto prodromico da parte dell'Ente impositore. È stato ritenuto rilevante il fatto che la cartella fosse stata emessa dalla società concessionaria della riscossione.

Norme richiamate

  • Norme sulla competenza territoriale nel processo tributario

    Per l'impugnazione della cartella di pagamento, quando si deduce l'omessa notifica dell'atto prodromico, la competenza territoriale è collegata alla sede della società concessionaria della riscossione che ha emesso la cartella.

Massime di principio

  • In caso di impugnazione di una cartella di pagamento per omessa notificazione dell'atto presupposto o prodromico, occorre individuare come foro competente quello della sede del concessionario della riscossione che ha emesso la cartella.
  • La circostanza che l'omissione sia riferibile all'Ente impositore non sposta necessariamente la competenza territoriale presso la sede di tale ente.
  • Prima di depositare il ricorso è necessario verificare la sede legale o territoriale del concessionario indicato nella cartella, poiché l'errata individuazione della Commissione tributaria può comportare una pronuncia di incompetenza.
  • Il principio riguarda specificamente le controversie aventi a oggetto la cartella e la mancata notifica dell'atto prodromico; non implica automaticamente che ogni controversia contro l'Ente impositore debba essere proposta presso la sede del concessionario.

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