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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13797/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato responsabile di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e di concorso in estorsioni e tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso (capi 2, 4, 20 e 21). Le censure principali erano: insufficienza e travisamento delle prove a sostegno della sua intraneità al sodalizio (si sarebbe fatto leva solo su una precedente condanna del 2000), mancanza di elementi che provassero la messa a disposizione dei locali della sua società e la consapevolezza dell'uso dell'auto intestata al figlio; che il suo aiuto sarebbe stato dovuto a difficoltà economiche e non a una volontà associativa; che dalle intercettazioni non emergerebbero responsabilità per le estorsioni e che talune dichiarazioni fossero mere millanterie; e infine contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella sua globalità. Ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi del ricorrente, ribadendo il divieto per la Corte di legittimità di rivedere i fatti e le valutazioni di merito se adeguatamente motivate. Ha confermato la qualificazione di associazione di tipo mafioso e la responsabilità per le estorsioni e tentate estorsioni in relazione ai capi indicati, sulla base delle intercettazioni, dei servizi di polizia giudiziaria, delle dichiarazioni del Galiano, delle immagini di videosorveglianza e di altri indici (messa a disposizione dei locali della società, consegna e rimozione delle targhe dell'auto usata per attentati, consegna delle chiavi, condanna precedente collegata allo stesso clan). Ha altresì ritenuto corretta la valutazione sulla non prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante, confermando la riduzione della pena operata in appello: pena risultante in appello pari a 7 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione, che la Cassazione ha integralmente confermato mediante rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata nel senso che l'intraneità ad associazione mafiosa può essere desunta da elementi indiziari e facta concludentia che dimostrino affectio societatis e fattivo inserimento, non richiedendo necessariamente prove di specifici atti esecutivi; un nuovo gruppo può essere mafioso se riproduce struttura, finalità e capacità intimidatoria del clan storico.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiama i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove e la censura deve indicare atti specifici e decisivi per configurare travisamento della prova; i rilievi devono essere di macroscopica evidenza per inficiare la motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato trattato nei limiti di riproduzione e specificazione previsti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione, cioè entro i limiti di quanto è riprodotto e allegato nel ricorso per soddisfare il requisito di autosufficienza.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Rilevato il principio che la mancanza di specificità del motivo (assenza di correlazione tra le ragioni del ricorso e le argomentazioni della decisione impugnata) comporta l'inammissibilità del motivo; la Cassazione ha richiamato il dovere del ricorrente di confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere una riconsiderazione dei fatti: il sindacato è di legittimità e richiede che siano indicati atti processuali specifici e decisivi per dimostrare un travisamento della prova.
  • La partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere provata mediante indizi, facta concludentia e condotte che rivelino affectio societatis; la mancanza di partecipazione alla fase esecutiva non esclude responsabilità se sussistono indici di fattivo contributo logistico o organizzativo.
  • Elementi quali la messa a disposizione di locali, il prestito di veicoli usati per il compimento di attentati, la rimozione delle targhe, la consegna delle chiavi e dichiarazioni di altri membri costituiscono indici rilevanti per provare l'inserimento nel sodalizio.
  • Una precedente condanna collegata allo stesso contesto criminale può essere utilizzata come elemento sintomatico nell'ambito della valutazione complessiva dell'appartenenza al clan, se inserita nella motivazione complessiva.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e correlate alla motivazione impugnata: generiche contestazioni o richieste di diversa valutazione delle prove sono inammissibili o destinate al rigetto.
  • Il giudizio comparativo tra attenuanti e aggravanti rimane materia di merito: la Cassazione interviene solo se emerge arbitrio o illogicità manifesta nella motivazione.

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