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Legge

L.R. Lazio 13/2013

Legge di stabilità regionale 2014 (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 13/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge di stabilità regionale Lazio 2014 definisce i limiti del ricorso al mercato finanziario, misura e controlla la spesa regionale, riforma la rateizzazione dei debiti tributari, disciplina la tassa automobilistica e istituisce fondi per start-up, creatività e famiglie con mutuo prima casa. Prevede coperture finanziarie e decorre dal 1° gennaio 2014; varie misure hanno efficacia limitata al 2014 o al triennio 2014-2016.

Legge di stabilità regionale Lazio 2014

Legge di stabilità regionale Lazio 2014

La legge di stabilità regionale per il 2014 definisce i principali equilibri finanziari della Regione Lazio e introduce misure puntuali in materia tributaria, tariffaria e di sostegno allo sviluppo economico e familiare. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale laziale e, per molte previsioni, con effetti limitati all’esercizio 2014 o al triennio 2014-2016.

Equilibri di bilancio e controllo della spesa

La legge fissa per il 2014 il limite massimo del ricorso al mercato finanziario, al netto di specifiche operazioni di rimborso anticipato, ristrutturazione di passività e copertura dei disavanzi sanitari, in 2.259.291.595,95 euro in termini di competenza e cassa.

Inoltre:

  • il cosiddetto “Quadro A” riepiloga le leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e capitoli, in coerenza con la contabilità armonizzata;
  • le autorizzazioni di spesa previste da leggi regionali che disciplinano interventi vari sono considerate come limiti massimi di spesa;
  • per l’individuazione dei limiti degli oneri finanziari, per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge, si assumono gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2014-2016.

Ridestinazione di economie su mutui degli enti locali

Le contribuzioni regionali già iscritte in bilancio al 15 novembre 2013, relative a mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti con onere integrale a carico della Regione e senza erogazioni nel periodo 2007-2013, sono ridestinate:

  • all’estinzione anticipata dei mutui, se al 15 novembre 2013 non risulta alcuna erogazione per stati di avanzamento lavori;
  • alla realizzazione di interventi finanziati con ricorso al debito iscritti nell’elenco 5 del bilancio regionale, negli altri casi, previa variazione di bilancio.

La disciplina non si applica se l’ente locale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, dichiara che l’opera è in corso di realizzazione e indica la somma ancora necessaria al completamento: in tal caso la Regione può ridestinare solo le somme non necessarie.

Rateizzazione dei debiti tributari regionali

La legge sostituisce la disciplina regionale sulla rateizzazione dei debiti tributari accertati per contribuenti in condizioni economiche disagiate.

Il nuovo regime prevede che:

  • la rateizzazione sia concessa su istanza e comprenda sanzioni, interessi e oneri accessori;
  • il numero massimo di rate mensili sia 60;
  • per le persone fisiche la concessione spetti al dirigente competente entro 30 giorni, secondo fasce di reddito del nucleo familiare e di debito definite dalla Giunta;
  • per organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea obiettiva difficoltà, valgano fasce di reddito e debito definite dalla Giunta;
  • l’istanza sia presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, a pena di decadenza, con la documentazione richiesta;
  • sugli importi rateizzati si applichino interessi al tasso legale dalla seconda rata;
  • la rateizzazione non sia concessa sotto soglie minime di debito: 150 euro per persone fisiche, 1.000 euro per organizzazioni, 800 euro per ONLUS;
  • la decadenza scatti in caso di mancato pagamento di un numero di rate pari a un dodicesimo del totale, anche non consecutive, con obbligo di pagamento del residuo entro 60 giorni, prorogabili a 90 su richiesta motivata;
  • se il residuo non è pagato, esso sia iscritto a ruolo per il recupero coattivo;
  • un nuovo piano non possa essere concesso prima di 18 mesi dalla decadenza, anche per tributi o annualità diversi.

Tassa automobilistica regionale

La disciplina sulla tassa automobilistica individua come soggetti obbligati coloro che risultano intestatari del veicolo alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultanze che devono emergere dai registri competenti (PRA o registri di immatricolazione).

La legge stabilisce che:

  • ogni atto o fatto costitutivo, modificativo o estintivo dei presupposti d’imposta deve essere trascritto o annotato nei registri;
  • tali registrazioni producono effetti dalla data dell’evento, salvo il caso della perdita di possesso;
  • la perdita di possesso, annotata mediante dichiarazione sostitutiva, produce effetti dalla data di annotazione e fa cessare l’obbligo dal periodo d’imposta successivo;
  • in mancanza di trascrizione o annotazione, resta obbligato il soggetto intestatario;
  • gli uffici possono annullare, in tutto o in parte, le pretese tributarie sulla base delle risultanze dei registri;
  • per gli atti di data certa non annotabili, è ammesso l’aggiornamento dell’archivio tributario secondo il codice della strada.

Per prima immatricolazione e successivi cambi di titolarità non seguiti dalle formalità PRA, è tenuto al pagamento l’intestatario della carta di circolazione.

La disciplina prevede inoltre che:

  • la Giunta possa rinnovare per il 2014 la convenzione con ACI per la gestione della tassa;
  • dal 2014 non sia dovuta la tassa in relazione alla massa rimorchiabile per autoveicoli adibiti al trasporto di cose fino a 3,5 tonnellate;
  • la riscossione sia consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche a banche e istituti di pagamento autorizzati, secondo convenzione approvata dalla Giunta;
  • le organizzazioni di volontariato della protezione civile iscritte nell’elenco territoriale regionale possano ricevere contributi per potenziamento, manutenzione, spese di gestione delle attrezzature e oneri, anche fiscali, relativi ai mezzi in dotazione o in uso;
  • per gli autoveicoli nuovi di prima immatricolazione di competenza regionale con alimentazione ibrida benzina-elettrica o benzina-idrogeno sia prevista un’esenzione triennale, poi successivamente abrogata dal 1° gennaio 2023.

Fondo per start-up innovative

È istituito il “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, finalizzato a favorire l’attuazione della normativa statale sulle start-up e in coerenza con la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.

Le risorse del fondo sono destinate, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti de minimis, a contributi a fondo perduto per:

  • coprire le spese di avvio dell’attività;
  • sostenere costi di investimento;
  • coprire spese di gestione relative ai primi 24 mesi di attività.

È prevista inoltre la possibilità di destinare fino al 10% delle risorse ad attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle start-up innovative. La Giunta deve stabilire modalità e criteri di concessione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Gli oneri sono quantificati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016.

Fondo della creatività per imprese culturali e creative

È istituito il “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”, con riferimento in particolare ad audiovisivo, tecnologie per i beni culturali, artigianato artistico, design, architettura e musica.

Le risorse sono utilizzate, sempre nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti de minimis, come contributi a fondo perduto per:

  • avvio dell’attività;
  • investimenti;
  • spese di gestione relative ai primi due anni di attività.

Anche qui può essere destinato fino al 10% delle risorse ad attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema del settore. La Giunta regionale deve definire modalità e criteri di concessione previo parere vincolante della commissione consiliare competente.

Gli oneri sono pari a 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016.

Altre disposizioni settoriali

La legge interviene su varie materie:

  • sostituisce la tabella dei canoni per le utenze di acqua pubblica per l’anno 2014;
  • abroga l’addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche e l’articolo regionale sui canoni demaniali di concessione di acque pubbliche;
  • consente la compensazione, con trasferimento agli anni successivi, dei pagamenti indebitamente versati a titolo di tariffa fitosanitaria;
  • modifica la disciplina regionale sul gioco d’azzardo patologico, inserendo la possibilità di prevedere incentivi e sopprimendo il riferimento alle agevolazioni sui tributi di competenza;
  • integra la disciplina di San.im S.p.A., limitandone l’oggetto sociale alla sola gestione e amministrazione dei contratti di locazione finanziaria già stipulati, con esclusione di nuove attività finanziarie.

Addizionale regionale IRPEF e fondo per la riduzione della pressione fiscale

Per il solo anno d’imposta 2014, la maggiorazione dello 0,6% dell’addizionale regionale IRPEF per i redditi superiori a 15.000 euro non si applica:

  • ai contribuenti con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro che abbiano fiscalmente a carico tre figli, con innalzamento della soglia di 5.000 euro per ogni figlio oltre il terzo;
  • ai contribuenti con reddito imponibile non superiore a 28.000 euro.

Le minori entrate sono coperte in parte con riduzione di spesa e in parte con il fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito in bilancio. Al fondo confluiscono nuove e maggiori entrate permanenti e risparmi di spesa strutturali; in prima applicazione vi confluiscono specifiche risorse già iscritte o derivanti da riduzioni di spesa 2014.

Fondo alle famiglie per mutuo prima casa

È istituito il “Fondo alle famiglie per mutuo prima casa” per attenuare gli effetti della crisi economica e sostenere le famiglie in difficoltà.

Le risorse del fondo sono destinate, come contributo a fondo perduto, alla copertura delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa. La Giunta regionale deve definire modalità e criteri di erogazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Gli oneri sono pari a 7,5 milioni di euro.

Coperture finanziarie e decorrenza

La legge prevede coperture finanziarie complessive mediante:

  • minori spese su specifici programmi di bilancio;
  • utilizzo del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;
  • quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della normativa statale sull’autonomia di entrata e sui fabbisogni standard.

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

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