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Sentenza

Sentenza del 05/02/2021 n. 731 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Potere di cognizione incidentale del giudice tributario - Sussiste - Nullità del negozio fideiussorio - Legittimazione passiva del fideiussore coobbligato - Non sussiste - Nullità della pretesa tributaria - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice tributario, esercitando il potere di cognizione incidentale, ha dichiarato la nullità del negozio fideiussorio per violazione di norme imperative; di conseguenza è stata riconosciuta la nullità della pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione nei confronti del fideiussore, per venir meno il presupposto della legittimazione passiva; quindi la pretesa tributaria nei confronti del fideiussore è stata respinta

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della pretesa tributaria proposta dall'Amministrazione nei confronti del fideiussore, con contestazione della validità del negozio fideiussorio sostenendo che la fideiussione è nulla perché stipulata in violazione di norme imperative

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92

    attribuisce al giudice tributario il potere di cognizione incidentale su tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione, con le sole esclusioni della querela di falso e delle questioni relative allo status delle persone diverse dalla capacità processuale

Massime di principio

  • Il giudice tributario può valutare d'ufficio o in via incidentale la nullità di atti o negozi rilevanti per la decisione, salvo le eccezioni esplicitate dalla norma (querela di falso e status personale diverso dalla capacità processuale).
  • La nullità assoluta di una fideiussione (per violazione di norme imperative) può determinare la perdita del presupposto della legittimazione passiva del fideiussore e quindi la nullità della pretesa tributaria promossa nei suoi confronti.
  • Occorre distinguere nullità assoluta e relativa: solo l'annullabilità o la nullità assoluta della garanzia che incide sul rapporto obbligatorio può esimere il garante dalla responsabilità verso l'Amministrazione; la relativa richiede solitamente l'azione della parte interessata.
  • La parte che invoca la nullità della fideiussione deve fornire elementi di fatto e diritto idonei a dimostrare la violazione di norme imperative; l'Amministrazione può controbattere dimostrando la validità del presupposto di legittimazione o l'esistenza di altri mezzi di tutela del credito.
  • In casi analoghi, il difensore del contribuente/fideiussore dovrebbe far emergere tempestivamente la nullità del negozio di garanzia in sede tributaria, poiché il giudice può decidere la questione anche se non posta come motivo principale dell'impugnazione.

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