L.R. Lazio 14/2013
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per il triennio 2014-2016, fissando entrate, spese, fondi di riserva, accantonamenti e limiti all’indebitamento. Disciplina inoltre variazioni di bilancio, impegni di spesa e bilanci degli enti dipendenti. Efficace dal 1° gennaio 2014, riguarda solo il triennio indicato.
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016
La legge approva il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per il triennio 2014-2016, nel quadro della disciplina contabile armonizzata e della sperimentazione prevista dalla normativa statale e regionale richiamata. Il provvedimento ha efficacia dal 1° gennaio 2014 e riguarda esclusivamente gli esercizi 2014, 2015 e 2016.
Stato di previsione dell’entrata e della spesa
Il provvedimento quantifica le entrate e le spese regionali per il 2014 e per il triennio 2014-2016, approvando i relativi totali generali sia in termini di competenza sia di cassa per il solo esercizio 2014. Per la spesa, l’autorizzazione all’impegno e al pagamento opera in conformità ai prospetti allegati al bilancio.
Struttura del bilancio e allegati contabili
Il bilancio è composto da una serie di documenti tecnici e prospetti contabili, tra cui nota preliminare, prospetti di entrata e spesa, riepiloghi generali, quadro riassuntivo, equilibrio di bilancio, risultato di amministrazione presunto, fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia esigibilità, vincoli di indebitamento, piano dei conti e vari elenchi relativi a spese obbligatorie, spese impreviste, garanzie, finanziamento di leggi regionali, investimenti, avanzo vincolato e fondi pluriennali vincolati.
L’adozione del bilancio in formato per categorie e macroaggregati è demandata alla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio; l’adozione per capitoli di entrata e di spesa è demandata al Presidente della Regione. L’assegnazione dei capitoli di spesa alle direzioni regionali deve essere effettuata dal Segretario generale della Giunta entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge.
Fondi di riserva, speciali, per perenzione e per perdite potenziali
La legge determina gli importi dei fondi iscritti nella missione 20 "Fondi ed accantonamenti" per il 2014 e, per alcuni fondi speciali, anche per il biennio successivo. Sono definiti gli stanziamenti per spese obbligatorie, impreviste e autorizzazioni di cassa, nonché i fondi speciali di parte corrente e in conto capitale.
Sono inoltre disciplinate le risorse destinate alla reiscrizione dei residui perenti, con importi distinti per spese regionali e per assegnazioni statali, e i fondi per il pagamento delle perdite potenziali, sia per spese a carico della Regione sia per spese vincolate.
Per i debiti certi, liquidi ed esigibili rientranti nelle anticipazioni di liquidità previste dalla normativa statale richiamata, relativi a impegni assunti entro il 31 dicembre 2011 e liquidati entro il 2012, non si applicano le disposizioni dell’articolo 41 della legge regionale n. 25/2001.
Ricorso all’indebitamento
Per il 2014 la Regione è autorizzata a contrarre mutui e/o prestiti obbligazionari destinati a nuovi investimenti fino a un massimo di 350.010.670,79 euro, comunque entro il limite delle quote capitale rimborsate. I finanziamenti devono avere un tasso non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti e una durata massima di ammortamento di 30 anni. Per il pagamento delle annualità di ammortamento la Regione rilascia mandato irrevocabile al tesoriere.
La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, è autorizzata ad assumere i mutui o prestiti con propri atti deliberativi, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Regole sugli impegni di spesa e contenimento della spesa
Per il 2014 la facoltà di impegnare gli stanziamenti è pienamente esercitabile per:
- spese obbligatorie;
- spese a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti;
- spese per calamità naturali;
- spese inderogabili per trasporto pubblico, sanità, politiche sociali e istruzione.
Per le altre spese, fino all’entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio 2014-2016 e previa verifica dell’andamento delle entrate, l’impegno è consentito nel limite del 70% dello stanziamento annuo. La Giunta può concedere deroghe su proposta dell’Assessore competente e previa motivazione dell’Assessore di materia, sentito il parere della commissione consiliare competente.
In via sperimentale per il 2014, ogni impegno assunto nel bilancio annuale e pluriennale deve essere corredato da un piano finanziario dei pagamenti, con graduazione in base alla reale scadenza. Le risorse richiamate dal decreto-legge n. 69/2013 concorrono al mantenimento dell’equilibrio di bilancio.
Variazioni di bilancio
La legge disciplina in modo ampio le variazioni di bilancio, nel rispetto del principio di flessibilità del sistema contabile. Sono previste variazioni con deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, con decreto del Presidente su proposta del Direttore competente, oppure con legge regionale, secondo la tipologia dell’intervento.
In particolare, possono essere disposte variazioni compensative tra missioni, programmi, categorie, macroaggregati e capitoli; variazioni relative a risorse vincolate, cofinanziamenti, nuove entrate vincolate, utilizzo dell’avanzo vincolato, fondi pluriennali vincolati, riaccertamento dei residui, nonché prelievi dai fondi di riserva e dai fondi per perenzione e perdite potenziali. Ogni variazione non espressamente ricompresa nelle fattispecie indicate richiede una legge regionale.
Bilanci degli enti dipendenti regionali
Sono approvati i bilanci di previsione 2014 e pluriennali 2015-2016 di numerosi enti dipendenti regionali, tra cui parchi naturali e regionali, agenzie regionali, l’ARPAL e Laziodisu.
L’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti, certificato nel conto consuntivo dell’anno precedente, concorre alla copertura delle spese di funzionamento. I contributi regionali per il funzionamento sono erogati in due semestralità, al netto di tale avanzo. Le somme non utilizzate costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale. Gli enti devono adeguare i propri bilanci alle previsioni definitivamente approvate dalla legge di bilancio regionale per il triennio 2014-2016.
Allegati su immobili e strumenti derivati
Sono allegati alla legge, ai sensi della normativa statale richiamata, l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione o alienazione e la nota informativa sugli oneri e sugli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o a finanziamenti con componente derivata.
Decorrenza e ambito temporale
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2014 e disciplina il bilancio regionale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016. Le disposizioni che riguardano autorizzazioni di spesa, limiti di impegno e strumenti di programmazione hanno quindi efficacia limitata al periodo di bilancio considerato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 dic 2013L.R. Lazio 12/2013
- Legge · 30 dic 2013L.R. Lazio 13/2013
- Legge · 24 dic 2013L.R. Lazio 11/2013
- Legge · 13 dic 2013L.R. Lazio 10/2013
- Legge · 11 dic 2013L.R. Lazio 9/2013
- Legge · 27 nov 2013L.R. Lazio 8/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →