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Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del parere sfavorevole emesso in data 11.9.2025, prot. n. 0063027/2025, a firma del Dirigente pro tempore del Settore I del Comune di Martina Franca, VIA, Transizione digitale sulla richiesta di parere di compatibilità al PAI ex art. 4 L.R. 19/2013 nell’ambito della pratica di SCIA id. LNTSNT30D48E986R-09082024-0802-SUAP 7106.

Giustizia amministrativa202501195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: parere sfavorevole del Comune sulla richiesta di compatibilità al PAI nell’ambito di una pratica di SCIA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il parere sfavorevole emesso dal dirigente del Settore I del Comune di Martina Franca sulla richiesta di parere di compatibilità al PAI prevista dall’art. 4 della l.r. 19/2013, presentata nell’ambito di una pratica di SCIA, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, i ricorrenti hanno prospettato un pregiudizio derivante dall’efficacia del parere impugnato.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto insussistente il periculum in mora, rilevando che il pregiudizio prospettato non trovava adeguato riscontro nella documentazione prodotta e consisteva comunque in un nocumento economico, privo del carattere di irreparabilità richiesto dall’art. 55 c.p.a. Il difetto del periculum ha reso assorbita ogni ulteriore valutazione sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    pregiudizio economico, difettando pertanto dell’attributo della irreparabilità

    La tutela cautelare richiede la sussistenza del periculum in mora, inteso anche come pregiudizio grave e irreparabile; un danno meramente economico, non adeguatamente documentato, non soddisfa tale requisito.

  • art. 4 l.r. 19/2013

    La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di parere di compatibilità al PAI presentata nell’ambito della SCIA; l’ordinanza cautelare non ne offre una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio meramente economico non integra, di regola, il periculum in mora richiesto dall’art. 55 c.p.a., salvo che siano dimostrati caratteri concreti di gravità e irreparabilità.
  • La prospettazione del danno cautelare deve essere adeguatamente documentata; in mancanza di riscontro nella documentazione prodotta, il requisito del periculum in mora non può ritenersi provato.
  • Quando il periculum in mora risulta insussistente, il giudice può assorbire ogni ulteriore valutazione sul fumus boni iuris e rigettare la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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