L.R. Lazio 8/2013
Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 8/2013 semplifica la disciplina delle strutture ricettive sostituendo l’autorizzazione con la SCIA, ridisegnando competenze di comuni, province e Roma Capitale su vigilanza, classificazione, prezzi e sanzioni. Prevede nuovi obblighi di esposizione dei prezzi, sanzioni amministrative e un regime transitorio/di adeguamento collegato al regolamento regionale 17/2008.
Semplificazione delle procedure per le strutture ricettive nel Lazio e aggiornamento del regime SCIA, prezzi e sanzioni
Semplificazione del regime delle strutture ricettive nel Lazio
La legge regionale interviene sulla disciplina delle strutture ricettive del Lazio per sostituire il tradizionale modello autorizzatorio con un sistema fondato sulla SCIA, chiarire le competenze amministrative e rafforzare gli obblighi di trasparenza sui prezzi. L’assetto riguarda le strutture alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta presenti nel territorio regionale.
Ambito di applicazione e disciplina generale
L’esercizio dell’attività ricettiva è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP del comune competente, oppure all’ufficio comunale competente in materia di attività produttive se il SUAP non è costituito. La segnalazione deve indicare denominazione, classificazione, capacità ricettiva, periodo di apertura e ubicazione della struttura.
La SCIA abilita anche, nel rispetto della normativa vigente:
- la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e ai soggetti ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- la vendita di alcuni prodotti accessori, come giornali, riviste, pellicole, strumenti informatici, cartoline e francobolli;
- la gestione, ad uso esclusivo dei medesimi soggetti, di attrezzature e strutture ricreative.
Per le strutture ricettive è inoltre possibile, alle condizioni previste dalla disciplina regionale e dal regolamento regionale sulle strutture alberghiere, esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche verso persone non alloggiate, nonché svolgere attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.
Classificazione e verifiche amministrative
La provincia competente verifica la classificazione indicata nella SCIA sulla base dei requisiti previsti dalla legge. Se la struttura risulta possedere requisiti diversi da quelli segnalati, la provincia può procedere a una nuova classificazione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
La disciplina distingue la competenza tra provincia, comuni e Roma Capitale per gli adempimenti di vigilanza, verifica e sanzione.
Obblighi di trasparenza sui prezzi e sui periodi di apertura
I titolari o gestori delle strutture ricettive devono esporre in modo ben visibile:
- nelle stanze e all’ingresso della struttura;
- sui siti web e sulle pagine web della struttura;
i prezzi praticati nell’anno di riferimento e i periodi di apertura.
I prezzi devono essere riepilogati in una tabella fornita dai comuni o da Roma Capitale, secondo un modello adottato dalla Regione, e comprendono:
- il prezzo dell’alloggio praticato nell’anno di riferimento;
- i servizi necessari alla classificazione;
- oneri e imposte separatamente evidenziati.
Non sono compresi i prezzi degli ulteriori servizi a richiesta del cliente. Resta vietato praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.
Ogni camera o unità abitativa deve riportare un cartellino prezzi fornito dal comune o da Roma Capitale, su modello regionale. Deve inoltre essere reso ben visibile l’orario di rilascio dell’alloggio.
Provvedimenti di sospensione e divieto di prosecuzione
In presenza di carenze di requisiti oggettivi o di irregolarità tecnico-amministrative, evasione fiscale o contributiva, oppure inosservanza delle norme su lavoro e sicurezza, il comune diffida il titolare assegnando un termine non superiore a 30 giorni per regolarizzare. Decorso inutilmente il termine, può disporre la sospensione dell’attività fino a 6 mesi.
Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività quando:
- il titolare o gestore non consente gli accertamenti necessari sulla SCIA;
- vengono meno i requisiti soggettivi;
- ricorrono le ipotesi dell’art. 100 TULPS;
- vi è reiterata violazione degli obblighi di esposizione o pubblicizzazione dei prezzi, o applicazione di prezzi difformi da quelli esposti.
Nei casi di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante, il comune può disporre la sospensione fino a 6 mesi e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività.
Ogni provvedimento adottato deve essere comunicato contestualmente a provincia e Regione.
Regime sanzionatorio
La legge rimodula in modo rilevante le sanzioni amministrative per le strutture ricettive. In particolare:
- l’esercizio dell’attività in violazione della disciplina sulla SCIA comporta una sanzione da 5.000 a 10.000 euro e l’immediata chiusura dell’attività;
- l’attribuzione alla struttura di requisiti o denominazioni non corrispondenti a quanto indicato nella SCIA o a classificazioni diverse da quella risultante ai sensi della legge è punita con sanzione da 1.000 a 5.000 euro;
- la mancata esposizione dei prezzi comporta una sanzione da 500 a 2.000 euro;
- l’applicazione di prezzi difformi da quelli esposti comporta una sanzione da 1.000 a 10.000 euro;
- la dotazione permanente di posti letto superiori a quelli indicati nella SCIA, per le strutture escluse quelle all’aria aperta, comporta una sanzione da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più;
- per le strutture all’aria aperta, l’accoglienza di un numero di persone superiore alla capacità massima indicata nella SCIA comporta una sanzione di 500 euro per ogni persona e per ogni giorno in più.
Le sanzioni sono ripartite per competenza:
- comuni o Roma Capitale irrogano le sanzioni collegate all’esercizio, ai prezzi e ai relativi obblighi di esposizione;
- le province irrogano le sanzioni connesse ad altri profili della disciplina modificata.
Gli importi sono trattenuti dall’ente irrogante e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.
Modifiche alla ripartizione delle funzioni amministrative
La legge aggiorna anche la legge regionale n. 14/1999, ridefinendo le funzioni regionali e locali in materia di turismo e strutture ricettive. In particolare, vengono attribuiti ai soggetti competenti:
- la verifica della classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione;
- la gestione delle SCIA presentate dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza;
- la fornitura delle tabelle riepilogative dei prezzi e dei cartellini, nonché la verifica dell’esposizione dei prezzi e l’irrogazione delle sanzioni correlate.
Disposizioni transitorie e adeguamento regolamentare
Con l’entrata in vigore della legge cessa ogni obbligo di comunicazione dei prezzi previsto dalle precedenti disposizioni dell’articolo 29, comma 5, della l.r. 13/2007. La cessazione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.
La Regione deve adeguare entro 6 mesi il regolamento regionale 17/2008. Fino all’entrata in vigore delle modifiche regolamentari, non si applicano le disposizioni dell’articolo 26, comma 5, e, limitatamente alla pubblicità dei prezzi su siti e pagine web, dell’articolo 29, comma 1.
La disciplina della somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 26, comma 5, si applica anche alle strutture ricettive già operanti che non svolgano, ad alcun titolo, la somministrazione verso persone non alloggiate.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, avvenuta il 28 novembre 2013. Il nucleo della disciplina, pur ancora formalmente vigente per le parti non modificate o abrogate, è in larga parte superato da successive modifiche del quadro normativo regionale, in particolare per la parte originaria dell’articolo 4 abrogata nel 2022.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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