Sentenza n. 1427/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Vinadio 18.4.2024 n. 5 recante “individuazione aree sciabili e di sviluppo montano” ai sensi della l.r. 26.1.2009 n. 2 pubblicata sull’Albo Pretorio comunale dal 26.4.2024 all’11.5.2024; - della deliberazione del Consiglio comunale di Vinadio 18.4.2024 n. 6 recante l’adozione della variante parziale n. 12 al P.R.G. vigente, pubblicata sull’Albo Pretorio comunale dal 26.4.2024 all’11.5.2024; - di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto della deliberazione adottata dalla Giunta comunale durante il giudizio e della dichiarazione dei ricorrenti. Il Comune ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese, sottoscrivendo la relativa nota. Le spese sono state pertanto compensate tra le parti, con decisione definitiva sul ricorso.
Atto impugnato: deliberazioni del Consiglio comunale di Vinadio concernenti l’individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano e l’adozione della variante parziale n. 12 al PRG
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento delle deliberazioni consiliari del 18 aprile 2024, rispettivamente relative all’individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi della legge regionale piemontese n. 2 del 2009 e all’adozione della variante parziale n. 12 al PRG vigente, nonché degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato che una deliberazione della Giunta comunale, adottata nelle more, aveva determinato la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenienza, nelle more del giudizio, di una deliberazione comunale ritenuta satisfattiva della situazione controversa.
l.r. Piemonte 26 gennaio 2009, n. 2
ai sensi della l.r. 26.1.2009 n. 2
La legge regionale è richiamata quale base normativa della deliberazione comunale relativa all’individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano; il testo non espone questioni interpretative specifiche sulla sua applicazione.
Massime di principio
- La sopravvenienza, nel corso del giudizio, di un atto dell’amministrazione idoneo a definire la situazione controversa può determinare la cessazione della materia del contendere, da dichiararsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando entrambe le parti concordano sulla compensazione delle spese di lite, il giudice può disporla ritenendo sussistenti giusti motivi, senza individuare una parte soccombente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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