Circolare numero 216 del 1-8-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’art. 3 del Regolamento CEE n. 1945/93, che disciplina il cumulo delle prestazioni speciali non contributive riconosciute da più Stati membri entro il limite dell’importo più elevato. Vengono riassunte le decisioni n. 151 e n. 152 della Commissione Amministrativa, che stabiliscono le procedure per lo scambio di informazioni reddituali e contributive tramite i formulari E 601 ed E 602 e definiscono i criteri per evitare duplicazioni, individuare lo Stato prioritariamente tenuto alla prestazione e ripartire gli eventuali oneri differenziali. La circolare chiarisce inoltre la decorrenza applicativa, gli effetti retroattivi, l’utilizzo dei moduli nelle SAP e le modalità di stampa/riproduzione della modulistica CEE.
Cumulabilità e coordinamento delle prestazioni speciali non contributive tra Stati membri CEE; istruzioni sui formulari E 601 ed E 602
Cumulabilità delle prestazioni speciali non contributive e istruzioni operative
La circolare illustra l’evoluzione della disciplina comunitaria in materia di prestazioni speciali a carattere non contributivo, con particolare riferimento al cumulo di trattamenti spettanti da più Stati membri e ai criteri per evitare duplicazioni o sovrapposizioni indebite. Vengono anche fornite indicazioni operative alle strutture dell’Istituto sull’uso dei nuovi formulari E 601 ed E 602 e sulla gestione della modulistica CEE.
Quadro normativo di riferimento
Il Regolamento CEE n. 1247/92 ha esteso la normativa comunitaria di sicurezza sociale alle prestazioni speciali non contributive, riconducendole ai principi di parità di trattamento, totalizzazione e, in modo limitato, esportazione. Tali prestazioni risultano disciplinate dall’art. 4, paragrafo 2 bis, e dall’art. 10 bis del Regolamento n. 1408/71, nonché dalle disposizioni transitorie dell’art. 2 del Regolamento n. 1247/92.
La circolare ricorda che, in deroga al principio generale di esportabilità, le prestazioni in questione sono normalmente fruibili solo nello Stato membro di residenza e secondo la legislazione di tale Stato, quando siano incluse nell’allegato II bis del Regolamento n. 1408/71. A titolo transitorio, esse possono essere mantenute o erogate anche in caso di residenza in uno Stato membro diverso da quello competente, alle condizioni previste dall’art. 2 del Regolamento n. 1247/92.
Art. 3 del Regolamento CEE n. 1945/93
L’art. 3 del Regolamento CEE n. 1945/93 integra la disciplina del Regolamento n. 1247/92 e regola l’ipotesi di concorrenza di diritti simultaneamente insorti a carico di più Stati membri. Il principio è quello della cumulabilità delle prestazioni entro il limite dell’importo più elevato tra quelli spettanti in base alle legislazioni interessate.
La norma riguarda in particolare il cumulo tra:
- prestazioni riconosciute ai sensi dell’art. 10 bis del Regolamento n. 1408/71 a carico dello Stato di residenza;
- prestazioni acquisite in base alle disposizioni transitorie dell’art. 2 del Regolamento n. 1247/92 ed erogate da un altro Stato membro.
Le condizioni di applicazione delle clausole nazionali anticumulo e le modalità di determinazione degli eventuali importi differenziali sono rimesse alle decisioni della Commissione Amministrativa CEE per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti o ad accordi fra gli Stati interessati.
Decisione n. 151: verifica dei requisiti economici e contributivi
La decisione n. 151 disciplina lo scambio di informazioni tra Istituzioni degli Stati membri quando il riconoscimento della prestazione dipenda da condizioni reddituali, economiche, di occupazione, contribuzione o residenza.
Quando il diritto alla prestazione è subordinato all’accertamento delle condizioni di reddito, l’Istituzione competente può chiedere alle Istituzioni degli altri Stati membri tutte le informazioni utili sui redditi, sui beni e sulle fonti di reddito del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. A tal fine è stato predisposto il formulario E 601.
Il formulario deve essere compilato dall’Istituzione che lo rilascia con i soli dati verificabili secondo la normativa nazionale. Per gli elementi non verificabili possono essere acquisite dichiarazioni di responsabilità dell’interessato o dei familiari residenti nello Stato destinatario del formulario; tali dichiarazioni vengono trasmesse, insieme al modello E 601, all’Istituzione richiedente.
I redditi espressi in valuta estera devono essere convertiti in lire italiane dalle SAP utilizzando i tassi di cambio desumibili dalle tabelle trimestrali predisposte dalla Commissione delle Comunità Europee ai sensi dell’art. 107 del Regolamento n. 1408/71. Il trimestre da considerare è quello in cui cade la data di decorrenza della liquidazione o della ricostituzione, e per gli anni successivi il primo trimestre di ciascun anno.
Il formulario E 601 può essere usato anche dalle SAP, in alternativa ai moduli interni, quando gli interessati non restituiscano nei termini prescritti gli ordinari moduli reddituali.
Decisione n. 151: formulario E 602 per requisiti di occupazione, contribuzione o residenza
Qualora il diritto alla prestazione sia subordinato, secondo la legislazione nazionale, a requisiti di occupazione subordinata o autonoma, contribuzione o residenza, l’Istituzione competente può rivolgersi a qualunque Istituzione di altro Stato membro per acquisire le informazioni necessarie mediante il formulario E 602.
Anche il modello E 602 può essere integrato da dichiarazioni di responsabilità dell’interessato su elementi non verificabili dall’Istituzione che lo rilascia, come i periodi di residenza o di occupazione non soggetti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive gestite dall’Istituto.
La circolare precisa inoltre che il formulario E 602 può essere richiesto direttamente dall’interessato: in tal caso egli compila la parte A in luogo dell’Istituzione estera e riceve poi il modulo completo nella parte B.
Decorrenza ed effetti temporali
Le decisioni n. 151 e n. 152 sono applicabili dal 1 ottobre 1994. I loro effetti, tuttavia, retroagiscono al 1 giugno 1992, data di entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1247/92.
Di conseguenza, le disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1 giugno 1992 in avanti, nonché alle pratiche già in corso a quella data.
Decisione n. 152: criteri di coordinamento tra prestazioni di più Stati
La decisione n. 152 affronta le diverse ipotesi di concorso tra prestazioni non contributive di più Stati membri e detta criteri per:
- evitare il cumulo ingiustificato di prestazioni;
- stabilire la priorità dell’erogazione da parte di uno Stato rispetto agli altri;
- riconoscere, se del caso, un complemento a carico degli Stati non prioritari fino a concorrenza dell’importo dovuto.
La disciplina varia a seconda che il caso riguardi prestazioni già esportate ai sensi dell’art. 2 del Regolamento n. 1247/92, prestazioni attribuite nel quadro del paragrafo 2 del medesimo articolo, oppure concorsi disciplinati dalle disposizioni transitorie dell’art. 2 del Regolamento n. 1408/71.
Prevalenza della prestazione già riconosciuta ai sensi dell’art. 2 del Regolamento n. 1247/92
Se una prestazione è stata acquisita ai sensi dell’art. 2 del Regolamento n. 1247/92, essa resta conservata anche se per lo stesso periodo e per la stessa persona venga concessa una prestazione analoga nello Stato di residenza ai sensi dell’art. 10 bis del Regolamento n. 1408/71.
In tale ipotesi, la prestazione dello Stato che eroga in base all’art. 2 non deve considerare né la prestazione dello Stato di residenza né i relativi redditi ai fini delle clausole anticumulo, trattandoli come inesistenti.
Per l’applicazione in Italia, la circolare chiarisce che:
- l’integrazione al trattamento minimo;
- l’integrazione dell’assegno di invalidità; non sono considerate clausole anticumulo.
Le prestazioni speciali non contributive erogate da altri Stati possono quindi essere computate come redditi ai fini delle integrazioni di legge, salvo che abbiano natura risarcitoria o strettamente assistenziale.
Prevalenza della prestazione dello Stato di residenza nel caso del paragrafo 2 dell’art. 2
Nel caso disciplinato dal paragrafo 2 dell’art. 2 del Regolamento n. 1247/92, vale a dire quando dopo il 1 giugno 1992 e entro cinque anni da tale data siano state attribuite prestazioni da uno Stato diverso da quello di residenza in favore di soggetti che avevano maturato i requisiti prima del 1 giugno 1992, la prestazione dello Stato di residenza mantiene la priorità e resta integralmente dovuta.
Lo Stato di residenza non deve tener conto delle prestazioni erogate o erogabili dall’altro Stato ai fini dell’eventuale applicazione di clausole anticumulo.
La domanda presentata a un’Istituzione di uno Stato vale anche come domanda verso le Istituzioni degli altri Stati interessati; la regola opera anche in senso inverso se la domanda è presentata a uno Stato diverso da quello di residenza.
Per la misura della prestazione e la ripartizione degli oneri, la decisione rinvia ad accordi tra gli Stati membri. In mancanza di tali accordi, per l’Italia si applicano i criteri ordinari già in uso, attribuendo all’interessato la quota di integrazione al minimo dopo aver considerato l’intera prestazione riconosciuta dallo Stato di residenza.
Concorso tra più Stati ai sensi delle disposizioni transitorie dell’art. 2 del Regolamento n. 1408/71
L’ultima fattispecie riguarda il concorso tra prestazioni dovute da più Stati membri in base alle disposizioni transitorie di cui all’art. 2 del Regolamento n. 1408/71.
Lo Stato prioritariamente obbligato è quello nel quale l’interessato ha compiuto il periodo più lungo di assicurazione, occupazione o residenza. Gli altri Stati, in ordine progressivamente decrescente di durata dei periodi, devono corrispondere l’eventuale differenza se la loro prestazione risulta di importo più elevato, fermo restando che lo Stato prioritario non può tenere conto delle prestazioni speciali non contributive erogate o erogabili dagli altri Stati.
Ai fini applicativi italiani, le SAP, acquisito il formulario E 602 dagli Stati interessati, devono confrontare la durata dei periodi attestati e riconoscere:
- l’integrazione al trattamento minimo o l’integrazione dell’assegno di invalidità per intero, se il periodo più lungo è stato maturato in Italia;
- la sola parte residua, dopo il computo delle prestazioni già liquidate dagli altri Stati, se i periodi più lunghi risultano maturati all’estero.
In materia di integrazioni, se le prestazioni complessivamente accordate dagli Stati prioritariamente obbligati, sommate alla prestazione italiana a calcolo, superano l’importo del trattamento minimo, nulla è dovuto dall’Istituto a tale titolo.
Modulistica CEE e istruzioni alle strutture periferiche
In allegato viene richiamato anche il messaggio n. 05585 dell’11 maggio 1995, con il quale si segnala che alcune SAP non rilasciavano tempestivamente la modulistica CEE richiesta dagli assicurati, tra cui i modelli E101, E104, E301 ed E303.
Le strutture regionali sono invitate a provvedere senza ritardo alla stampa e alla distribuzione della modulistica destinata ai rapporti con gli organismi dei Paesi CEE, attenendosi alle istruzioni già impartite con il messaggio n. 29096 del 23 aprile 1993 e con il messaggio n. 02481 del 18 novembre 1994 per la nuova edizione dei modelli E100 ed E300.
Per i formulari di uso limitato, qualora non si ritenga opportuna la stampa, gli economati regionali devono fornire agli uffici operativi gli originali da riprodurre in loco con la massima cura e nel formato corretto.
Infine, si richiede alle strutture regionali di confermare l’avvenuto adempimento degli obblighi relativi alla stampa o riproduzione della modulistica, e si anticipa l’invio alle sedi degli originali dei formulari E 601 ed E 602 per la trattazione delle pratiche relative alle prestazioni non contributive.
Punti principali
Ambito normativo e principio di cumulabilità
L’art. 3 del Regolamento CEE n. 1945/93 integra la disciplina delle prestazioni speciali a carattere non contributivo, già ricondotte nel sistema comunitario dal Regolamento n. 1247/92. La norma consente il cumulo di prestazioni spettanti da più Stati membri solo entro il limite dell’importo più elevato tra quelli riconoscibili in base alle legislazioni in concorrenza. Le modalità applicative, incluse le clausole nazionali anticumulo e l’eventuale determinazione di importi differenziali, sono demandate alle decisioni della Commissione Amministrativa o ad accordi tra Stati membri.
Decisione n. 151: scambio di informazioni reddituali e formulario E 601
Quando il diritto alla prestazione non contributiva dipende da requisiti di reddito, l’Istituzione competente può chiedere alle Istituzioni degli altri Stati membri tutte le informazioni utili sui redditi, sui cespiti e sulla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. A tal fine è stato istituito il formulario E 601. L’Istituzione che lo compila inserisce solo i dati verificabili secondo la propria normativa; per gli elementi non verificabili possono essere raccolte dichiarazioni sostitutive dell’interessato o dei familiari residenti nello Stato destinatario. I redditi espressi in valuta estera devono essere convertiti in lire italiane dalle SAP usando i tassi trimestrali comunitari applicabili alla data di liquidazione o revisione. Il formulario può essere usato anche dalle SAP, in alternativa ai moduli interni, quando non siano restituiti nei termini i consueti moduli reddituali.
Decisione n. 151: verifica di occupazione, contribuzione o residenza e formulario E 602
Se la legislazione nazionale subordina il diritto alla prestazione a requisiti di occupazione subordinata o autonoma, contribuzione o residenza, l’Istituzione competente può rivolgersi a qualunque Istituzione di altro Stato membro per ottenere i dati necessari mediante il formulario E 602. Anche questo formulario può essere integrato da dichiarazioni di responsabilità dell’interessato su elementi non verificabili dall’Istituzione che lo rilascia, come i periodi di residenza o di lavoro non coperti dall’assicurazione italiana. Il formulario E 602 può essere richiesto anche dall’interessato: in tal caso egli compila la parte A e riceve il documento completato nella parte B.
Decorrenza e applicazione temporale delle decisioni 151 e 152
Le decisioni n. 151 e n. 152 si applicano dal 1 ottobre 1994, ma i loro effetti retroagiscono al 1 giugno 1992, data di entrata in vigore del Regolamento n. 1247/92. Di conseguenza, le disposizioni interessano tutte le domande presentate dal 1 giugno 1992 in poi o già pendenti a tale data. Per la riproduzione dei formulari E 601 ed E 602, le strutture regionali devono attenersi alle istruzioni già impartite, con possibilità di semplice fotocopiatura dei facsimile allegati alle decisioni.
Decisione n. 152: priorità delle prestazioni e prevenzione del cumulo
La decisione n. 152 disciplina i casi di concorrenza tra prestazioni speciali non contributive di più Stati membri. Essa mira a evitare cumuli ingiustificati, a stabilire quale Stato eroghi prioritariamente la prestazione e a prevedere un eventuale complemento a carico degli Stati non prioritari fino a concorrenza dell’importo dovuto. La disciplina opera in modo diverso a seconda che il concorso riguardi prestazioni riconosciute ai sensi dell’art. 2 del Regolamento n. 1247/92 oppure prestazioni attribuite in base all’art. 10 bis del Regolamento n. 1408/71.
Caso di prestazione già esportata ai sensi dell’art. 2 del Regolamento n. 1247/92
Quando una prestazione è stata acquisita in base all’art. 2 del Regolamento n. 1247/92, essa resta conservata anche se, per lo stesso periodo e alla stessa persona, venga concessa una prestazione analoga nello Stato di residenza ai sensi dell’art. 10 bis del Regolamento n. 1408/71. In tale ipotesi, lo Stato tenuto alla prestazione ai sensi dell’art. 2 non deve considerare né le altre prestazioni né i redditi corrispondenti provenienti dallo Stato di residenza, che sono trattati come inesistenti ai fini delle clausole anticumulo. Per l’Italia, le integrazioni al trattamento minimo e dell’assegno di invalidità non sono considerate clausole anticumulo, ma possono comportare il computo di prestazioni estere tra i redditi valutabili, salvo esclusione per prestazioni risarcitorie o strettamente assistenziali.
Caso del paragrafo 2 dell’art. 2 del Regolamento n. 1247/92
Se, dopo il 1 giugno 1992, vengono attribuite prestazioni da uno Stato membro diverso da quello di residenza a favore di soggetti che avevano già maturato i requisiti prima di tale data, resta prioritaria la prestazione dello Stato di residenza ai sensi dell’art. 10 bis. In questa fattispecie, la prestazione del Paese di residenza è mantenuta integralmente e non deve tenere conto delle prestazioni erogate o erogabili dall’altro Stato. Quando la domanda viene presentata a uno Stato, vale anche come domanda verso gli altri Stati interessati e, in mancanza di accordi tra autorità ministeriali, per l’Italia si applicano i criteri ordinari finora utilizzati, attribuendo agli interessati la quota di integrazione al minimo dopo aver considerato l’intera prestazione dello Stato di residenza.
Concorso tra più Stati ai sensi delle disposizioni transitorie dell’art. 2 del Regolamento n. 1408/71
La decisione n. 152 disciplina anche il concorso fra prestazioni dovute da più Stati membri in base alle disposizioni transitorie dell’art. 2 del Regolamento n. 1408/71. In questo caso, lo Stato prioritariamente obbligato è quello in cui l’interessato ha maturato il periodo più lungo di assicurazione, occupazione o residenza. Gli altri Stati, in ordine decrescente di durata dei periodi, corrispondono l’eventuale differenza se la propria prestazione è più elevata, ma lo Stato prioritario non può considerare le prestazioni speciali estere ai fini del calcolo. Per l’Italia, le SAP confrontano i periodi indicati nel formulario E 602 e riconoscono l’integrazione al minimo o quella dell’assegno di invalidità per intero se il periodo più lungo è italiano; altrimenti liquidano solo la parte residua, tenendo conto delle prestazioni già erogate dagli altri Stati.
Indicazioni operative per le SAP e gestione della modulistica CEE
La circolare richiama l’esigenza di una tempestiva stampa e distribuzione della modulistica CEE alle SAP e ai Centri operativi. L’eventuale mancata stampa, per formulari a uso limitato, deve essere compensata dalla consegna degli originali da riprodurre in loco con la massima cura e nel formato corretto. Le strutture regionali devono assicurare l’avvenuto adempimento alla Direzione centrale. Inoltre, viene anticipato l’invio alle sedi degli originali dei formulari E 601 ed E 602, destinati alla trattazione delle pratiche sulle prestazioni non contributive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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