Sentenza n. 1102/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Ancona, sezione Lavoro, n. 147/2026, pubblicata il 12 febbraio 2026, resa sul ricorso R.G. n. 956/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Ancona, sezione Lavoro, n. 147/2026, che aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo per abuso di contratti di insegnamento a termine e condannato il Ministero al pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Ancona, sezione Lavoro, n. 147/2026, pubblicata il 12 febbraio 2026, notificata al Ministero e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo previsto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. 131/2024, per l’abuso di contratti di insegnamento a termine, e aveva condannato il Ministero a corrispondere le somme indicate per gli anni scolastici interessati. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito il giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione dell’azione. Nel merito lo ha accolto, constatando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inadempimento del titolo passato in giudicato e ordina all’Amministrazione di eseguirlo integralmente, tenendo conto di eventuali pagamenti già effettuati; può inoltre fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L’azione di ottemperanza relativa al pagamento di somme da parte di un’Amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni prima della proposizione del ricorso.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nel processo amministrativo, la disciplina della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario si applica attraverso il rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo di condanna al pagamento di somme, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, se tale termine è scaduto prima della proposizione del ricorso.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice ordina l’integrale adempimento del titolo, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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