L.R. Lazio 9/2013
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina laziale dei maestri di sci e delle scuole di sci (l.r. 21/1996): recepisce il quadro UE sul riconoscimento delle qualifiche, disciplina l’iscrizione di maestri da altre regioni, province autonome o Stati esteri, introduce crediti formativi per attività agonistica FISI, modifica composizione/competenze degli organi e riduce alcuni requisiti e sanzioni. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale dei maestri di sci nel Lazio
Modifiche alla disciplina regionale dei maestri di sci e delle scuole di sci nel Lazio
La legge interviene sulla legge regionale Lazio 14 giugno 1996, n. 21, aggiornando la disciplina della professione di maestro di sci, l’iscrizione agli albi e l’organizzazione delle scuole di sci. Le modifiche sono operative nel territorio della Regione Lazio e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.
Iscrizione all’albo e maestri provenienti da altre regioni, province autonome o altri Stati
La disciplina dell’albo professionale regionale viene aggiornata per includere espressamente anche i maestri di sci provenienti da altre province autonome, oltre che da altre regioni. L’iscrizione non è più descritta come “trasferimento dell’iscrizione”, ma come semplice iscrizione all’albo regionale.
Per i maestri di sci di altri Stati membri dell’Unione europea non iscritti ad albi professionali di altre regioni o province autonome italiane, che intendano esercitare nel Lazio in modo stabile o temporaneo, anche saltuariamente, si applicano le regole del decreto legislativo n. 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Per i cittadini di Paesi terzi si applica invece il d.P.R. n. 394/1999 in materia di immigrazione e condizione dello straniero.
È inoltre prevista nell’albo professionale regionale un’apposita sezione per i maestri di sci di altri Stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare temporaneamente, anche in forma saltuaria, nel Lazio.
Requisiti e procedure per l’esercizio della professione
Vengono aggiornati alcuni riferimenti normativi interni alla disciplina dei requisiti per l’esercizio della professione e alle autorità competenti, sostituendo i richiami alla “Comunità europea” con quelli all’“Unione europea” e spostando alcune competenze dalla struttura turistica a quella in materia di sport.
È inoltre semplificato il richiamo al certificato di idoneità psicofisica, con una formulazione meno onerosa rispetto al testo previgente.
Formazione, accesso e crediti formativi
Nella disciplina dell’accesso alla professione, la legge introduce un riconoscimento di crediti formativi per i candidati che abbiano partecipato ad attività agonistiche organizzate dalla F.I.S.I. nazionale o dai relativi comitati regionali nei due anni precedenti la domanda.
I crediti sono riconosciuti fino a un massimo del 5% della votazione minima, in funzione dei risultati agonistici ottenuti. La valutazione e l’attribuzione dei crediti spettano alle sottocommissioni competenti per la disciplina interessata.
Scuole di sci e organizzazione dell’attività
Per razionalizzare l’attività delle scuole di sci, la Regione autorizza di norma una sola scuola nella stessa località sciistica, anche se articolata in più stazioni.
Gli enti locali e i gestori degli impianti di risalita devono favorire lo sviluppo delle scuole di sci, mettendo a disposizione adeguate aree o strutture a servizio dell’utenza, anche tramite accordi o convenzioni.
Composizione e funzionamento degli organi competenti
La legge aggiorna la disciplina degli organi regionali competenti in materia di maestri di sci e scuole di sci, prevedendo che la Giunta regionale deliberi su proposta dell’assessorato competente in materia di sport.
Per alcune componenti degli organismi tecnici, il riferimento non è più a una qualifica funzionale minima ma alla designazione da parte della struttura regionale di appartenenza. È inoltre chiarito che, in determinate ipotesi, l’iniziativa può provenire anche dal collegio regionale.
Disposizioni su numeri minimi, durata e sanzioni
Sono soppressi i riferimenti alle “minime” in alcune disposizioni della legge previgente.
In materia di scuole di sci, i requisiti numerici vengono ridotti: un parametro passa da sei a quattro e un altro da nove a sei.
La sanzione pecuniaria prevista dall’articolato viene aggiornata dalla vecchia misura in lire a un importo di 1.000 euro.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 13 dic 2013L.R. Lazio 10/2013
- Legge · 24 dic 2013L.R. Lazio 11/2013
- Legge · 27 nov 2013L.R. Lazio 8/2013
- Legge · 30 dic 2013L.R. Lazio 14/2013
- Legge · 30 dic 2013L.R. Lazio 13/2013
- Legge · 30 dic 2013L.R. Lazio 12/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →