Ordinanza n. 258/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione: 1. del Decreto del Questore della Provincia di Salerno Prot. -OMISSIS-, notificato in data-OMISSIS- a mezzo della Stazione dei Carabinieri di Sarno, con cui il ricorrente è stato ammonito ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 ottobre 2013, n. 119 e successive modifiche; 2. della nota della Questura di Salerno - Divisione Polizia Anticrimine Prot. -OMISSIS-, con cui è stata negata all'odierno ricorrente l'istanza di accesso agli atti del procedimento che ha condotto all'emissione del predetto decreto di ammonimento; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore recante ammonimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 119/2013 e diniego di accesso agli atti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore gli ha intimato di tenere una condotta conforme alla legge e di porre fine a comportamenti persecutori, molesti e minacciosi, chiedendone la sospensione cautelare. Ha inoltre impugnato la nota della Questura che aveva negato l'accesso agli atti del procedimento. Dalla pronuncia non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti, ma emerge la contestazione dell'ammonimento e la richiesta di sospenderne gli effetti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l'ammonimento, avente natura preventiva e cautelare, non apparisse prima facie irragionevole rispetto agli elementi fattuali desumibili dalla complessiva condotta del ricorrente e dalla documentazione acquisita. Il giudice ha richiamato la funzione dell'ammonimento, diretta a dissuadere da comportamenti persecutori e a prevenire la possibile degenerazione di condotte moleste o minacciose in reati di cui all'art. 612-bis c.p., sulla base di un giudizio prognostico di mera probabilità. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il decreto si limita a un ammonimento a tenere una condotta conforme alla legge, senza specifiche prescrizioni né concrete limitazioni della sfera giuridica del destinatario. Nel bilanciamento degli interessi, il pregiudizio allegato è stato ritenuto recessivo rispetto alle esigenze di tutela preventiva della controinteressata, non essendo stato dimostrato un danno grave e irreparabile attuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3 legge 15 ottobre 2013, n. 119
"tenere una condotta conforme alla legge ed intimandogli di porre fine ai comportamenti persecutori, molesti e minacciosi"
La misura di ammonimento è considerata uno strumento preventivo e cautelare fondato su una valutazione prognostica circa la possibile degenerazione di condotte moleste o minacciose in comportamenti costituenti reato.
art. 612-bis c.p.
La possibile commissione del reato di atti persecutori costituisce il parametro cui è riferita la valutazione prognostica posta a fondamento dell'ammonimento.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per l'assenza dei presupposti cautelari, in particolare per la mancata dimostrazione di un danno grave e irreparabile attuale e per la prevalenza delle esigenze preventive perseguite dall'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico fondato sulla mera probabilità che comportamenti molesti o minacciosi degenerino in condotte persecutorie penalmente rilevanti; non è quindi necessario l'accertamento definitivo della commissione del reato.
- In sede cautelare, la legittimità prima facie dell'ammonimento va valutata in relazione agli elementi fattuali emergenti dalla complessiva condotta dell'interessato e alla non irragionevolezza della scelta amministrativa.
- Quando l'ammonimento si limita a intimare al destinatario una condotta conforme alla legge, senza imporre specifiche prescrizioni o concrete limitazioni della sua sfera giuridica, la mera adozione della misura non dimostra di per sé un danno grave e irreparabile attuale ai fini dell'art. 55 c.p.a.
- Nel bilanciamento cautelare, in assenza della prova di un danno grave e irreparabile attuale, le esigenze di tutela preventiva della persona destinataria della protezione possono prevalere sul pregiudizio allegato dal destinatario dell'ammonimento.
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