Sentenza n. 1444/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle annualità dovute, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, deducendo la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e condannato l’amministrazione al pagamento degli importi relativi alle annualità indicate nel giudizio ordinario, oltre interessi. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’amministrazione il 15 aprile 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui le somme fossero ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario e senza diritto al compenso; il commissario dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nella misura di € 10 giornalieri, decorrente dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero e fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio applicabile prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni debitrici; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che tale termine fosse decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Consente, ai fini dell’esecuzione del giudicato, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso.
art. 475 c.p.c.
È stato richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale alla sede reale dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova dell’esecuzione di un giudicato formatosi nei confronti di una pubblica amministrazione giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine determinato, purché il titolo sia definitivo e siano decorsi i termini dilatori eventualmente previsti dalla legge.
- L’ordine di esecuzione del giudicato può comprendere, quando ancora dovuto, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato giustifica una misura coercitiva; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine assegnato per adempiere fino all’insediamento del commissario ad acta.
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