Sentenza del 23/12/2019 n. 34287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso relativo alla TIA 1, sostenendo che la delibera del Comune di Latina n. 44/2006, adottata il 30 maggio 2006, non potesse validamente istituire la TIA prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, poiché tale tariffa era stata soppressa dal D.Lgs. n. 152 del 2006, entrato in vigore il 29 aprile 2006. Ha inoltre denunciato l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello. La proroga del termine per l'approvazione del bilancio comunale non poteva attribuire al Comune il potere di istituire una tariffa già soppressa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati. Ha stabilito che la delibera comunale del 30 maggio 2006 era illegittima e priva di fondamento normativo, perché adottata dopo la soppressione della TIA 1. Le disposizioni transitorie consentivano soltanto di mantenere in vigore le discipline regolamentari già esistenti e le tariffe già istituite, non di deliberare ex novo il passaggio dalla TARSU alla TIA 1. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente e disponendo la disapplicazione della delibera. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Istituzione della tariffa di igiene ambientale (TIA 1), destinata a sostituire la TARSU.
La norma costituiva il fondamento della TIA 1, ma tale tariffa è stata successivamente soppressa dal D.Lgs. n. 152 del 2006.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
Prevedeva un regime transitorio per il graduale passaggio alla piena copertura dei costi mediante tariffa.
Il regime transitorio non consentiva, dopo la soppressione della TIA 1, di adottare nuove delibere istitutive; consentiva soltanto la prosecuzione delle discipline già vigenti.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1 e 11
La tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
Dal 29 aprile 2006 la TIA 1 non poteva più essere istituita ex novo. Il comma 11 salvaguardava esclusivamente le discipline regolamentari già vigenti fino all'emanazione della nuova disciplina attuativa.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lettera i)
I provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del decreto.
La disposizione assicurava continuità agli atti attuativi già esistenti, senza prorogare il potere degli enti locali di adottare nuove delibere istitutive della TIA 1.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, comma 3, e 7, comma 5
Prevedono il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti ai fini della decisione.
Il giudice tributario può disapplicare una delibera comunale illegittima anche se essa non è stata impugnata tempestivamente davanti al giudice amministrativo, poiché l'inoppugnabilità dell'atto non impedisce la tutela dei diritti soggettivi tributari.
Massime di principio
- Quando una norma sopprime una tariffa o un tributo, le clausole transitorie che salvaguardano la continuità normativa normalmente preservano solo gli atti e i regolamenti già vigenti, non consentono di adottare nuovi atti istitutivi.
- La proroga del termine per approvare il bilancio comunale non estende automaticamente il potere dell'ente di istituire o modificare un tributo privo di base normativa vigente.
- Per valutare la legittimità di un tributo locale occorre verificare sia la data dell'atto comunale sia la normativa statale vigente in quella data.
- Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente una delibera comunale illegittima anche se la delibera è divenuta inoppugnabile davanti al giudice amministrativo.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare la pretesa fiscale dimostrando che l'atto impositivo si fonda su una delibera adottata dopo la soppressione della relativa tariffa e non coperta da una valida disciplina transitoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 288 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 dic 2019Sentenza del 23/12/2019 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →