Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1427/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Vinadio 18.4.2024 n. 5 recante “individuazione aree sciabili e di sviluppo montano” ai sensi della l.r. 26.1.2009 n. 2 pubblicata sull’Albo Pretorio comunale dal 26.4.2024 all’11.5.2024; - della deliberazione del Consiglio comunale di Vinadio 18.4.2024 n. 6 recante l’adozione della variante parziale n. 12 al P.R.G. vigente, pubblicata sull’Albo Pretorio comunale dal 26.4.2024 all’11.5.2024; - di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi

Giustizia amministrativa202400898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto della deliberazione adottata dalla Giunta comunale durante il giudizio e della dichiarazione dei ricorrenti. Il Comune ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese, sottoscrivendo la relativa nota. Le spese sono state pertanto compensate tra le parti, con decisione definitiva sul ricorso.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni del Consiglio comunale di Vinadio concernenti l’individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano e l’adozione della variante parziale n. 12 al PRG

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento delle deliberazioni consiliari del 18 aprile 2024, rispettivamente relative all’individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi della legge regionale piemontese n. 2 del 2009 e all’adozione della variante parziale n. 12 al PRG vigente, nonché degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato che una deliberazione della Giunta comunale, adottata nelle more, aveva determinato la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenienza, nelle more del giudizio, di una deliberazione comunale ritenuta satisfattiva della situazione controversa.

  • l.r. Piemonte 26 gennaio 2009, n. 2

    ai sensi della l.r. 26.1.2009 n. 2

    La legge regionale è richiamata quale base normativa della deliberazione comunale relativa all’individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano; il testo non espone questioni interpretative specifiche sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • La sopravvenienza, nel corso del giudizio, di un atto dell’amministrazione idoneo a definire la situazione controversa può determinare la cessazione della materia del contendere, da dichiararsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando entrambe le parti concordano sulla compensazione delle spese di lite, il giudice può disporla ritenendo sussistenti giusti motivi, senza individuare una parte soccombente.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.